Allo scopo di fare chiarezza sul fronte operativo e garantire l’uniforme applicazione sul territorio dell’intricata disciplina commerciale, la Regione Emilia Romagna ha emesso un comunicato del Servizio commercio, pubblicato sul bollettino Ufficiale n. 357 del 23 dicembre 2014. Il documento regionale non assume pertanto valenza innovativa, ma soltanto ricognitiva di tutte le circolari progressivamente emanate dalla Regione. 

È innanzitutto la materia del commercio su aree pubbliche ad essere presa in considerazione, con una panoramica sulla normativa vigente: la D.G.R. n. 1368/99 è stata modificata dalla successiva D.G.R. n. 485/13, che oltre ad allineare l’ordinamento regionale all’Intesa del 5 luglio 2012, ha previsto nuove modalità di partecipazione alla “spunta”, quella pratica di assegnazione dei posteggi in base alle presenze storiche degli operatori in un determinato mercato. La Regione ha chiarito nel comunicato che la disciplina sulle spunte non si applica alle imprese comunitarie, cioè quelle che hanno sede legale in altro Stato dell’Unione europea. Ad essere escluse sono anche le imprese che presentano istanza di partecipazione alle fiere almeno sessanta giorni prima dell’evento. Altre indicazioni riguardano i subentri e la redazione delle graduatorie.

Allo scopo di fare chiarezza sul fronte operativo e garantire l’uniforme applicazione sul territorio dell’intricata disciplina commerciale, la Regione Emilia Romagna ha emesso un comunicato del Servizio commercio, pubblicato sul bollettino Ufficiale n. 357 del 23 dicembre 2014. Il documento regionale non assume pertanto valenza innovativa, ma soltanto ricognitiva di tutte le circolari progressivamente emanate dalla Regione. 

È innanzitutto la materia del commercio su aree pubbliche ad essere presa in considerazione, con una panoramica sulla normativa vigente: la D.G.R. n. 1368/99 è stata modificata dalla successiva D.G.R. n. 485/13, che oltre ad allineare l’ordinamento regionale all’Intesa del 5 luglio 2012, ha previsto nuove modalità di partecipazione alla “spunta”, quella pratica di assegnazione dei posteggi in base alle presenze storiche degli operatori in un determinato mercato. La Regione ha chiarito nel comunicato che la disciplina sulle spunte non si applica alle imprese comunitarie, cioè quelle che hanno sede legale in altro Stato dell’Unione europea. Ad essere escluse sono anche le imprese che presentano istanza di partecipazione alle fiere almeno sessanta giorni prima dell’evento. Altre indicazioni riguardano i subentri e la redazione delle graduatorie. La successiva D.G.R. n. 1199/2014 ha poi introdotto un’ulteriore disciplina per alleggerire gli oneri di imprese e Comuni in materia di spunte, mantenendo fino al 2016 la validità delle graduatorie vigenti e progressivamente aggiornate, senza necessità che gli operatori inseriti nelle graduatorie già approvate debbano inoltrare una nuova istanza per partecipare alla spunta a mercati e fiere.

In tema di regolarità contributiva, la Regione non ha manifestato uguale tendenza alla semplificazione, in quanto la l.r. n. 1/2011 continua a mantenere l’obbligo, per gli operatori, di trasmettere periodicamente ai SUAP un’attestazione circa il rispetto degli adempimenti in materia. Sarebbe più semplice prevedere l’obbligo, per i SUAP, di verificare d’ufficio la regolarità contributiva e assicurativa, senza necessità di obbligare gli operatori ad inviare dichiarazioni periodiche. Oltre a comportare un intasamento del lavoro negli uffici, le difficoltà maggiori sono a carico degli operatori stessi, spesso attivi su più territori diversi, costretti a trasmettere una dichiarazione per ciascun Comune. Se a tutto questo si aggiunge l’onere di trasmettere periodicamente domande per partecipare a fiere, naturalmente per chi non è titolare di autorizzazione o non risulta inserito in graduatorie, è facile comprendere come il numero di adempimenti si moltiplichi in modo insostenibile. La circostanza che le modalità di compilazione della modulistica siano digitalizzate mediante sistemi ad accesso riservato non costituisce sempre l’aiuto sperato per il commercio su aree pubbliche, un settore in cui il digital divide è più evidente che nel commercio in sede fissa, dove operano aziende più strutturate. La soluzione di mantenere le tradizionali modalità di inoltro (PEC, fax, posta ordinaria, consegna cartacea), può apparentemente agevolare gli operatori più refrattari all’uso del computer, ma comporta notevoli difficoltà per gli uffici riceventi, spesso impossibilitati a “decifrare” documenti scritti a mano in modo illeggibile.

Il documento regionale dello scorso dicembre si sofferma poi sui requisiti professionali per le attività di vendita alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, richiamando l’elenco di titoli professionali idonei già contenuto in precedenti comunicazioni.

Seguono ulteriori norme relative alla Scia e al recepimento delle liberalizzazioni introdotte dai d.l. n. 138/2011, n. 201/2011, n. 1/2012, n. 5/2012. Dopo i primi interventi di adeguamento, la Regione ha sempre sostenuto che il proprio ordinamento è allineato ai principi delle liberalizzazioni, e anche in questa occasione ha ribadito questa posizione, ritenendo che le limitazioni previste non siano di tipo economico, ma solo di matrice urbanistica o territoriale, e quindi di per sé legittime.  La Regione però, non si è addentrata nelle complesse e delicate problematiche sollevate nell’ambito di quel recente orientamento, espresso dalla Giurisprudenza amministrativa e costituzionale (T.A.R. Lombardia, n. 2271/2013, Corte Cost. n. 38/2013 e n. 65/2013), che ha ritenuto illegittimi non solo i limiti di natura economica, ma anche quelli territoriali, se privi di giustificazione in ordine alla tutela di un interesse generale. Insomma, per questo orientamento non è sufficiente che un limite alla libertà di impresa, perché possa dirsi legittimo, sia qualificabile come di tipo territoriale o urbanistico.

L’ultimo paragrafo del documento regionale riguarda le norme sulla distribuzione dei carburanti, con riferimenti al tema del self-service, agli obblighi di assistenza del gestore, alle norme applicabili in sede di collaudo, per finire con le liberalizzazioni e le norme urbanistiche.

(Michele Deodati)