Con la legge 9 gennaio 2014, n. 1, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 2 del 10 gennaio 2014, Parte I, la Regione Campania ha approvato la nuova disciplina delle attività commerciali in  sede fissa e su aree pubbliche, nonché delle forme speciali di vendita.

Alla base delle nuove regole, ispirate al superamento de contingenti numerici propri della precedente legislazione regionale (l.r. 7 gennaio 2000 n. 1, modificata con l.r. 4 luglio 2003 n. 13, l.r. 15 dicembre 2004 n. 12 e l.r. 19 gennaio 2007, n. 1), tutto il sistema normativo sulla concorrenza e libertà di accesso al mercato elaborato in sede europea e poi trasfuso nell’ordinamento interno con diversi provvedimenti (d.l. 223/2006, convertito in l. n. 248/2006; d. lgs. 59/2010; d.l. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011 (Manovra bis), d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011 (Salva Italia), d.l. 1/2012, convertito in l. n. 27/2012 (Cresci Italia). Su questi presupposti, la recentissima legge Campana ha ormai archiviato la stagione della pianificazione quantitativa del commercio e dei relativi limiti numerici o territoriali, che la precedente normativa identificava nella suddivisione in zone, nell’articolazione dei Comuni in classi, nella distinzione delle medie strutture in ben quattro tipologie e nella previsione di quote di superficie di vendita per l’insediamento della grande distribuzione.

Nella nuova legge, è stata semplificata la classificazione delle medie strutture, individuate già a partire da 151 mq di superficie di vendita.

 

Con la legge 9 gennaio 2014, n. 1, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 2 del 10 gennaio 2014, Parte I, la Regione Campania ha approvato la nuova disciplina delle attività commerciali in  sede fissa e su aree pubbliche, nonché delle forme speciali di vendita.

Alla base delle nuove regole, ispirate al superamento de contingenti numerici propri della precedente legislazione regionale (l.r. 7 gennaio 2000 n. 1, modificata con l.r. 4 luglio 2003 n. 13, l.r. 15 dicembre 2004 n. 12 e l.r. 19 gennaio 2007, n. 1), tutto il sistema normativo sulla concorrenza e libertà di accesso al mercato elaborato in sede europea e poi trasfuso nell’ordinamento interno con diversi provvedimenti (d.l. 223/2006, convertito in l. n. 248/2006; d. lgs. 59/2010; d.l. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011 (Manovra bis), d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011 (Salva Italia), d.l. 1/2012, convertito in l. n. 27/2012 (Cresci Italia). Su questi presupposti, la recentissima legge Campana ha ormai archiviato la stagione della pianificazione quantitativa del commercio e dei relativi limiti numerici o territoriali, che la precedente normativa identificava nella suddivisione in zone, nell’articolazione dei Comuni in classi, nella distinzione delle medie strutture in ben quattro tipologie e nella previsione di quote di superficie di vendita per l’insediamento della grande distribuzione.

Nella nuova legge, è stata semplificata la classificazione delle medie strutture, individuate già a partire da 151 mq di superficie di vendita.

La legislazione campana contemplava fin dal 2000 una serie di requisiti qualitativi per l’apertura degli esercizi commerciali, relativi a servizi aggiuntivi e complementari, che però nella nuova disciplina hanno assunto caratteri ancora più approfonditi, interessando anche le medie strutture sopra i 1000 mq. di vendita, a cui si dovrà affiancare almeno un’attività artigianale o un esercizio per la somministrazione di alimenti o bevande, oppure un’attività di servizio per la clientela, come agenzia di viaggi, parafarmacia, spazio organizzato per l’intrattenimento dei bambini sotto sorveglianza, centro per la cura della persona.

Il provvedimento comunale deputato ad elaborare la disciplina di urbanistica commerciale è sempre lo SIAD (strumento d’intervento per l’apparato distributivo), ad integrazione dello strumento urbanistico comunale e approvato in variante o in adeguamento, a seconda che le previsioni di insediamento per strutture commerciali comportino o meno variazioni degli indici edificatori delle aree, aumento dei volumi esistenti o cambio di destinazione d’uso.

La Regione definisce i limiti e gli obblighi per le imprese che non devono essere contenute nello SIAD, traendo spunto dal d. lgs. 59/2010. Non potranno dunque essere oggetto di regolazione comunale: il divieto di esercizio di un’attività commerciale al di fuori di una determinata area, o all’interno di essa, o in più sedi oppure in una o più aree geografiche; l’imposizione di distanze minime tra esercizi; la determinazione di contingenti o parametri; la limitazione dell’esercizio di un’attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti; la limitazione dell’esercizio di un’attività commerciale attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore; l’imposizione di prezzi minimi o di commissioni per la fornitura di beni o di servizi; l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta. A tale ultimo proposito, è la stessa normativa sul commercio della Campania a prevedere fin dal 2000 tipologie e modalità degli specifici servizi aggiuntivi da affiancare all’offerta commerciale, che con il nuovo provvedimento sono stati ulteriormente dettagliati ed ampliati alle medie strutture. Tali requisiti, nel d. lgs. 59/2010 sono compresi nell’ambito dei requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale che li deve giustificare (art. 12). Avendone esclusa la legittimità nei SIAD comunali, la Regione si è fatta unica interprete circa la valutazione, ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 59/2010, della sussistenza di un interesse generale a fondamento dell’obbligo di attivare servizi aggiuntivi a corredo dell’offerta commerciale; ogni considerazione in merito alla ragionevolezza e proporzionalità delle scelte operate a priori da parte della Regione, spetterà eventualmente alla Corte Costituzionale.

Anche i temporary shop sono stati presi in considerazione dal legislatore campano, che li ha definiti esercizi temporanei in sede fissa dove si svolgono temporanei eventi di promozione o esposizione al pubblico di prodotti alimentari e non alimentari destinati alla vendita per un periodo che non può superare i quarantacinque giorni, mentre in occasione di fiere, feste, manifestazioni, mercati, convegni, o comunque riunioni straordinarie di persone, per il periodo coincidente con l’evento. Oltre ai requisiti previsti dall’art. 71 del d. lgs. 59/2010, in caso di apertura oltre i trenta giorni occorrono l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e la titolarità di un’attività di vendita non temporanea.

Rispetto agli orari, si prende atto della piena liberalizzazione del settore, con una limitazione al ricorso al lavoro straordinario per le aperture festive.  

Il documento si compone di cinque allegati relativi a: dotazione delle aree destinate a parcheggio (A1); dotazione delle aree ad uso pubblico e per la movimentazione delle merci (A2); documentazione minima da produrre per la richiesta di autorizzazione per i mercati su area privata (A3); documentazione minima da produrre per la richiesta dell’autorizzazione per le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti (B); parametri di valutazione per l’insediamento delle grandi strutture di vendita (C). (Michele Deodati)