Il procedimento per l’apertura di un centro commerciale, finalizzato all’emanazione del relativo titolo autorizzatorio, non sfugge al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 3418 del 7/07/2014, in merito ad un ricorso diretto contro una comunicazione comunale circa le previsioni insediative per un nuovo centro commerciale della grande distribuzione.

In base al richiamato principio di tipicità – afferma la Giurisprudenza – l’autorità amministrativa ha il potere di emanare solo atti disciplinati nel contenuto, nei presupposti e nell’oggetto dalla legge. Un provvedimento a contenuto negativo capace di incidente sull’attività d’impresa, al di fuori di quello adottato all’esito del procedimento tipico autorizzatorio regolato dalla legge, risulta pertanto inammissibile (Cons. Stato Sez. IV, 16/10/2009, n. 6355).

Il procedimento per l’apertura di un centro commerciale, finalizzato all’emanazione del relativo titolo autorizzatorio, non sfugge al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 3418 del 7/07/2014, in merito ad un ricorso diretto contro una comunicazione comunale circa le previsioni insediative per un nuovo centro commerciale della grande distribuzione.

In base al richiamato principio di tipicità – afferma la Giurisprudenza – l’autorità amministrativa ha il potere di emanare solo atti disciplinati nel contenuto, nei presupposti e nell’oggetto dalla legge. Un provvedimento a contenuto negativo capace di incidente sull’attività d’impresa, al di fuori di quello adottato all’esito del procedimento tipico autorizzatorio regolato dalla legge, risulta pertanto inammissibile (Cons. Stato Sez. IV, 16/10/2009, n. 6355).

La vicenda prende le mosse dalla richiesta presentata da una società commerciale a un Comune in merito alla disponibilità e compatibilità con il Piano comunale del commercio di un progetto per la realizzazione di un centro commerciale di 2.500 mq per generi alimentari, 6.752,87 mq per generi non alimentari e 724,94 mq per attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il SUAP comunale ha confermato la disponibilità della superficie di vendita nel contingente, in quanto compatibile con il Piano di settore per la grande distribuzione, mentre ha rilevato il contrasto tra la destinazione commerciale nel settore alimentare e la destinazione urbanistica del fabbricato, ricadente in zona destinata a “centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali non alimentari”. La società ha impugnato la comunicazione del Comune, le norme di piano e le NTA che richiedono la verifica della compatibilità anche sotto l’aspetto urbanistico, le previsioni incrementali del contingente e l’esclusione delle superfici alimentari.

Dopo aver incassato il rigetto del ricorso da parte del Tar Friuli, l’appello presentato al Consiglio di Stato non ha sortito esiti migliori, in quanto la comunicazione comunale circa la disponibilità di superfici, è stata considerata priva di quel carattere immediatamente lesivo che comporta il pregiudizio concreto e attuale di una posizione soggettiva qualificata e suscettibile di tutela in sede giurisdizionale. La nota di risposta ha assunto carattere meramente orientativo, prodromico e informativo, senza assumere i connotati di un provvedimento di diniego tipicamente assunto all’esito del previsto procedimento amministrativo ad esso collegato.

In più, sempre a detta del Collegio romano, il citato principio esige che dalle istanze promosse davanti alla pubblica amministrazione sia possibile evincere la tipologia del provvedimento richiesto, al fine del corretto instaurarsi del procedimento e della relativa istruttoria.

Nulla da fare anche per quanto riguarda l’impugnazione delle norme del piano  commerciale e del piano regolatore: l’interesse non è stato ritenuto sussistente. La principale ragione addotta riguarda la necessaria impugnazione delle norme di pianificazione in concomitanza con i collegati provvedimenti amministrativi adottati in applicazione di tali previsioni.    

L’esito del ricorso ha lasciato in ombra importanti questioni inerenti la legittimità di scelte pianificatorie che prevedano limitazioni in ordine a contingenti di superficie e merceologie insediabili. La giurisprudenza potrà esprimersi a riguardo, come è già avvenuto in passato (Tar Lombardia, n. 2271/2013, Corte Cost., n. 83/2013), solo di fronte ad un successivo ricorso su di un atto negativo posto a conclusione di uno specifico procedimento attivato per l’apertura di un centro commerciale. (Michele Deodati)