La sentenza del Consiglio di Stato n. 931 del 25 febbraio 2015, si occupa di impianti di distribuzione carburanti “ghost”, cioè dotati di sistema di erogazione a self-service senza presenza del gestore. Quello degli impianti non presidiati è un tema che si inserisce nel più ampio dibattito in ordine alla liberalizzazione dei punti vendita dei carburanti, da sempre terreno di scontro tra ordinamento comunitario, nazionale e regionale. Basti pensare che i primi interventi di regolazione del settore (l. n. 1034/70, D.P.R. n. 1269/71), consideravano quest’attività un vero e proprio “servizio pubblico”, oggetto di provvedimento concessorio dello Stato nei confronti dei privati.

Con il successivo decreto n. 32/98, anche se il regime concessiorio ha ceduto il passo all’autorizzazione, veniva ribadito l’impianto programmatorio fortemente vincolistico. Si è inoltre cercato di ridurre il numero dei punti vendita per consolidare la solidità finanziaria media di ciascuno, a scapito delle realtà marginali. Questo comportamento ha provocato la reazione della Commissione europea, che ha avviato una procedura di infrazione ai danni dello Stato italiano (2004/4365). Anche l’Autorità Antitrust, con la Segnalazione n. 453/2008, era intervenuta per auspicare una liberalizzazione del settore che eliminasse limiti di distanza fra esercizi, contingenti numerici, divieti per le attività non-oil. La liberalizzazione è poi arrivata con la l. n. 133/2008, ma anche dopo questo intervento sono rimaste alcune sacche di resistenza ancora presenti nella normativa regionale.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 931 del 25 febbraio 2015, si occupa di impianti di distribuzione carburanti “ghost”, cioè dotati di sistema di erogazione a self-service senza presenza del gestore. Quello degli impianti non presidiati è un tema che si inserisce nel più ampio dibattito in ordine alla liberalizzazione dei punti vendita dei carburanti, da sempre terreno di scontro tra ordinamento comunitario, nazionale e regionale. Basti pensare che i primi interventi di regolazione del settore (l. n. 1034/70, D.P.R. n. 1269/71), consideravano quest’attività un vero e proprio “servizio pubblico”, oggetto di provvedimento concessorio dello Stato nei confronti dei privati.

Con il successivo decreto n. 32/98, anche se il regime concessiorio ha ceduto il passo all’autorizzazione, veniva ribadito l’impianto programmatorio fortemente vincolistico. Si è inoltre cercato di ridurre il numero dei punti vendita per consolidare la solidità finanziaria media di ciascuno, a scapito delle realtà marginali. Questo comportamento ha provocato la reazione della Commissione europea, che ha avviato una procedura di infrazione ai danni dello Stato italiano (2004/4365). Anche l’Autorità Antitrust, con la Segnalazione n. 453/2008, era intervenuta per auspicare una liberalizzazione del settore che eliminasse limiti di distanza fra esercizi, contingenti numerici, divieti per le attività non-oil. La liberalizzazione è poi arrivata con la l. n. 133/2008, ma anche dopo questo intervento sono rimaste alcune sacche di resistenza ancora presenti nella normativa regionale.

La sentenza n. 931/2015 del Consiglio di Stato, si occupa proprio di un caso in cui vincoli e restrizioni presenti nella regolamentazione locale sono stati alla base di una serie di provvedimenti interdittivi preordinati ad imporre il requisito della presenza del gestore in un impianto di distribuzione carburanti attrezzato con sistema di pre-pagamento. In sede d’appello, il Collegio romano ha disatteso le conclusioni a cui era giunto il Giudice di primo grado, ritenendo che né i (…) regolamenti regionali, ne le leggi regionali che li hanno autorizzati, né il d.lgs. n. 32 del 1998 hanno introdotto, nell’ordinamento nazionale ed in quello regionale di riferimento, un divieto esplicito di gestione automatica degli impianti di distribuzione carburante senza personale”. A questa considerazione, il Collegio perviene facendo leva innanzitutto sull’obbligo di interpretazione conforme o adeguatrice che grava sul giudice nazionale, che si sostanzia nel dovere di quest’ultimo di utilizzare, fra le chiavi di interpretazione del diritto nazionale, quella che consenta di attribuirgli un significato conforme o almeno compatibile con il diritto europeo. Per altro verso, il Consiglio di Stato ha attinto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che con la sentenza 11 marzo 2010, n. 384/08, (Attanasio Group), ha avuto modo di valutare severamente la disciplina interna sulla distribuzione dei carburanti, assumendo, in particolare, che non sono applicabili motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare la permanenza di restrizioni alla concorrenza. I limiti rinvenibili nella normativa italiana a tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza stradale non sono stati ritenuti adeguati e proporzionati, posto che si applicano solo ai nuovi impianti di distribuzione e non a quelli preesistenti. I controlli per la tutela dei su indicati interessi pubblici possono essere efficacemente demandati al concreto riscontro dell’autorità competente, senza inadeguate limitazioni generali basate sul calcolo delle distanze. La tutela dei consumatori, identificata nella “razionalizzazione del servizio reso agli utenti della rete distributiva”, costituisce un motivo economico e non un motivo imperativo di interesse generale e si rivela, sul piano pratico, un espediente per favorire gli operatori già presenti sul territorio. Su questa ultima conclusione si è assestata anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 27 aprile 2012, n. 2456; Sez. V, 23 maggio 2011, n. 3084).

La successiva evoluzione normativa in materia di impianti non presidiati estende sempre di più i margini di insediabilità per gli impianti “ghost”. L’art. 28, comma 7, d.l. n. 98/2011, convertito in l. n. 111/2011, ha stabilito una sostanziale liberalizzazione di tali impianti, indicando che Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti, ovunque siano ubicati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato”. L’inciso “ovunque siano ubicati” è stato introdotto dall’ancor più recente l. n. 161/2014 (Legge europea 2013-bis), mentre in precedenza era necessario verificare la collocazione al di fuori dei centri abitati. (Michele Deodati)