Con le D.g.r. nn. 993 e 994 del 7/07/2014 e la relativa circolare n. 268040 del 18/07/2014, la Regione Emilia Romagna attua l’accordo nazionale sulla modulistica edilizia unica e detta disposizioni per la semplificazione degli strumenti urbanistici.

In esecuzione di quanto stabilito dall’art. 12, comma 4 lett. a) e b) e comma 5, della l.r. n. 15/2013, l’Emilia Romagna, con la D.g.r. n. 993 è stato approvato l’atto di coordinamento tecnico per la definizione della modulistica edilizia unificata, mentre con la D.g.r. n. 994, la Regione è invece intervenuta in materia di semplificazione  degli strumenti di pianificazione urbanistica, al fine di applicare il principio della non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, l.r. n. 20/2000) e modificando le definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia (D.A.L. n. 279/2010).

Con le D.g.r. nn. 993 e 994 del 7/07/2014 e la relativa circolare n. 268040 del 18/07/2014, la Regione Emilia Romagna attua l’accordo nazionale sulla modulistica edilizia unica e detta disposizioni per la semplificazione degli strumenti urbanistici.

In esecuzione di quanto stabilito dall’art. 12, comma 4 lett. a) e b) e comma 5, della l.r. n. 15/2013, l’Emilia Romagna, con la D.g.r. n. 993 è stato approvato l’atto di coordinamento tecnico per la definizione della modulistica edilizia unificata, mentre con la D.g.r. n. 994, la Regione è invece intervenuta in materia di semplificazione  degli strumenti di pianificazione urbanistica, al fine di applicare il principio della non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, l.r. n. 20/2000) e modificando le definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia (D.A.L. n. 279/2010).

Sul sito web regionale sono a disposizione i seguenti modelli in formato .pdf e .docx: Richiesta di permesso di costruire; Relazione tecnica di asseverazione del permesso di costruire; Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); Relazione tecnica di asseverazione della SCIA; Richiesta di certificato di conformità edilizia e di agibilità (CCEA); Relazione tecnica di asseverazione della richiesta di CCEA; Comunicazione di inizio lavori (CIL); Comunicazione di fine lavori per opere soggette a CIL; Comunicazione opere temporanee o stagionali; Comunicazione di accatastamento da rurale a urbano. 

Almeno per Scia e richiesta di permesso di costruire, urge la più presto la loro implementazione all’interno dei sistemi telematici di front-office, essendo difficilmente gestibili, anche se trasmessi via posta certificata, modelli che arrivano a trenta pagine formato A4. È di tutta evidenza, al lato pratico, che l’uso dei modelli così come pubblicati dalla Regione sul proprio sito, non rappresenta lo sperato passo avanti in termini di semplificazione, anzi, produce l’effetto opposto, complicando le cose a tecnici e sportelli unici, impegnati i primi nella compilazione dei modelli e gli altri nella decifrazione, gestione e smistamento del flusso documentale.

Altro fattore di rischio è costituito dal groviglio di norme su cui la modulistica unica si trova ad impattare: è inutile dotarsi di un “involucro” comune se poi in sede procedurale permangono criticità legate alla riproduzione, più o meno infedele, delle norme di legge o regolamento, con tutti i problemi che ne possono derivare in termini di incertezze interpretative. Con l’atto di coordinamento tecnico allegato alla D.g.r. n. 994/2014, si è data applicazione al principio dell’uniformazione delle procedure e della disciplina generale dell’attività edilizia, definendo un quadro normativo unitario di riferimento per tutto il territorio regionale che i Comuni non potranno articolare, specificare e modificare nei singoli strumenti di pianificazione urbanistica. Non solo: nel termine previsto per il recepimento, i Comuni dovranno sfrondare i propri strumenti urbanistici di ogni passaggio riproduttivo di norme contenute in fonti legislative, regolamentari o appartenenti ad altri livelli di pianificazione. Il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata esige che, in base ad una nuova tecnica redazionale degli strumenti urbanistici, il rinvio alle fonti superiori si limiti al mero richiamo espresso, con esclusione di qualsiasi riproduzione o adattamento. Naturalmente, il divieto di duplicazione può riguardare solo norme “autoapplicative”, che non richiedono una normativa di dettaglio per la loro attuazione. Escluse dal divieto sono invece le disposizioni che conferiscono specificamente alle autonomie territoriali la disciplina di uno specifico profilo dell’attività edilizia o la implementazione o modifica della sua regolazione. In definitiva, si vuole che la strumentazione urbanistica si attenga strettamente alla disciplina delle funzioni di governo del territorio attribuite al relativo livello di pianificazione, con la sola indicazione dei vincoli, degli usi e delle trasformazioni territoriali.

L’adeguamento degli strumenti urbanistici è affidato ad una variante secondo procedura semplificata (art. 32-bis, l.r. n. 20/2000) oppure all’apposita deliberazione comunale di cui all’art. 12, comma 2 della l.r. n. 15/2013. (Michele Deodati)