A seguito dell’approvazione di un piano attuativo (piano integrato) e della relativa convenzione per l’insediamento di una media struttura di vendita di 2.500 mq, le norme contenute nel successivo PGT (in Lombardia è il Piano di Governo del Territorio) e nel regolamento recante i criteri per l’insediamento delle medie strutture di vendita, hanno previsto una riduzione della superficie di vendita ammessa nel piano integrato, comportando un parziale diniego nei confronti della domanda di apertura della media struttura.
La reazione dei proponenti non si è fatta attendere. Con ricorso al T.A.R. Lombardia è stata proposta istanza di sospensiva cautelare, giustificata dai maggiori costi derivanti dalla riduzione della superficie di vendita disposta dal Comune, sia per quanto riguarda la riprogettazione di spazi, opere e impiantistica, che per le conseguenze in termini di mancato ritorno dell’investimento, al punto da indurre le società richiedenti a valutare l’abbandono dell’iniziativa.
A seguito dell’approvazione di un piano attuativo (piano integrato) e della relativa convenzione per l’insediamento di una media struttura di vendita di 2.500 mq, le norme contenute nel successivo PGT (in Lombardia è il Piano di Governo del Territorio) e nel regolamento recante i criteri per l’insediamento delle medie strutture di vendita, hanno previsto una riduzione della superficie di vendita ammessa nel piano integrato, comportando un parziale diniego nei confronti della domanda di apertura della media struttura.
La reazione dei proponenti non si è fatta attendere. Con ricorso al T.A.R. Lombardia è stata proposta istanza di sospensiva cautelare, giustificata dai maggiori costi derivanti dalla riduzione della superficie di vendita disposta dal Comune, sia per quanto riguarda la riprogettazione di spazi, opere e impiantistica, che per le conseguenze in termini di mancato ritorno dell’investimento, al punto da indurre le società richiedenti a valutare l’abbandono dell’iniziativa.
Il Comune, dal canto suo, ha eccepito la legittimità del diniego, ritenendo che rispetto alle possibilità di localizzazione regolate in via di principio dal PGT, il regolamento sulle medie strutture fornisce prescrizioni di maggior dettaglio, fatto salvo in ogni caso l’esplicito rispetto delle condizioni e limitazioni indicate e derivanti dalle norme tecniche dello strumento urbanistico.
Il Tribunale, adito in sede cautelare, ha accolto l’istanza (Ordinanza n. 871/2014), facendo innanzitutto riferimento ad una “premessa metodologica”, eliminata da una recente modifica, nella quale si esplicitava che in Comune intendeva “escludere sull’intero territorio comunale l’insediamento di nuove grandi strutture di vendita commerciale e limitare l’insediamento di nuove medie strutture di vendita attraverso la limitazione di superficie in aree considerate congestionate ed a problematicità di sicurezza stradale”.
In secondo luogo sono state considerate lesive dei diritti delle ricorrenti le previsioni del regolamento che, per l’appunto, hanno escluso l’insediabilità delle medie strutture nell’area interessata.
Inoltre, in forza della disciplina transitoria contenuta nella nuova pianificazione, sono salvaguardati i progetti assentiti ma non ancora attuati. Di conseguenza, la sopravvenuta regolamentazione più restrittiva non può comportare un’implicita abrogazione della normativa transitoria, “dovendo, nella specie, imporsi un contemperamento tra il jus superveniens e il diritto quesito derivante dal piano integrato di intervento” precedentemente approvato.
È stato altresì ritenuto fondato il richiamo ai principi espressi dalla sentenza n. 2271/2013, della stessa Sezione, circa l’illegittimità dei vincoli contenuti nella pianificazione urbanistica quando non giustificati dall’esigenza di salvaguardare un interesse generale.
Il pregiudizio grave e irreparabile a fondamento della tutela cautelare, è stato riconosciuto nel forte ridimensionamento della superficie di vendita, di portata tale da far desistere l’investitore dal portare avanti l’iniziativa.
In sede di merito, con la Sentenza n. 2773 del 20/11/2014, il Tribunale ha confermato gli assunti dedotti nella fase cautelare, insistendo particolarmente sull’importanza della disciplina transitoria al fine di salvaguardare le scelte racchiuse nel piano integrato, al punto da riconoscere che in capo alle ricorrenti si sia formato “non soltanto un legittimo affidamento, ma addirittura un diritto quesito”. Da qui, come ricordato, l’esigenza di trovare un contemperamento che lasci impregiudicati gli interessi di parte. È stata pertanto ritenuta illegittima la previsione del regolamento che ha assoggettato “ai limiti dimensionali sopra indicati gli ampliamenti delle medie strutture esistenti o già autorizzate alla data di approvazione del presente atto”.
Appare sintomatica dell’atteggiamento ostruzionistico del Comune, l’indicazione, nella premessa metodologica eliminata solo molto di recente, delle finalità sottese al regolamento stesso, incentrate sulla scelta di bloccare la grande distribuzione e limitare l’insediamento delle medie strutture in zone congestionate dal traffico. In realtà, lo studio allegato alla proposta denegata conteneva anche alcune soluzioni, peraltro apprezzate dalla stessa Amministrazione, per risolvere i problemi della viabilità circostante. (Michele Deodati)
