Una recente nota del Ministero delle Politiche agricole (prot. n. 2855 del 2015) ha fornito una interpretazione più estensiva sulle aree private all’aperto in cui può avvenire la vendita diretta dei produttori agricoli.

Finora il Ministero dello Sviluppo economico aveva sostenuto che doveva considerarsi vietata la vendita diretta dei produttori agricoli su superfici all’aperto “esterne all’azienda”, fornendo una interpretazione restrittiva dell’art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, cioè la “legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo”.

In effetti l’art. 4 del D.lgs n. 228/2001 dichiara che gli imprenditori, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Qualora la vendita diretta dei prodotti agricoli sia effettuata in forma itinerante, essa è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui tale vendita diretta sia esercitata non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita.

Successivamente con decreto del 20.11.2007 sono state definite le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, stabilendo che all’interno di tali mercati agricoli la vendita dei prodotti sia esercitata dai titolari dell’impresa, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna azienda. L’art. 2, comma 3, di tale decreto stabilisce inoltre che l’attività di tali mercati deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852 della Comunità europea del 29 aprile 2004 ed essere soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Viene in particolare disposto che in tali mercati siano “posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice”.

Con la modifica della disciplina amministrativa per l’esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli intervenuta con l’art. 30 bis del decreto legge 21.06.2013, n. 69 (convertito dalla legge n. 98/2013) pareva essere esclusa la possibilità dell’attività di vendita diretta all’aperto su superfici private diverse da quelle ubicate nel “centro aziendale” o da quelle non di proprietà dell’imprenditore agricolo.

Rispondendo ad un quesito inviato dai Comuni di Piove di Sacco e di Firenze e dalla Provincia autonoma di Bolzano il Ministero delle Politiche agricole con nota n. 2885/2015 e l’Anci con circolare prot. n. 129/2015 hanno convenuto che la normativa attualmente vigente “non pone alcun limite all’esercizio della vendita diretta nel territorio della Repubblica su superfici private all’aperto ovunque esse siano ubicate purché delle stesse l’imprenditore agricolo abbia la legittima disponibilità e ferma restando, naturalmente, l’osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria come espressamente previsto dal comma 1, del citato articolo 4” del D.lgs n. 228/2001.

Per parte nostra non possiamo non rilevare che in questo modo viene a crearsi una sperequazione tra gli imprenditori agricoli che operano su superfici private all’aperto di altro imprenditore agricolo di cui ottengano la disponibilità e gli imprenditori agricoli operanti all’interno dei mercati agricoli alla produzione, all’interno dei quali, oltre ad essere osservate le norme in materia igienico-sanitaria, devono essere osservate anche le norme di etichettatura e di trasparenza sull’origine dei prodotti discendenti dall’applicazione dei regolamenti comunitari.

Con l’eccessiva liberalizzazione di queste attività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli si creano infine ancora maggiori sperequazioni con le condizioni in cui operano gli esercenti al dettaglio tradizionali e quelli che operano a posto fisso all’interno dei mercati rionali, nei quali i costi di esercizio sono maggiori e i controlli di carattere igienico-sanitario sono più agevoli da effettuare. (onorio zappi)