La revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è illegittima se l’Amministrazione comunale non applica correttamente le norme di legge per l’esercizio del potere di autotutela. Questo tipo di procedimento si innesca quanto l’amministrazione intende tornare sui propri passi ed eliminare un precedente provvedimento favorevole al privato.
La conclusione apparentemente scontata a cui è giunto il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 1265 del 13/03/2014, in riforma della Sentenza resa dal Giudice di primo grado, prende le mosse da un ricorso promosso dal titolare di un pubblico esercizio che, dopo alcuni anni di attività, si è visto revocare l’autorizzazione in quanto il locale utilizzato, peraltro in forza di un contratto di affitto di un’azienda attiva da vent’anni, non era in regola dal punto di vista edilizio e urbanistico, costituendo una situazione di abuso. Il Consiglio di Stato, appurato che l’unica ragione posta a fondamento del provvedimento di revoca è ascrivibile al carattere abusivo dell’immobile, non ha condiviso il provvedimento sanzionatorio adottato dal Comune, in quanto né la l. n. 287/91, né il d. lgs. 59/2010, che regolano la materia dei pubblici esercizi, prevedono tale fattispecie tra le ipotesi legittimanti la revoca.
La revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è illegittima se l’Amministrazione comunale non applica correttamente le norme di legge per l’esercizio del potere di autotutela. Questo tipo di procedimento si innesca quanto l’amministrazione intende tornare sui propri passi ed eliminare un precedente provvedimento favorevole al privato.
La conclusione apparentemente scontata a cui è giunto il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 1265 del 13/03/2014, in riforma della Sentenza resa dal Giudice di primo grado, prende le mosse da un ricorso promosso dal titolare di un pubblico esercizio che, dopo alcuni anni di attività, si è visto revocare l’autorizzazione in quanto il locale utilizzato, peraltro in forza di un contratto di affitto di un’azienda attiva da vent’anni, non era in regola dal punto di vista edilizio e urbanistico, costituendo una situazione di abuso. Il Consiglio di Stato, appurato che l’unica ragione posta a fondamento del provvedimento di revoca è ascrivibile al carattere abusivo dell’immobile, non ha condiviso il provvedimento sanzionatorio adottato dal Comune, in quanto né la l. n. 287/91, né il d. lgs. 59/2010, che regolano la materia dei pubblici esercizi, prevedono tale fattispecie tra le ipotesi legittimanti la revoca.
È tuttavia pacifico che l’esercizio delle attività economiche deve svolgersi, quanto meno, nel rispetto delle norme edilizie e urbanistiche, oltre che igienico sanitarie e di prevenzione incendi. Per questo è lo stesso Supremo Collegio a riconoscere che sarebbe stato più corretto inquadrare il potere di autotutela del Comune nel diverso ambito dell’annullamento d’ufficio (art. 21-nonies l. n. 241/90) e non della revoca (art. 21-quinquies l. n. 241/1990). Il provvedimento amministrativo illegittimo può infatti essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Dunque l’autorizzazione originariamente rilasciata era senz’altro illegittima per contrasto con le norme edilizie, ma perché si possa ammettere un intervento in autotutela della stessa amministrazione che ha adottato il titolo che si pretende di eliminare, seguendo il dettato normativo sopra richiamato, occorre sussistano ragioni di interesse pubblico, quali ad esempio un pregiudizio alla salubrità, igiene e sicurezza dei locali, che nell’ambito della relativa istruttoria l’amministrazione deve verificare. Altro limite all’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, è il decorso del tempo: solo entro un termine ragionevole sarà possibile un “ripensamento”, mentre oltre tale soglia il maturare del legittimo affidamento comporta il consolidamento delle posizioni private, che insieme a quelle dei soggetti portatori di interessi contrastanti con esse, devono essere tenute nella giusta considerazione.
Nel caso posto all’attenzione dei Giudici di Palazzo Spada, non si sono verificati i presupposti legittimanti l’esercizio di un potere così incisivo nei confronti delle posizioni dell’interessato: sia per quanto riguarda la mancata dimostrazione delle sussistenti ragioni di interesse pubblico (il Comune non aveva ottemperato ad un ordine istruttorio del Collegio, peraltro reiterato), sia per il decorso di alcuni anni dal rilascio del titolo, sia, infine, per aver ignorato le ragioni dell’incolpevole imprenditore. (Michele Deodati)
