Con la sentenza n. 3267 del 30 giugno scorso, il Consiglio di Stato ha esaminato una controversia riguardante le modalità di calcolo della superficie di vendita di un esercizio commerciale, ritenendo compreso in tale quantificazione anche lo spazio occupato dalle casse e dai relativi “scivoli”.

La vicenda trae origine da un ricorso diretto contro un’ordinanza comunale che ha disposto la chiusura di un esercizio di vicinato con superficie di vendita dichiarata inferiore a 250 mq., in quanto dalle misurazioni effettuate dal Comune, comprendenti anche lo spazio casse, la superficie di vendita è risultata superiore a questo limite. Dopo il rigetto del ricorso davanti al Tar Campania, in sede di appello l’impresa ha cercato di dimostrare che nel calcolo della superficie di vendita le casse non vanno considerate, poiché l’area in questione attiene al passaggio della clientela, senza correlazione con la vendita propriamente detta. Inoltre tale spazio, privo di scaffali con merce o di esposizioni pubblicitarie, costituisce una zona di passaggio successivo che nulla ha a che vedere con la vendita, che si conclude con il pagamento davanti alla cassa.

Con la sentenza n. 3267 del 30 giugno scorso, il Consiglio di Stato ha esaminato una controversia riguardante le modalità di calcolo della superficie di vendita di un esercizio commerciale, ritenendo compreso in tale quantificazione anche lo spazio occupato dalle casse e dai relativi “scivoli”.

La vicenda trae origine da un ricorso diretto contro un’ordinanza comunale che ha disposto la chiusura di un esercizio di vicinato con superficie di vendita dichiarata inferiore a 250 mq., in quanto dalle misurazioni effettuate dal Comune, comprendenti anche lo spazio casse, la superficie di vendita è risultata superiore a questo limite. Dopo il rigetto del ricorso davanti al Tar Campania, in sede di appello l’impresa ha cercato di dimostrare che nel calcolo della superficie di vendita le casse non vanno considerate, poiché l’area in questione attiene al passaggio della clientela, senza correlazione con la vendita propriamente detta. Inoltre tale spazio, privo di scaffali con merce o di esposizioni pubblicitarie, costituisce una zona di passaggio successivo che nulla ha a che vedere con la vendita, che si conclude con il pagamento davanti alla cassa.

La tesi non ha però convinto il Collegio, secondo il quale “le casse di un esercizio di vendita non possono essere considerate un “servizio”, poiché presso di esse si perfeziona la compravendita dei beni esposti, compravendita che frequentemente implica il confezionamento, la somma del denaro speso e la consegna finale al cliente di tutta la merce acquistata”.

Alla base delle conclusioni della V Sezione, la definizione di superficie di vendita contenuta nel d. lgs. n. 114/98, che all’art. 4, comma 1, lett. c), definisce la “superficie di vendita di un esercizio commerciale” come “l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di  lavorazione, uffici e servizi”.

Le casse ed i loro necessari annessi – continua la sentenza n. 3267/2014 – soprattutto per quel genere di esercizi di vendita di prodotti alimentari da raccogliere nel loro insieme, devono forzatamente essere considerate aree destinate alla vendita.

Anche la sanzione della chiusura è stata ritenuta corretta, in quanto la superficie effettiva, superiore al limite del vicinato e relativa alla media distribuzione, configurava l’esercizio di attività senza titolo.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto però che nulla impedisce all’impresa di ridurre opportunamente la superficie e attivare una seconda volta il procedimento di apertura di un esercizio di vicinato.

L’operatore – vale la pena di aggiungere – potrebbe anche tentare la strada della media distribuzione, proponendo relativa domanda di autorizzazione e sussistendo i presupposti richiesti per il rilascio.

Le conclusioni a cui è giunto il Consiglio di Stato non contraddicono quanto affermato dall’allora Ministero delle Attività Produttive, con nota del 27 novembre 2002 n. 514716, in risposta ad un quesito posto da un Comune sull’appartenenza alla superficie di vendita dell’area successiva alla barriera casse. Secondo il Ministero, se per “area successiva alla barriera casse” si intende quella parte di superficie dell’esercizio commerciale alla quale l’utente accede dopo avere effettuato alle casse il pagamento dei prodotti acquistati e collocata nella zona antistante le porte di uscita, detta area non può essere considerata superficie di vendita. Nella ricostruzione ministeriale, è sottinteso che gli spazi occupati dalle casse costituiscono superficie di vendita a tutti gli effetti, mentre resta escluso lo spazio di transito tra le casse e l’uscita. (Michele Deodati)