Con la Sentenza n. 251 del 28 ottobre 2013, la Corte Costituzionale si è espressa sulla questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale dal Governo nei confronti degli articoli 17, 18, 19, 22 e 26 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50 (Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto). Con tali norme, il legislatore Veneto ha disciplinato il regime autorizzatorio per l’apertura e le modificazioni degli esercizi commerciali di vicinato nonché della media e grande distribuzione, assoggettando a scia o ad autorizzazione i relativi procedimenti, da attivare presso il SUAP comunale competente. Il SUAP, secondo la normativa nazionale (d.p.r. n. 160/2010), costituisce l’unico punto di contatto tra imprese e pubblica amministrazione per ogni vicenda relativa ad apertura e modifica dell’impresa stessa. Il ricorrente ha paventato una violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s) Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia ambientale, in quanto la procedura di competenza del SUAP escluderebbe la disciplina statale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), necessaria, in particolare, per le strutture commerciali di medie e grandi dimensioni.
Con la Sentenza n. 251 del 28 ottobre 2013, la Corte Costituzionale si è espressa sulla questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale dal Governo nei confronti degli articoli 17, 18, 19, 22 e 26 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50 (Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto). Con tali norme, il legislatore Veneto ha disciplinato il regime autorizzatorio per l’apertura e le modificazioni degli esercizi commerciali di vicinato nonché della media e grande distribuzione, assoggettando a scia o ad autorizzazione i relativi procedimenti, da attivare presso il SUAP comunale competente. Il SUAP, secondo la normativa nazionale (d.p.r. n. 160/2010), costituisce l’unico punto di contatto tra imprese e pubblica amministrazione per ogni vicenda relativa ad apertura e modifica dell’impresa stessa. Il ricorrente ha paventato una violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s) Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia ambientale, in quanto la procedura di competenza del SUAP escluderebbe la disciplina statale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), necessaria, in particolare, per le strutture commerciali di medie e grandi dimensioni. La Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità presentata contro gli artt. 17, 18 e 19 della legge Veneta in quanto tali disposizioni, “adottate nell’esercizio della competenza residuale in materia di commercio (ex multis, sentenze n. 18 del 2012, n. 150 del 2011 e n. 288 del 2010), non si occupano in alcun modo dei profili edilizi, urbanistici o ambientali dei procedimenti relativi agli esercizi commerciali, i quali rimangono soggetti a specifica disciplina”. Il riferimento al SUAP, in ossequio alla normativa statale che regolamenta tale istituto, si esaurisce negli aspetti inerenti l’individuazione dell’interlocutore dell’impresa, che deve essere unicamente il SUAP per tutto il flusso documentale. Quanto alla normativa tecnica – continua la Sentenza n. 251 – la Valutazione Ambientale Strategica è regolata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in base al quale (art. 11) spetta all’autorità amministrativa effettuare la VAS, considerando che essa si configura come fase interna ai procedimenti di formazione dei piani e dei programmi (Consiglio di Stato, sezione IV, 12 gennaio 2011, n. 133) e non attiene alle modalità di presentazione al SUAP di richieste relative al singolo esercizio commerciale.
Passando alle censure mosse nei confronti dell’art. 22 della l.r. n. 50/2012, Il legislatore regionale ha previsto esplicitamente la VIA o la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per le “grandi strutture di vendita”, aventi superficie superiore ai 2.500 metri quadrati, laddove il legislatore statale richiede che le medesime procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità riguardino tutti i “centri commerciali” (d.lgs. n. 152 del 2006, Allegato IV alla Parte II, punto 7, lettera b). Per disposizione nazionale (d. lgs. 114/98 e successive modifiche), i centri commerciali possono assumere la dimensione della media o della grande distribuzione, mentre la norma regionale impugnata si riferisce esclusivamente al caso delle “grandi strutture di vendita”. Tale previsione, se da un lato è più ampia di quella adottata dal legislatore statale, in quanto a fianco dei centri commerciali ricomprende anche le strutture isolate purché di grande formato, dall’altro esclude i centri commerciali di media dimensione. Per queste ragioni la censura è stata ritenuta fondata.
La terza e ultima censura è stata avanzata contro l’art. 26 della l.r. n. 50/2012, a mente del quale gli interventi sulle strutture di vendita a rilevanza regionale sono soggetti a un Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), anche in variante urbanistica ai piani territoriali e d’area. Così operando, la norma regionale, secondo il ricorrente, consentirebbe di effettuare varianti anche ai piani paesaggistici, in violazione degli artt. 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). La Corte ha ritenuto non fondata la questione, essendo la norma regionale diretta esclusivamente ai piani territoriali e d’area e non ai piani paesaggistici. È d’altra parte lo stesso Regolamento regionale veneto n. 1/2013 – ricorda la Corte – a prevedere che gli Accordi di Programma in variante di piani territoriali e d’area siano comunque conformi alle norme paesaggistiche. (Michele Deodati)
