Con L.R. n. 15 del 30 luglio 2015 (pubblicata sul B.U. n. 189 del 30/07/2015) la Regione Emilia Romagna ha introdotto alcune semplificazioni nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni in vari settori del commercio: distribuzione di carburanti per autotrazione, commercio su aree pubbliche, commercio in forma hobbistica, commercio in sede fissa e somministrazione di alimenti e bevande.
Per quanto riguarda specificatamente il settore del commercio in sede fissa la semplificazione riguarda la vendita di merci ingombranti, limitata ai seguenti prodotti: autoveicoli, motoveicoli, natanti e relativi accessori; legnami; materiali per l’edilizia; mobili; veicoli e mezzi a motore per utilizzo agricolo.
Con L.R. n. 15 del 30 luglio 2015 (pubblicata sul B.U. n. 189 del 30/07/2015) la Regione Emilia Romagna ha introdotto alcune semplificazioni nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni in vari settori del commercio: distribuzione di carburanti per autotrazione, commercio su aree pubbliche, commercio in forma hobbistica, commercio in sede fissa e somministrazione di alimenti e bevande.
Per quanto riguarda specificatamente il settore del commercio in sede fissa la semplificazione riguarda la vendita di merci ingombranti, limitata ai seguenti prodotti: autoveicoli, motoveicoli, natanti e relativi accessori; legnami; materiali per l’edilizia; mobili; veicoli e mezzi a motore per utilizzo agricolo.
Viene stabilito che l’esercizio della vendita esclusiva di merci ingombranti è assoggettato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dei regolamenti comunali.
Si specifica che ai fini dell’individuazione del regime abilitativo per detta attività la relativa superficie di vendita dell’esercizio è calcolata nella misura di un decimo quando questa non sia superiore a 1.500 mq. nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei restanti comuni. Per superfici eccedenti questi limiti dimensionali la superficie di vendita è computata nella misura di un decimo fino ai predetti limiti e di un quarto per la parte eccedente.
Con l’introduzione di queste semplificazioni vengono di conseguenza ridimensionati gli standard di parcheggio privato al servizio delle relative medie e grandi strutture di vendita.
