Con le modifiche introdotte dall’art. 19-bis, comma 1, lett. a) del d.l. n. 91/2014, convertito dalla l. n. 116/2014, sono attribuite alle Agenzie per le imprese ulteriori competenze in tema di controlli e certificazioni nelle istruttorie per l’avvio di nuove attività imprenditoriali. Il MISE ha poi diramato la Circolare n. 151516 del 03/09/2014 per informare delle novità gli enti locali.

In attuazione dell’art. 38, commi 3 e 4, del decreto legge n. 112/2008, nel 2010 sono stati emanati due decreti, il n. 160, che ha realizzato il SUAP telematico, e il n. 159, dedicato alle Agenzie per le imprese, una sorta di alter-ego dei SUAP, concentrate per lo più sugli aspetti istruttori e i relativi automatismi.

Con le modifiche introdotte dall’art. 19-bis, comma 1, lett. a) del d.l. n. 91/2014, convertito dalla l. n. 116/2014, sono attribuite alle Agenzie per le imprese ulteriori competenze in tema di controlli e certificazioni nelle istruttorie per l’avvio di nuove attività imprenditoriali. Il MISE ha poi diramato la Circolare n. 151516 del 03/09/2014 per informare delle novità gli enti locali.

In attuazione dell’art. 38, commi 3 e 4, del decreto legge n. 112/2008, nel 2010 sono stati emanati due decreti, il n. 160, che ha realizzato il SUAP telematico, e il n. 159, dedicato alle Agenzie per le imprese, una sorta di alter-ego dei SUAP, concentrate per lo più sugli aspetti istruttori e i relativi automatismi.

Ad oltre dieci anni di distanza dall’esordio, avvenuto nel 1998, è solo grazie alla svolta telematica del 2010 che i SUAP diventano concretamente in grado di funzionare come punti di snodo del flusso documentale, al fine di rendere le procedure più efficienti e fornire all’imprenditoria privata una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Ma il “debito” dei SUAP nei confronti della telematica si evidenzia anche dal punto di vista organizzativo-gestionale, offrendo alle amministrazioni la possibilità di ottenere risparmi di personale ed economie di scala del tutto impensabili in ambiente cartaceo.

Essendo il SUAP incardinato tra le competenze comunali (oppure in delega o in convenzione con le CCIAA), e poiché molte Regioni hanno legiferato in materia, la situazione a livello nazionale, seppure in continua e costante evoluzione, si presenta inevitabilmente a macchia di leopardo. Fatti salvi i requisiti minimi previsti per l’accreditamento, non tutti i SUAP sono infatti allo stesso livello di informatizzazione, e c’è ancora chi si è limitato a sostituire la targhetta “Ufficio commercio” con “Ufficio SUAP”, senza che null’altro sia cambiato.

Per tentare di colmare possibili lacune territoriali, sono entrate in scena le Agenzie per le imprese, l’ennesima invenzione di un legislatore che non riuscendo a risolvere il vero problema della complicazione normativa e procedimentale, sa solo aggiunge ulteriori soggetti nel già sufficientemente affollato panorama istituzionale.

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. c), le Agenzie possono attestare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa. Se l’istruttoria si conclude con esito positivo, rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell’Amministrazione, le Agenzie svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello Sportello Unico.

Per ora, a distanza di quattro anni dalla nascita, le Agenzie accreditate dal MISE si contano sulle dita di una mano e operano in Lombardia, Veneto, Piemonte, Lazio e Marche, regioni in cui le CCIAA hanno saputo attrarre maggiormente le competenze dei SUAP mediante convenzione o delega.

Il punto debole di tali strutture, l’obbligo di operare a livello regionale, dotandosi di apparati di una certa rilevanza, con conseguenze facilmente intuibili sul versante del costi per l’utenza, che se si rivolge ai SUAP può trovare un servizio capillare e anche chi non applica diritti istruttori.

L’art. 19-bis, comma 1, lett. a) del d.l. n. 91/2014, convertito dalla l. n. 116/2014, prevede, con una formulazione piuttosto infelice, che “i controlli, le dichiarazioni, e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l’esercizio della discrezionalità”. Ciò significa che di fronte ad una dichiarazione di conformità dell’Agenzia, il SUAP potrà mettere in moto i meccanismi inibitori previsti dall’art. 19 della l. n. 241/1990 solo in caso di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, ecc., e non prima di aver tentato inutilmente la via della conformazione. Dunque, una volta ricevuti gli atti da parte delle Agenzie, i SUAP si trovano davanti ad un’istruttoria già compiuta. (Michele Deodati)