Con il decreto-legge n. 83 del 31/05/2014, meglio noto come decreto “Artbonus”, il Governo ha assunto alcune misure finalizzate a promuovere e tutelare maggiormente l’immenso patrimonio storico e artistico che rende unico il nostro Paese. Sul versante del tormentato rapporto tra tutela dei beni storici e commercio, si fa un ulteriore passo avanti nella direzione della salvaguardia dei siti, introducendo un nuovo periodo nel comma 1-ter dell’art. 52 del Codice (d. lgs. n. 42/2004). Ma il braccio di ferro tra esigenze di protezione dei beni e promozione dello sviluppo commerciale dei centri storici parte da più lontano: già da tempo il comma 1 del Codice prevedeva la possibilità, per i Comuni, sentite le Soprintendenze, di sottoporre a divieti o condizioni particolari l’esercizio delle attività commerciali in determinate aree pubbliche, proprio al fine di tutelarne il valore archeologico, storico, artistico o paesaggistico. A specificare ulteriormente questa norma, la c.d. “direttiva decoro” del 10 ottobre 2012, secondo la quale gli atti così adottati avranno la prevalenza su qualunque autorizzazione commerciale o annonaria rilasciata anche precedentemente.
Con il decreto-legge n. 83 del 31/05/2014, meglio noto come decreto “Artbonus”, il Governo ha assunto alcune misure finalizzate a promuovere e tutelare maggiormente l’immenso patrimonio storico e artistico che rende unico il nostro Paese. Sul versante del tormentato rapporto tra tutela dei beni storici e commercio, si fa un ulteriore passo avanti nella direzione della salvaguardia dei siti, introducendo un nuovo periodo nel comma 1-ter dell’art. 52 del Codice (d. lgs. n. 42/2004). Ma il braccio di ferro tra esigenze di protezione dei beni e promozione dello sviluppo commerciale dei centri storici parte da più lontano: già da tempo il comma 1 del Codice prevedeva la possibilità, per i Comuni, sentite le Soprintendenze, di sottoporre a divieti o condizioni particolari l’esercizio delle attività commerciali in determinate aree pubbliche, proprio al fine di tutelarne il valore archeologico, storico, artistico o paesaggistico. A specificare ulteriormente questa norma, la c.d. “direttiva decoro” del 10 ottobre 2012, secondo la quale gli atti così adottati avranno la prevalenza su qualunque autorizzazione commerciale o annonaria rilasciata anche precedentemente.
Per altro verso, il decreto del fare (d.l. n. 91/2013), con il nuovo comma 1-bis, aveva invece concesso sempre ai Comuni l’opportunità di valorizzare l’artigianato e il commercio tradizionali a testimonianza dell’identità culturale collettiva.
Sempre ad opera del decreto del fare, con un ulteriore sbarramento per le attività commerciali, si attribuiva alle Direzioni regionali e Soprintendenze del MIBAC, sentiti gli enti locali, la possibilità di adottare apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione dei beni, per quanto riguarda il commercio ambulante con o senza posteggio o le occupazioni di suolo pubblico a qualunque titolo.
Con l’avvento del nuovo decreto “Artbonus”, viene aggiunto un nuovo periodo al comma 1-ter, attribuendo poteri più penetranti ai competenti uffici territoriali del Ministero e ai Comuni, che di fronte ad autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico non più compatibili con le esigenze di tutela dei beni storici, potranno avviare procedimenti di riesame ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.I nuovi poteri potranno essere esercitati “anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all’articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede di Conferenza unificata”. Se all’esito del riesame si decide di procedere alla revoca del titolo, “ove non risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo di cui all’articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo di un dodicesimo del canone annuo dovuto”. Dalla quantificazione indicata, si evince che il valore dell’indennizzo assume una connotazione soltanto simbolica.
Il ricorso all’istituto della revoca del provvedimento amministrativo, strumento a carattere discrezionale nelle mani dell’organo che ha emanato l’atto, rappresenta una soluzione per colpire le collocazioni di lungo periodo che, alla luce delle esigenze di tutela del patrimonio storico, risultano incompatibili con sopravvenuti motivi di pubblico interesse o con una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. (Michele Deodati)

