L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai fini della predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza, ha inviato a Parlamento e Governo la Segnalazione AS1137 del 4 luglio scorso, indicando settore per settore le proprie proposte di riforma in senso concorrenziale dell’attuale quadro normativo. Si va dall’editoria alla distribuzione carburanti, dal mercato dell’energia a quello delle telecomunicazioni, senza dimenticare banche, assicurazioni, servizi pubblici, trasporti, società pubbliche.

In ambito editoriale, l’Autorità evidenzia come siano ancora vigenti misure restrittive della concorrenza costituite dai meccanismi di pianificazione dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica e dal regime autorizzatorio comunale, secondo le previsioni del d. lgs. n. 170/2001. I piani comunali, ispirati a criteri lontani dalle dinamiche di mercato (densità della popolazione, numero di famiglie, caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, entità delle vendite, ecc.), non consentono la piena soddisfazione delle esigenze della domanda. L’AGCM propone perciò di abrogare il regime vincolistico del d. lgs. 170/2001.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai fini della predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza, ha inviato a Parlamento e Governo la Segnalazione AS1137 del 4 luglio scorso, indicando settore per settore le proprie proposte di riforma in senso concorrenziale dell’attuale quadro normativo. Si va dall’editoria alla distribuzione carburanti, dal mercato dell’energia a quello delle telecomunicazioni, senza dimenticare banche, assicurazioni, servizi pubblici, trasporti, società pubbliche.

In ambito editoriale, l’Autorità evidenzia come siano ancora vigenti misure restrittive della concorrenza costituite dai meccanismi di pianificazione dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica e dal regime autorizzatorio comunale, secondo le previsioni del d. lgs. n. 170/2001. I piani comunali, ispirati a criteri lontani dalle dinamiche di mercato (densità della popolazione, numero di famiglie, caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, entità delle vendite, ecc.), non consentono la piena soddisfazione delle esigenze della domanda. L’AGCM propone perciò di abrogare il regime vincolistico del d. lgs. 170/2001.

Malgrado le resistenze a livello legislativo e ministeriale (Circolare 3603/C del 28/09/2006) abbiano contribuito a mantenere ingessata la distribuzione della stampa quotidiana e periodica, la riforma in senso concorrenziale di questo settore può ritenersi già scritta dalla Giurisprudenza. Da sempre infatti, i nostri giudici hanno assimilato la vendita di prodotti della stampa all’ambito della distribuzione commerciale e non del servizio pubblico (T.A.R. Lazio, Sentenze n. 540 del 1976 e n. 649 del 1976; Consiglio di Stato, Sent. n. 880 del 14 luglio 1978; T.A.R. Friuli V.G., Sentenze n. 138 del 2000 e n. 300 del 2004). Conseguenza di questo inquadramento, l’applicabilità di tutto il complesso di riforme pro concorrenziali che negli ultimi anni si sono susseguite nell’ambito del commercio (d.l. n. 223/2006; direttiva 2006/123/CE; d. lgs. 59/2010; d.l. n. 201/2011; d.l. n. 1/2012). Del resto, è lo stesso art. 9, D. Lgs. n. 170/2001 a stabilire che “per quanto non previsto nel presente decreto si applica il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114”. Negli ultimi tempi, si è sempre più allungata la lista degli interventi della giurisprudenza amministrativa diretti a smantellare l’impalcatura della programmazione vincolistica ancora vigente a livello normativo (Tar Veneto, Sent. n. 184 del 7 febbraio 2012; Consiglio di Stato, Sent. n. 1945 del 9 aprile 2013; Tar Liguria, Sent. n. 1049 del 9 luglio 2013; Tar Calabria, Sent. n. 269 del 7 marzo 2013). Una decisiva presa di distanza dal sistema vincolistico si ritrova nella recente sentenza del Tar Lombardia n. 326/2014, che partendo dal presupposto della piena assimilabilità con la distribuzione commerciale, ha richiamato ampi stralci della sentenza n. 2271/2013 dello stesso Tribunale, relativa all’illegittimità di limiti “territoriali” non giustificati da ragioni attinenti la tutela di interessi generali, statuendo in conclusione che “l’attuale quadro normativo consente di ritenere che non siano più vigenti i limiti derivanti dalla pianificazione locale e dal conseguente contingentamento della rete commerciale”.

Nel settore della distribuzione carburanti, l’Autorità ritiene che i recenti interventi di liberalizzazione del mercato dei carburanti vadano proseguiti nella direzione di incrementare la selfizzazione degli impianti e le possibilità di associare prodotti non oil. Altro fronte di intervento auspicato dall’Antitrust, la liberalizzazione delle forme contrattuali tra titolare di autorizzazione e gestore.

Per la distribuzione dei farmaci, l’AGCM prende atto dei passi avanti fatti con la riforma del 2012 (art. 11 d.l. n. 1), ma insiste sulla necessità di eliminare le barriere di ingresso al mercato costituite dal contingentamento dei punti vendita e ai limiti alla titolarità di più farmacie, visti come ostacoli al libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali. Secondo gli auspici dell’Autorità, per salvaguardare le ragioni di interesse pubblico sottese al commercio dei farmaci e al contempo garantire l’accesso di nuovi operatori, il rapporto esercizi/popolazione dovrebbe costituire un numero minino e non massimo. Anche la leva della multititolarità può essere impiegata per creare economie di scala e di rete, con riduzioni dei prezzi e benefici per l’utenza già sperimentati in altri Paesi. (Michele Deodati)