I vari interventi normativi che si sono susseguiti in riferimento all’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201/2011, meglio noto come “Salva Italia”, riflettono l’andamento incerto ed altalenante delle volontà politiche in materia di liberalizzazioni.

Dopo gli ultimi, recentissimi ritocchi, apportati dalla legge n. 116 dell’11 agosto scorso, di conversione del decreto n. 91/2014 (decreto competitività), questo il tenore letterale della norma: “Secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali”.

I vari interventi normativi che si sono susseguiti in riferimento all’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201/2011, meglio noto come “Salva Italia”, riflettono l’andamento incerto ed altalenante delle volontà politiche in materia di liberalizzazioni.

Dopo gli ultimi, recentissimi ritocchi, apportati dalla legge n. 116 dell’11 agosto scorso, di conversione del decreto n. 91/2014 (decreto competitività), questo il tenore letterale della norma: “Secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali”.

Ripercorriamo le tappe di un cammino tormentato, fatto di temerari passi avanti e rovinose battute in ritirata. Agli esordi, la generalizzata libertà di apertura per i nuovi esercizi commerciali poteva esprimersi senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali. Alle Regioni e agli Enti locali erano concessi 90 giorni per adeguarsi a questo principio. La prima marcia indietro arriva già in sede di conversione (l. n. 214), con l’introduzione dell’”ambiente urbano” nel catalogo dei limiti che possono condizionare la libertà di apertura. È poi la volta del d.l. n. 1/2012, che ha rinviato il termine di adeguamento al 30 settembre 2012, quasi a voler giustificare l’inerzia delle amministrazioni regionali e locali. Ma il dietro-front  più significativo risale al d.l. n. 69/2013, meglio noto come decreto “del fare”, che ha riconosciuto a Regioni ed Enti locali la possibilità di “prevedere (…), senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali”. Facile intuire quali insidie potessero celarsi dietro ad un potere limitativo così generico nelle mani delle Regioni, principali responsabili dell’affossamento di molte opportunità di liberalizzazione già presenti nel primo decreto Bersani, datato 1998.

Con l’intervento in extremis contenuto nella legge di conversione del decreto n. 91, abbiamo assistito all’ennesimo cambio di rotta, con il merito, se non altro, di vedere meglio indirizzato il potere limitativo degli enti territoriali. Ora infatti, i condizionamenti alla libertà di apertura sono ammessi “solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali”.

Anche il comma 1 dell’art. 31, nell’ambito dell’annosa questione degli orari di apertura della attività commerciali, ha vissuto una storia piuttosto tormentata.  Oggetto d’intervento, l’art. 1, comma d-bis) del d.l. n. 223/2006 (decreto Bersani bis), che inizialmente limitava la possibilità di apertura liberalizzata alle località turistiche e alle città d’arte, all’interno di una sperimentazione. Eliminati i riferimenti ai centri turistici e al periodo sperimentale da parte del d.l. n. 201, la norma del Bersani-bis ha impedito ogni limitazione di orario. Ne è seguito uno stillicidio di ricorsi alla Corte Costituzionale da parte di numerose Regioni (Piemonte, Sicilia, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Toscana, Sardegna), tutti conclusi con la sentenza 299/2012, che ha dichiarato l’inammissibilità o l’infondatezza di tutte le questioni sollevate. (Michele Deodati)