La recentissima legge regionale 3 aprile 2014, n. 14, pubblicata sul B.U.R.L. n. 14, supplemento del 4 aprile 2014, ha recepito in Lombardia alcune direttive, tra cui la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e la direttiva 2011/92/UE su valutazione di impatto ambientale e screening.
Con alcune integrazioni alla l.r. n. 5/2010 in materia di VIA, la Regione ha proseguito il percorso di adeguamento della propria regolamentazione alla disciplina europea. La recente D.g.r. 24/01/2014 n. X/1267, già commentata con una precedente news, ha infatti dettato disposizioni transitorie per medie e grandi strutture di vendita in materia di Valutazione di impatto ambientale e verifica di assoggettabilità a VIA (Screening), nell’attesa dell’adeguamento legislativo. Rispetto ai criteri di cui all’allegato III della direttiva, per quanto riguarda il cumulo di progetti, secondo la d.g.r. n. 1267 del 24/01/2014, i parametri dimensionali del progetto proposto sono sommati a quelli dei progetti delle grandi strutture di vendita già autorizzate o in corso di autorizzazione ed allocate in un determinato raggio.
La recentissima legge regionale 3 aprile 2014, n. 14, pubblicata sul B.U.R.L. n. 14, supplemento del 4 aprile 2014, ha recepito in Lombardia alcune direttive, tra cui la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e la direttiva 2011/92/UE su valutazione di impatto ambientale e screening.
Con alcune integrazioni alla l.r. n. 5/2010 in materia di VIA, la Regione ha proseguito il percorso di adeguamento della propria regolamentazione alla disciplina europea. La recente D.g.r. 24/01/2014 n. X/1267, già commentata con una precedente news, ha infatti dettato disposizioni transitorie per medie e grandi strutture di vendita in materia di Valutazione di impatto ambientale e verifica di assoggettabilità a VIA (Screening), nell’attesa dell’adeguamento legislativo. Rispetto ai criteri di cui all’allegato III della direttiva, per quanto riguarda il cumulo di progetti, secondo la d.g.r. n. 1267 del 24/01/2014, i parametri dimensionali del progetto proposto sono sommati a quelli dei progetti delle grandi strutture di vendita già autorizzate o in corso di autorizzazione ed allocate in un determinato raggio.
La l.r. n. 14/2014, introducendo un nuovo comma 4-bis all’interno dell’art. 2, l.r. n. 5/2010, riconosce spazio alle certificazioni per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti, per i quali le soglie dimensionali di cui all’allegato B della legge regionale sono incrementate del 30% per gli impianti che abbiano ottenuto la Registrazione EMAS, ai sensi del Regolamento CEE n. 1221/2009, e del 15% per gli impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
La legge regionale 14, inserendo un nuovo comma 8-bis nell’art. 2 della l.r. n. 5/2010, attua l’art. 23, comma 2, della legge n. 97/2013 (legge europea), stabilendo inoltre che compete alla Giunta regionale, con propria delibera da adottare entro 90 gg. dall’entrata in vigore della legge stessa, dare specificazione ai criteri dell’Allegato III alla direttiva 2011/92/UE e ridefinire, sulla base di tali criteri e del nuovo comma 4-bis, le soglie per la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) dei progetti rientranti nelle tipologie di cui all’Allegato B della l.r. n. 5/2010.
È proprio sul mancato recepimento nella normativa nazionale di tutti i criteri contenuti nell’allegato III alla direttiva sulla VIA che la Commissione europea ha impostato la nota procedura di infrazione contro lo Stato italiano (n. 2049 e poi n. 2086).
In mancanza dell’intervento regionale, lo screening opera su tutte le tipologie progettuali previste dall’Allegato B, che corrispondono ai progetti di cui all’Allegato IV, Parte II del Codice dell’ambiente (d. lgs. 152/2006). La delibera di Giunta regionale potrà anche individuare (comma 8-ter) le tipologie progettuali di cui all’allegato B per le quali, in applicazione dei criteri di cui al comma 8-bis, l’impatto ambientale è tale da richiedere direttamente la procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 5, fatto salvo quanto previsto dal citato comma 4 bis. L’aggiornamento dell’allegato B, a seguito della disciplina introdotta dalla delibera di cui al comma 8-bis, avverrà sempre per mano della Giunta regionale.
Altre materie oggetto di adeguamento sono i servizi, il commercio e le attività ricettive.
La Regione Lombardia ha già adottato in passato alcune indicazioni sul recepimento della direttiva europea 2006/123/CE, sui servizi nel mercato interno, dapprima con la Circolare n. 3847 del 2/04/2010, relativamente ai requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, al trasferimento di sede dei pubblici esercizi e al commercio al dettaglio su aree pubbliche, e successivamente con altra circolare, la n. 1062 del 22/12/2010, riguardo ad aspetti di carattere operativo nelle materie direttamente toccate dal d. lgs. 59/2010, in attesa di rivedere l’intero quadro normativo su commercio e servizi.
Con la legge n. 14/2014, all’art. 6 vengono inoltre eliminate alcune restrizioni in materia di case e appartamenti per vacanze, mentre all’art. 7, per le attività ricettive non alberghiere, si procede ad introdurre la “Scia” al posto della vecchia “Dia”. Stessa sorte anche per attività ricettive all’aria aperta, agriturismi, agenzie di viaggi, centri di assistenza tecnica alle imprese. (Michele Deodati)
