Al via nuove misure per un rilancio sostenibile dell’attività edilizia nel decreto “Sblocca Italia” (D.L. 12 settembre 2014 n. 133, pubblicato in G. U. 12 settembre 2014 n. 212). Le nuove norme, contenute nell’art. 17, modificano il D.P.R. n. 380/2001, ampliando il catalogo degli interventi inquadrabili nella manutenzione straordinaria, ora estesa a quelli comprendenti frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere. Tali opere possono comportare la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso.
In corrispondenza di queste modifiche, sono state soppresse le limitazioni all’esecuzione previa comunicazione di inizio lavori degli interventi di manutenzione straordinaria che comportino aumento del numero delle unità immobiliari e implichino incremento dei parametri urbanistici. Anche il relativo iter burocratico risulta alleggerito, non essendo più necessario corredare la C.I.L. da una relazione tecnica avente data certa con tanto di elaborati grafici. Basta invece allegare la semplice asseverazione di un tecnico circa la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, oltre al mancato coinvolgimento delle parti strutturali dell’edificio.
Al via nuove misure per un rilancio sostenibile dell’attività edilizia nel decreto “Sblocca Italia” (D.L. 12 settembre 2014 n. 133, pubblicato in G. U. 12 settembre 2014 n. 212). Le nuove norme, contenute nell’art. 17, modificano il D.P.R. n. 380/2001, ampliando il catalogo degli interventi inquadrabili nella manutenzione straordinaria, ora estesa a quelli comprendenti frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere. Tali opere possono comportare la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso.
In corrispondenza di queste modifiche, sono state soppresse le limitazioni all’esecuzione previa comunicazione di inizio lavori degli interventi di manutenzione straordinaria che comportino aumento del numero delle unità immobiliari e implichino incremento dei parametri urbanistici. Anche il relativo iter burocratico risulta alleggerito, non essendo più necessario corredare la C.I.L. da una relazione tecnica avente data certa con tanto di elaborati grafici. Basta invece allegare la semplice asseverazione di un tecnico circa la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, oltre al mancato coinvolgimento delle parti strutturali dell’edificio.
Gli adempimenti con il Catasto risultano facilitati. Prima del d.l. n. 133 dovevano occuparsene gli interessati, ora la C.I.L. è valida anche a questi fini, e l’onere dell’inoltro spetta alle amministrazioni comunali.
Sempre per ragioni di coordinamento rispetto alle modifiche estensive apportate sul fronte della manutenzione straordinaria, restano assoggettate a Permesso di costruire le ristrutturazioni edilizie che prevedono “modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti”, senza più alcun riferimento alle superfici delle unità immobiliari.
Le ristrutturazioni edilizie e urbanistiche, attuate anche in aree industriali dismesse, possono giovarsi della richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico.
Ulteriori misure di agevolazione economica sono previste per gli interventi di ristrutturazione urbana complessi, come definiti dall’Allegato IV alla Parte Seconda, numeri 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e per l’incentivazione delle ristrutturazioni edilizie rispetto alle nuove costruzioni.
Il legislatore manifesta il suo favore per le iniziative di densificazione edilizia introducendo la riduzione del contributo di costruzione, in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione. I comuni hanno tempo novanta giorni per definire i criteri e le modalità applicative di tale riduzione.
Viene introdotto il Permesso di costruire convenzionato, nel caso le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte in modalità semplificata. La convenzione costituisce la fonte degli obblighi che il soggetto attuatore si assume per conseguire il titolo edilizio. Soggetti alla convenzione sono in particolare: la cessione di aree e i connessi diritti edificatori; la realizzazione di opere di urbanizzazione; le caratteristiche morfologiche degli interventi; l’edilizia residenziale sociale. Disciplina residuale per queste convenzioni, quella contenuta nell’art. 11 della l. n. 241/1990. (Michele Deodati)
