Se nel dibattito parlamentare sul tema della liberalizzazione degli orari di apertura non mancano le iniziative in controtendenza, tese a ripristinare le vecchie regole, il Consiglio di Stato sembra comunque non avere dubbi sulla portata quasi totalizzante della riforma introdotta dal decreto “Salva Italia” (n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011).
Un sindaco ha adottato un’ordinanza in base alla quale ha dichiarato l’avvenuta abrogazione degli obblighi inerenti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo di chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale, specificando anche che l’eventuale chiusura infrasettimanale, di una o più intere o mezze giornate, è determinata liberamente dai singoli esercenti. Gli stessi dovevano rendere noto al pubblico l’orario di apertura e chiusura e l’eventuale orario di chiusura per riposo settimanale effettuati mediante cartelli ben visibili anche dall’esterno.
Se nel dibattito parlamentare sul tema della liberalizzazione degli orari di apertura non mancano le iniziative in controtendenza, tese a ripristinare le vecchie regole, il Consiglio di Stato sembra comunque non avere dubbi sulla portata quasi totalizzante della riforma introdotta dal decreto “Salva Italia” (n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011).
Un sindaco ha adottato un’ordinanza in base alla quale ha dichiarato l’avvenuta abrogazione degli obblighi inerenti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo di chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale, specificando anche che l’eventuale chiusura infrasettimanale, di una o più intere o mezze giornate, è determinata liberamente dai singoli esercenti. Gli stessi dovevano rendere noto al pubblico l’orario di apertura e chiusura e l’eventuale orario di chiusura per riposo settimanale effettuati mediante cartelli ben visibili anche dall’esterno. L’ordinanza, che peraltro assume carattere meramente ricognitivo di disposizioni normative statali, stante la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza, è stata ritenuta legittima dal Consiglio di Stato.
All’art. 31, il d.l. n. 201/2011 ha stabilito: “In materia di esercizi commerciali, all’articolo 3, comma 1, lettera d–bis, del decreto– legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: “in via sperimentale” e dopo le parole “dell’esercizio” sono soppresse le seguenti “ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte” (comma1); “Secondo la disciplina dell’Unione Europea (…), costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto” (comma 2).
In forza di tali disposizioni, l’art. 3, comma 1, lett. d-bis) del d.l. n. 223/2006, convertito nella l. n. 248/2006, dispone che le attività commerciali e di somministrazione sono svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio. Si tratta allora di una liberalizzazione totale e assoluta? Il Consiglio di Stato, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali specifici (Corte Cost. n. 299/2012 e 38/2013), dopo aver inquadrato la liberalizzazione degli orari all’interno delle misure “promozionali” finalizzate alla realizzazione della concorrenza, richiede che il principio di concorrenza sia in realtà applicato e coordinato con la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. “La (sola) liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali – sostiene il Consiglio di Stato – non può costituire di per sé un vulnus agli altri beni e valori costituzionali diversi dalla concorrenza, tutti insieme tale principi potendo, e anzi dovendo, essere coordinati e resi coerenti tra loro, al fine di assicurare il corretto ed ordinato sviluppo economico e sociale della collettività in generale e dei cittadini singolarmente, trattandosi all’evidenza di principi che non si trovano in una condizione di reciproca esclusione”.
Sul fronte regionale, l’eventuale normativa in contrasto con il principio di liberalizzazione enunciato dalla legge statale, può essere disapplicata in nome della primazia del diritto comunitario e dell’esclusiva competenza legislativa statale in materia di concorrenza. Inoltre, la recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 5473/2013 ha chiarito che in caso di mancato adeguamento della regolamentazione locale, si può procedere alla disapplicazione degli atti in contrasto in quanto illegittimi. Gli Enti dovranno perciò prestare molta attenzione nel caso intendano formulare un diniego supportato da regole vincolistiche locali in conflitto con il principio di libertà di apertura e non giustificate da esigenze di tutela di interessi generali degni di altrettanta copertura costituzionale. (Michele Deodati)
