Prosegue a pieno regime il dibattito giurisprudenziale sul delicato tema dei limiti territoriali nella strumentazione urbanistica. Dopo le liberalizzazioni del 2006 Fino alle storiche sentenze n. 38/2013 della Corte Costituzionale e n. 2271/2013 del T.A.R. Lombardia, è stato sempre sostenuto che ad essere illegittimi erano i limiti di stampo economico, come contingenti numerici, quote di mercato e limiti di distanza tra esercizi, mentre sulle restrizioni di matrice territoriale e urbanistica la via giudiziaria rimaneva preclusa.

Con i precedenti citati il controllo del giudice si estende anche alle limitazioni di stampo territoriale, assumendo come base normativa gli artt. 31, comma 1, e 34, comma 3, del d.l. 201/2011 (Salva Italia), secondo cui ricadono nell’ambito delle limitazioni vietate – salvo la sussistenza di motivi imperativi d’interesse generale – non solo i piani commerciali che espressamente sanciscono il contingentamento numerico delle attività economiche, ma anche gli atti di programmazione che impongono “limiti territoriali” al loro insediamento.

Prosegue a pieno regime il dibattito giurisprudenziale sul delicato tema dei limiti territoriali nella strumentazione urbanistica. Dopo le liberalizzazioni del 2006 Fino alle storiche sentenze n. 38/2013 della Corte Costituzionale e n. 2271/2013 del T.A.R. Lombardia, è stato sempre sostenuto che ad essere illegittimi erano i limiti di stampo economico, come contingenti numerici, quote di mercato e limiti di distanza tra esercizi, mentre sulle restrizioni di matrice territoriale e urbanistica la via giudiziaria rimaneva preclusa.

Con i precedenti citati il controllo del giudice si estende anche alle limitazioni di stampo territoriale, assumendo come base normativa gli artt. 31, comma 1, e 34, comma 3, del d.l. 201/2011 (Salva Italia), secondo cui ricadono nell’ambito delle limitazioni vietate – salvo la sussistenza di motivi imperativi d’interesse generale – non solo i piani commerciali che espressamente sanciscono il contingentamento numerico delle attività economiche, ma anche gli atti di programmazione che impongono “limiti territoriali” al loro insediamento.

La giurisprudenza è tornata ad occuparsi della questione in una serie di interventi utili per una corretta applicazione, attraverso precisazioni e distinguo, dei principi di liberalizzazione delle attività imprenditoriali.

Nella sentenza n. 47/2015 del T.A.R. Puglia, una società attiva nella distribuzione commerciale ottiene un permesso di costruire per un complesso commerciale della media distribuzione. La struttura, da adibire ad uffici e negozi di uso pubblico, è prevista su un terreno in zona F1 di PRG, che le NTA destinano a “servizi di quartiere”, intesi quali “servizi per l’urbanizzazione secondaria relativi alle zone residenziali. In tali zone sono consentite la costruzione di: a) asili nido e scuole materne, scuole elementari e medie inferiori (scuola dell’obbligo); b) attrezzature di interesse comune, religiose, culturali sociali, assistenziali amministrative, per pubblici esercizi, etc.” La questione nodale risiede nella valutazione della compatibilità urbanistica, che il T.A.R. non ha accolto, facendo leva sul precedente specifico reso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. n. 2578/2012, che ha escluso tale compatibilità. La vicenda è poi proseguita davanti alla stessa Sezione, che con la sentenza n. 96 del 16/01/2015, ha deciso il ricorso presentato questa volta dal Comune. La tesi esposta ha fatto riferimento ai principi di liberalizzazione, affermando come il divieto di insediare medie o grandi strutture in zona “F”, non supportato da esigenze di tutela dell’ambiente o del territorio, vada disapplicato in quanto in aperto conflitto con i richiamati principi di derivazione comunitaria. Ma il T.A.R. è stato di diverso avviso, e ha respinto tale ricostruzione “in quanto non chiarisce per quali ragioni la zonizzazione operata dal PRG in questione non risponda alle suddette esigenze, ed in particolare a quelle urbanistiche di allocare, nella maglia urbana, zone destinate ad ospitare servizi diversi da quelli commerciali e, pur tuttavia, parimenti necessari come scuole o attrezzature comuni”.

T.A.R. Piemonte, sentenza n. 294 del 12/02/2015, si è dovuto occupare di una domanda di autorizzazione commerciale per media struttura di vendita alimentare e non, proposta da un’impresa già attiva nel commercio all’ingrosso, negata al Comune per incompatibilità con lo strumento urbanistico. In particolare, secondo la D.C.R. n. 191-43016 del 20/11/2012, le attività commerciali eccedenti il vicinato sono ammissibili solo in determinate zone, mentre l’insediamento interessato è collocato in zona diversamente classificata. Il Tribunale ha accolto il ricorso, anche in base al proprio precedente costituito dalla sentenza n. 276/2013, ritenendo che “l’amministrazione deve compiere un’esauriente istruttoria volta a verificare se risulti davvero compromessa, nel caso specifico”, una finalità di interesse generale, e “in caso positivo, deve esaurientemente giustificare l’applicazione “ragionevolmente proporzionata” dell’eccezione (il divieto di nuova apertura) a fronte dell’opposta regola generale (la libertà di nuova apertura)”. tralasciando un fondamentale passaggio istruttorio ed argomentativo alla base del diniego, il Comune si è limitato a prendere atto che le norme urbanistiche regionali e comunali non consentono in astratto la collocazione dell’attività, senza una preventiva analisi sulla compromissione, in concreto, di taluna delle finalità imperative indicate dalle leggi di liberalizzazione.

Il T.A.R. Emilia Romagna, sede di Parma, con la Sentenza n. 6 del 15/01/2015, ha escluso la possibilità di trasformare da non alimentare ad alimentare una media struttura, sostenendo l’incompatibilità urbanistica del cambio di settore. In questo caso, il Tribunale ha ritenuto che il divieto posto dalla strumentazione locale fosse preordinato a tutelare esigenze di ordine urbanistico adeguatamente supportate in sede istruttoria, con valutazioni inerenti l’assetto del territorio urbano, la dotazione di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci, agli standard urbanistici, all’accessibilità, all’impatto sul sistema viario, in definitiva al carico urbanistico. (Michele Deodati)