Di fronte ad una domanda di apertura per una media struttura di vendita nel settore dell’arredamento, la cui superficie era stata indicata in 3.500 mq, il Comune competente ha formulato il proprio diniego per violazione delle norme che regolano i limiti di superficie delle strutture commerciali, oltre che della propria disciplina urbanistica per l’area individuata.
La società ha quindi proposto ricorso al T.A.R. per l’Emilia Romagna, che però, con la Sentenza n. 827 del 02/09/2014, ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta l’impostazione seguita dal Comune.
Di fronte ad una domanda di apertura per una media struttura di vendita nel settore dell’arredamento, la cui superficie era stata indicata in 3.500 mq, il Comune competente ha formulato il proprio diniego per violazione delle norme che regolano i limiti di superficie delle strutture commerciali, oltre che della propria disciplina urbanistica per l’area individuata.
La società ha quindi proposto ricorso al T.A.R. per l’Emilia Romagna, che però, con la Sentenza n. 827 del 02/09/2014, ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta l’impostazione seguita dal Comune.
Secondo la ricorrente, per il calcolo della superficie di vendita, trattandosi di articoli d’arredo, si doveva applicare la deroga prevista dalla D.C.R. n. 1253/99, come modificata dalla D.C.R. n. 344/02, secondo cui la superficie di vendita per le “merci ingombranti, non immediatamente amovibili e a consegna differita, (concessionarie auto e relativi accessori, rivendite di legnami, di materiali per l’edilizia e di mobili) è computata nella misura di 1/10 della superficie di vendita quando questa non sia superiore a 1500 mq. (nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti) e a 2500 mq. (nei restanti Comuni). Per superfici eccedenti le succitate dimensioni la superficie di vendita è computata nella misura di 1/10 fino ai predetti limiti e di 1/4 per la parte eccedente”.
Tenendo conto di tali riduzioni, la superficie risultante si sarebbe limitata a 393,25 mq., ben al di sotto della soglia massima consentita nel caso concreto, e cioè 1.500 mq. di superficie di vendita.
Il T.A.R. non ha condiviso tale impostazione, ritenendo che le integrazioni apportate dalla D.C.R. n. 344/02 nel corpus della D.C.R. n. 1253/99 in materia di criteri localizzativi di medie e grandi strutture di vendita all’interno degli strumenti comunali, non assumano portata generale ma siano limitate, quanto al calcolo delle superfici di vendita in deroga, “al ben più circoscritto fine del calcolo degli standards urbanistici previsti dal punto n. 5 della stessa deliberazione consiliare (accessibilità all’area di insediamento della struttura e parcheggi pertinenziali della stessa)”.
Non si tratta dunque, a detta del Collegio emiliano, di una nuova disciplina per il calcolo della superficie di vendita a fini autorizzatori, ma di una semplice agevolazione per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, con particolare riferimento ai parcheggi, che se parametrati all’effettiva dimensione degli esercizi destinati alla vendita di merci ingombranti, risulterebbero sproporzionati rispetto al carico urbanistico derivante da una più modesta movimentazione di clientela.
Diametralmente opposta l’interpretazione offerta dal T.A.R. Campania nella sentenza n. 700/2011, nella quale la norma relativa alla disciplina della superficie di vendita degli esercizi destinati alla vendita di merci ingombranti (art. 2, comma 4, dell’allora vigente l.r. n. 1/2000), collocata nell’articolo dedicato alla classificazione delle strutture commerciali, è stata ritenuta “norma non avente natura urbanistica, ma esclusivamente commerciale”.
Se il Giudice campano ha evidenziato l’importanza dell’aspetto sistematico, per il Giudice emiliano ha assunto valore preponderante la finalità urbanistica, malgrado la norma sia inserita anche in questo caso nell’ambito delle definizioni.
Si noti come nella vigente legge regionale sul commercio della Regione Campania (n. 1/2014), la disciplina degli esercizi per la vendita di merci ingombranti è soggetta in automatico al procedimento per l’apertura di medie strutture, mentre gli standard qualitativi, urbanistici e commerciali sono calcolati con riferimento alla superficie lorda di pavimento della struttura distributiva, in una prospettiva completamente rovesciata rispetto a tante altre discipline regionali, compresa quella emiliana, forse per ragioni attinenti al contenimento del consumo di suolo. (Michele Deodati)
