Il contributo di costruzione è dovuto nonostante il cambio di destinazione d’uso da una categoria all’altra non implichi l’esecuzione di opere edilizie. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4483 del 3/09/2014, decidendo un ricorso presentato da una società proprietaria di un capannone con specifica destinazione d’uso industriale, poi variata in commerciale, parte al dettaglio e parte all’ingrosso.
Il Giudice di primo grado ha rigettato il ricorso, facendo leva sul diverso regime di contribuzione previsto dall’art. 19 del d.P.R. n. 380/2001, rispettivamente limitato ai soli oneri urbanizzativi per gli immobili a destinazione industriale e artigianale, ed esteso anche al 10% del costo di costruzione per quelli a destinazione turistica, commerciale e direzionale. Altra norma invocata, il successivo terzo comma, secondo cui il contributo è comunque dovuto anche nell’ipotesi di mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie, con passaggio dall’una all’altra delle categorie edilizie ivi contemplate, e quindi da artigianale a commerciale.
Il contributo di costruzione è dovuto nonostante il cambio di destinazione d’uso da una categoria all’altra non implichi l’esecuzione di opere edilizie. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4483 del 3/09/2014, decidendo un ricorso presentato da una società proprietaria di un capannone con specifica destinazione d’uso industriale, poi variata in commerciale, parte al dettaglio e parte all’ingrosso.
Il Giudice di primo grado ha rigettato il ricorso, facendo leva sul diverso regime di contribuzione previsto dall’art. 19 del d.P.R. n. 380/2001, rispettivamente limitato ai soli oneri urbanizzativi per gli immobili a destinazione industriale e artigianale, ed esteso anche al 10% del costo di costruzione per quelli a destinazione turistica, commerciale e direzionale. Altra norma invocata, il successivo terzo comma, secondo cui il contributo è comunque dovuto anche nell’ipotesi di mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie, con passaggio dall’una all’altra delle categorie edilizie ivi contemplate, e quindi da artigianale a commerciale.
In sede di appello, la società ricorrente ha criticato la sentenza di primo grado nella parte in cui non avrebbe considerato che nel caso in questione, per la mancanza di opere edilizie, il costo di costruzione non andava corrisposto.
Il Giudice d’appello ha confermato le conclusioni formulate in primo grado, ritenendo che l’art. 19, comma 3, citato non lasci adito a dubbi interpretativi quanto all’obbligo di dover corrispondere anche il costo di costruzione in percentuale. A sostegno, il Consiglio di Stato ha richiamato la propria consolidata giurisprudenza, in base alla quale la quota parte relativa al costo di costruzione è comunque dovuta “…anche in presenza di una trasformazione edilizia che, indipendentemente dall’esecuzione fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici ad essa connessi, situazione che si verifica per il mutamento di destinazione o comunque per ogni variazione anche di semplice uso che comporti un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico” (Cons. Stato, Sez. IV, 20 dicembre 2013, n. 6160). La sentenza n. 5539/2011, altro precedente richiamato, precisa che anche la sola variazione di destinazione d’uso da commercio all’ingrosso a commercio al dettaglio, giustifica il pagamento della quota afferente al costo di costruzione.
Il Collegio, nella sentenza n. 4483/2014, osserva altresì che il cambio di destinazione d’uso da artigianale a commerciale, ancorché senza opere edilizie, implica un mutamento del carico urbanistico, connesso ai ben diversi flussi di traffico e clientela, nonché della redditività, e quindi dei vantaggi economici connessi alla destinazione e all’attività.
In conclusione, sul Comune non gravava alcun onere motivazionale circa la richiesta di corrispondere anche la quota relativa al costo di costruzione. (Michele Deodati)
