Le attività commerciali inserite in chioschi posizionati su area pubblica, necessitano, oltre che della scia o dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività, anche di un atto concessorio, che, una volta scaduto e salvo diversa disposizione contenuta nell’atto stesso, non attribuisce al concessionario uscente alcuna prerogativa di fronte alla volontà dell’amministrazione concedente di procedere ad un nuovo sistema di affidamento, magari previa selezione pubblica.

È quanto ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3960 del 25/07/2014, che ha deciso un ricorso presentato da un commerciante su area pubblica titolare di concessione scaduta e non rinnovata nei suoi confronti, proprio perché il Comune, con apposita delibera, aveva espresso l’intenzione di affidare l’area interessata a seguito di procedura di affidamento.

Le attività commerciali inserite in chioschi posizionati su area pubblica, necessitano, oltre che della scia o dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività, anche di un atto concessorio, che, una volta scaduto e salvo diversa disposizione contenuta nell’atto stesso, non attribuisce al concessionario uscente alcuna prerogativa di fronte alla volontà dell’amministrazione concedente di procedere ad un nuovo sistema di affidamento, magari previa selezione pubblica.

È quanto ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3960 del 25/07/2014, che ha deciso un ricorso presentato da un commerciante su area pubblica titolare di concessione scaduta e non rinnovata nei suoi confronti, proprio perché il Comune, con apposita delibera, aveva espresso l’intenzione di affidare l’area interessata a seguito di procedura di affidamento.

Il concessionario uscente, pur partecipando alla gara, si posizionava al secondo posto. Da qui il ricorso prima la Tar Veneto, conclusosi con un rigetto, e poi al Consiglio di Stato, che ha confermato la sentenza impugnata.

Secondo la constante giurisprudenza dello stesso Consiglio, “il concessionario di un bene demaniale non può vantare (se non disposto diversamente nell’atto concessorio) alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto, per cui il relativo diniego, comunque esplicitato, nei limiti ordinari della ragionevolezza e della logicità dell’agire amministrativo, non necessita di ulteriore motivazione e non implica alcun “diritto d’insistenza” allorché l’Amministrazione intenda procedere a un nuovo sistema d’affidamento mediante gara pubblica o comunque procedura comparativa; pertanto, in sede di rinnovo, il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di qualsiasi altro soggetto richiedente lo stesso titolo, con possibilità di indizione di una gara al riguardo senza necessità di particolare motivazione (Cons. St., Sez. V, 21 novembre 2011, n. 6132; Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3145)”.

Nemmeno può ritenersi – ad opinione del collegio romano – che l’amministrazione abbia inteso qualificare come permanente la concessione in oggetto per il solo fatto che la stessa possiede carattere di stabilità, condizione che in base al locale regolamento legittimerebbe il rinnovo a fronte del pagamento del canone previsto. In realtà, il rinnovo ottenuto in questi termini presuppone comunque a monte la scelta dell’ente di non attivare procedure di gara.

L’appellante ha voluto chiamare in causa, senza successo, anche l’art. 70, comma 5, d.lgs. n. 59/2010, secondo il quale: “Con intesa in sede di Conferenza unificata, (…), sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare (…) anche alle concessioni in essere”. L’intesa del 5 luglio 2012, malgrado non sia applicabile al caso concreto per ragioni temporali, tiene in considerazione le esigenze di ammortamento e remunerazione degli investimenti anche immateriali, che i commercianti hanno sostenuto in periodi soggetti a diversa regolamentazione.

Nulla da fare anche per quanto riguarda la supposta violazione dei principi di legittimo affidamento e proporzionalità dell’azione amministrativa: il ricorrente ha ricevuto per tempo avviso circa le intenzioni di non procedere ad un rinnovo automatico e la concessione è stata comunque prorogata fino al termine delle operazioni di affidamento. (Michele Deodati)