Prima della riforma edilizia messa in campo lo scorso anno dalla Regione Emilia Romagna, l’attività delle Aziende USL nella verifica dei requisiti edilizi e igienico sanitari dei progetti per insediamenti produttivi e di servizio, culminava in un parere preventivo. La normativa transitoria contenuta nella d.g.r. 17 febbraio 2014 n. 193, in attesa di un apposito atto di indirizzo e coordinamento, parla invece di “supporto tecnico”, che gli Sportelli unici potranno richiedere alle Ausl, d’ufficio o su istanza dei privati, nel caso siano previste valutazioni tecnico-discrezionali e di particolare complessità.
Questa iniziativa risponde all’esigenza di riempire il vuoto che si è venuto a creare dopo l’abrogazione, da parte dell’art. 59 della l.r. 15/2013, dell’art. 19, lett. h-bis) della l.r. n. 19/1982, che disciplinava, per l’appunto, le modalità di rilascio del parere integrato ARPA-Ausl. Una volta eliminato questo preventivo esame istruttorio, toccherà ad appositi atti di coordinamento disciplinare i requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull’ambiente e sulla salute (art. 12, comma 4, lett. f), l.r. n. 15/2013).
Prima della riforma edilizia messa in campo lo scorso anno dalla Regione Emilia Romagna, l’attività delle Aziende USL nella verifica dei requisiti edilizi e igienico sanitari dei progetti per insediamenti produttivi e di servizio, culminava in un parere preventivo. La normativa transitoria contenuta nella d.g.r. 17 febbraio 2014 n. 193, in attesa di un apposito atto di indirizzo e coordinamento, parla invece di “supporto tecnico”, che gli Sportelli unici potranno richiedere alle Ausl, d’ufficio o su istanza dei privati, nel caso siano previste valutazioni tecnico-discrezionali e di particolare complessità.
Questa iniziativa risponde all’esigenza di riempire il vuoto che si è venuto a creare dopo l’abrogazione, da parte dell’art. 59 della l.r. 15/2013, dell’art. 19, lett. h-bis) della l.r. n. 19/1982, che disciplinava, per l’appunto, le modalità di rilascio del parere integrato ARPA-Ausl. Una volta eliminato questo preventivo esame istruttorio, toccherà ad appositi atti di coordinamento disciplinare i requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull’ambiente e sulla salute (art. 12, comma 4, lett. f), l.r. n. 15/2013).
Ma l’opera demolitoria portata avanti dal legislatore nei confronti del parere preventivo è piuttosto risalente nel tempo: una prima traccia è offerta dalla l.r. n. 33/1990, che al fine di semplificare e ridurre gli ambiti di discrezionalità, ha eliminato parere delle Aziende USL ai fini del rilascio dei titoli edilizi per l’edilizia residenziale e per quella produttiva o di servizio priva di significativi impatti sulla salute e sull’ambiente. Per gli insediamenti produttivi o di servizio caratterizzati da significativi impatti sull’ambiente e sulla salute (poi definiti dalla d.g.r. 477/1995), la l.r. n. 33/1990 ha subordinato il titolo edilizio, oltre che al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, al rispetto delle prescrizioni derivanti dall’esame del progetto da parte delle competenti strutture delle Aziende USL.
La successiva l.r. n. 31/2002, attuativa del d.p.r. n. 380/2001, ha mantenuto intatto questo impianto normativo, con l’aggiunta dell’istruttoria integrata di ARPA e AUSL.
Sul parere integrato è poi intervenuta la d.g.r. 1446/2007, che ha completamente revisionato la precedente d.g.r. n. 477/1995, affrontando alcune questioni organizzative inerenti i SUAP.
Il nuovo principio-guida della politica di semplificazione inaugurata dalla Regione sulla falsariga di precedenti riforme statali (d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012), che ha previsto l’abbandono del parere preventivo, si fonda sulla responsabilizzazione dei privati interessati, con l’effetto che le autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni degli interessati e dei tecnici abilitati, sono sostitutive dei pareri e delle verifiche tecniche che la legge o i regolamenti richiedono ad amministrazioni ed organismi pubblici. Si tratta di un approccio mutuato dall’esperienza della Scia, dalla quale eredita, insieme ai vantaggi, tutte le criticità e i rischi insiti nella polarizzazione verso il privato e i suoi tecnici di ogni valutazione circa il rispetto di un groviglio normativo estremamente complesso ed incerto, fatto di regole spesso astruse o in contraddizione tra loro. Se la tendenza imperante è nel senso di considerare pareri e verifiche istruttorie come inutili appesantimenti o perdite di tempo, è però indispensabile sfrondare la normativa di settore da tutto ciò che, per la sua complessità, rende di fatto impossibile al privato o al tecnico una piena e consapevole assunzione di responsabilità su ciò che si è dichiarato. Venendo a mancare la preziosa opera di consulenza anticipata svolta dagli organismi tecnici, è quindi sul piano della chiarezza, semplicità, puntualità ed esaustività dei nuovi atti di coordinamento tecnico che si gioca il successo delle scelte operate.
Nelle more dell’adozione degli atti di coordinamento, la Regione è intervenuta con la d.g.r. n. 193/2014, stabilendo che:
– lo Sportello Unico, per gli interventi edilizi relativi alle tipologie indicate nella Tabella allegata alla d.g.r. citata, qualora valuti che la verifica dei requisiti edilizi e igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio comporti valutazioni tecnico-discrezionali e di particolare complessità, potrà richiedere il supporto tecnico dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, per la valutazione di detti progetti, sia in caso di interventi soggetti a permesso di costruire che a Scia;
– la valutazione dei D.S.P. delle Aziende USL potrà essere acquisita dallo Sportello Unico anche su istanza dei privati interessati, qualora presentino una Scia con inizio dei lavori differito, ai sensi dell’art. 15 della l.r. n. 15/2013;
– il termine per la valutazione dei progetti è fissato in venti giorni dalla ricezione degli stessi, in linea con l’art. 16, l. n. 241/1990;
– per le altre procedure nelle quali la normativa di riferimento prevede esplicitamente il parere dei DSP per la valutazione dei requisiti igienico-sanitari, questo verrà espresso unicamente nell’ambito del procedimento disciplinato dalla specifica normativa. (Michele Deodati)
