Nella recentissima sentenza n. 121 del 9/05/2014, la Corte Costituzionale si è trovata ancora una volta a dover affrontare la legittimità della Scia, introdotta nell’Ordinamento dall’art. 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito nella l. n. 122/2010. Il passaggio dalla vecchia Dia alla Scia si è rivelato tutt’altro che indolore dal punto di vista del conflitto tra poteri normativi dello Stato e delle Regioni, con la Suprema Corte impegnata a più riprese di fronte ad una vera e propria pioggia di ricorsi.
La Provincia autonoma di Bolzano, ha criticato innanzitutto la qualificazione della Scia come afferente alla materia “tutela della concorrenza”, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e) Cost., di esclusiva competenza statale. Inoltre, la norma individua la Scia come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, con riferimento ad un’altra materia di esclusiva competenza statale (art. 117, comma 2, lett. m) Cost.). L’effetto di questo inquadramento giuridico ha comportato l’automatica sostituzione della vecchia Dia in ogni normativa statale e regionale.
La Provincia autonoma di Bolzano ha lamentato la violazione della propria normativa, con particolare riferimento alle specifiche materie di competenza statutaria di cui agli artt. 8 (in particolare, nelle materie di cui al numero 5: «urbanistica e piani regolatori») e 9 dello Statuto speciale.
Nella recentissima sentenza n. 121 del 9/05/2014, la Corte Costituzionale si è trovata ancora una volta a dover affrontare la legittimità della Scia, introdotta nell’Ordinamento dall’art. 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito nella l. n. 122/2010. Il passaggio dalla vecchia Dia alla Scia si è rivelato tutt’altro che indolore dal punto di vista del conflitto tra poteri normativi dello Stato e delle Regioni, con la Suprema Corte impegnata a più riprese di fronte ad una vera e propria pioggia di ricorsi.
La Provincia autonoma di Bolzano, ha criticato innanzitutto la qualificazione della Scia come afferente alla materia “tutela della concorrenza”, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e) Cost., di esclusiva competenza statale. Inoltre, la norma individua la Scia come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, con riferimento ad un’altra materia di esclusiva competenza statale (art. 117, comma 2, lett. m) Cost.). L’effetto di questo inquadramento giuridico ha comportato l’automatica sostituzione della vecchia Dia in ogni normativa statale e regionale.
La Provincia autonoma di Bolzano ha lamentato la violazione della propria normativa, con particolare riferimento alle specifiche materie di competenza statutaria di cui agli artt. 8 (in particolare, nelle materie di cui al numero 5: «urbanistica e piani regolatori») e 9 dello Statuto speciale.
Secondo la Corte Costituzionale, la disciplina statale sulla Scia non appartiene alla materia “tutela della concorrenza”, a nulla rilevando la qualificazione espressa dal legislatore, che non può attribuire alle norme una natura diversa da quella propria delle stesse (sentenze n. 207 del 2010; n. 1 del 2008; n. 169 del 2007; n. 447 del 2006; n. 406 e n. 29 del 1995). L’ambito di applicazione dell’istituto è infatti molto più ampio, essendo diretto alla generalità dei cittadini, e solo in certi casi incentrato sulla concorrenza.
Corretta risulta invece l’impostazione della Scia come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, da intendersi come strumento di realizzazione del principio di uguaglianza espresso dall’art. 3 Cost. La Corte ha svolto queste considerazioni facendo esplicito rinvio a propri precedenti in argomento (Sent. n. 164/2012 e 203/2012). In altre pronunce, la Corte ha avuto occasione di evidenziare che la competenza esclusiva statale in tale ambito si giustifica con la necessità di assicurare determinati standard strutturali e qualitativi a tutti gli aventi diritto (Sent. n. 322/2009; n. 168/2008; n. 50/2008; n. 387/2007). Ciò fa dei livelli essenziali delle prestazioni una competenza statale di tipo trasversale rispetto a tutte le materie, che la legislazione regionale non ha alcun potere di limitare o condizionare (Sent. n. 322/2009 e 282/2002).
Legittimo, per la Corte, è stata anche l’estensione automatica della Scia all’ambito edilizio. Questo specifico settore si riconnette alla materia “governo del territorio”, di competenza concorrente. La disciplina statale della Scia costituisce senz’altro espressione di principi fondamentali da applicare in sede regionale. (Michele Deodati)
