La sentenza n 2271/2013 pronunciata dal TAR Lombardia in data 10 luglio e depositata in data 10.10.2013 è destinata ad essere oggetto di molti commenti. Trattasi di una sentenza pronunciata su un ricorso presentato da Lidl Italia S.r.l., che si era vista respingere dal Comune di San Giuliano Milanese la domanda di autorizzazione all’ampliamento della superficie di vendita, da mq. 600 a mq. 804, di un esercizio commerciale, avente le caratteristiche di una media struttura di vendita, sito in Via N. Bixio, angolo Via Gorky. Detto ampliamento della superficie di vendita sarebbe avvenuto tramite la redistribuzione di spazi interni al medesimo edificio, con la conseguente riduzione dell’area destinata a magazzino.
Il diniego da parte del Comune di San Giuliano Milanese risulta motivato dal fatto che le vigenti disposizioni di urbanistica commerciale recepite dal Piano del Governo del Territorio (PGT) stabiliscono che all’interno degli ambiti territoriali ATUC 1-2-3, caratterizzati dalla prevalenza di edifici a destinazione residenziale sia escluso l’insediamento di medie strutture di vendita con superficie superiore ai 600 mq.
La sentenza n 2271/2013 pronunciata dal TAR Lombardia in data 10 luglio e depositata in data 10.10.2013 è destinata ad essere oggetto di molti commenti. Trattasi di una sentenza pronunciata su un ricorso presentato da Lidl Italia S.r.l., che si era vista respingere dal Comune di San Giuliano Milanese la domanda di autorizzazione all’ampliamento della superficie di vendita, da mq. 600 a mq. 804, di un esercizio commerciale, avente le caratteristiche di una media struttura di vendita, sito in Via N. Bixio, angolo Via Gorky. Detto ampliamento della superficie di vendita sarebbe avvenuto tramite la redistribuzione di spazi interni al medesimo edificio, con la conseguente riduzione dell’area destinata a magazzino.
Il diniego da parte del Comune di San Giuliano Milanese risulta motivato dal fatto che le vigenti disposizioni di urbanistica commerciale recepite dal Piano del Governo del Territorio (PGT) stabiliscono che all’interno degli ambiti territoriali ATUC 1-2-3, caratterizzati dalla prevalenza di edifici a destinazione residenziale sia escluso l’insediamento di medie strutture di vendita con superficie superiore ai 600 mq.
Nella relazione di chiarimento depositata dal Comune in sede di istruttoria del ricorso è stato peraltro affermato che la scelta effettuata in sede di pianificazione urbanistica sarebbe stata quella di collocare all’esterno del centro abitato le medie strutture di superficie superiore a mq. 600 in quanto ciò garantirebbe una migliore accessibilità e consentirebbe la riutilizzazione di aree produttive dismesse attraverso interventi di riqualificazione urbana. Viceversa nelle aree residenziali, come quella in cui è ubicata la struttura gestita da Lidl (collocata nell’ambito territoriale ATUC 2), si sarebbe voluto evitare un impatto negativo sulla viabilità e, al contempo, salvaguardare la “rete distributiva storica”.
Mentre quest’ultima motivazione è scarsamente condivisibile, in quanto si richiama a criteri di tutela corporativa ormai superati, la motivazione del rispetto di un vincolo urbanistico quale quello indicato per le aree residenziali non può essere confusa con una norma urbanistica a prevalente contenuto economico e come tale da non rispettare in quanto in contrasto con l’art. 1 del D.L. n. 1/2012, che stabilisce che debbono considerarsi abrogate le disposizioni di pianificazione o programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche.
In questo caso non si è infatti in presenza del contrasto con uno strumento urbanistico che stabilisca a priori quote di fabbisogno di superficie di vendita per i vari ambiti territoriali del comune e quindi rappresenti un piano commerciale fondato sul tendenziale equilibrio domanda/offerta ( come avveniva negli anni ’70 – 80 ex lege 426/1971) al quale si è data una veste di pianificazione territoriale, ma si è in presenza di un contrasto con una norma di attuazione del PGT che stabilisce dei requisiti oggettivi ai fini dell’insediamento delle medie strutture di vendita.
Già con il decreto legislativo n. 114/1998 (il cosiddetto decreto Bersani) era stata disposta la piena liberalizzazione degli esercizi di vicinato ( con superficie di vendita inferiore ai 150 mq. nei comuni con meno di 10.000 abitanti e ai 250 mq. nei comuni con oltre 10.000 abitanti), la competenza piena dei Comuni ai fini del rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita (comprese tra 151 e 1.500 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti e tra 251 e 2.500 mq. nei comuni con oltre 10.000 abitanti), dotandosi di appositi criteri programmatici, mentre per le grandi strutture di vendita ( con superfici superiori ai limiti sopra indicati) era previsto un prevalente ruolo della Regione sia tramite indicazioni programmatiche sia in sede di Conferenza di servizi (partecipata da Regione, Provincia e Comune), disponendo il suo rappresentante in tale sede di un parere vincolante. Spetta comunque sempre al Comune individuare nei propri strumenti urbanistici il dimensionamento e la localizzazione non solo delle medie strutture di vendita, ma anche di quelle relative alle grandi strutture di vendita. Tale ripartizione di competenze è tuttora vigente, anche dopo le successive leggi di liberalizzazione intervenute a seguito della direttiva comunitaria n. 132/2006/CE (cosiddetta Bolkestein) e del suo recepimento in Italia con la direttiva servizi n. 59/2010, nonché con i decreti legge n.223/2006, n. 201/2011 e n. 1/2012.
Da quanto si desume dal testo della sentenza del TAR Lombardia il Comune di San Giuliano Milanese ha previsto nelle norme di attuazione del PGT nella zona denominata “ambito urbano consolidato 2”, a prevalente carattere residenziale, il divieto di insediamento di medie strutture con superficie superiore a mq. 600, mentre nell’ambito consolidato 3 è consentito l’insediamento di medie strutture a partire da mq. 601 fino al limite di 2.500 mq., previa dimostrazione da parte del richiedente della compatibilità del nuovo insediamento con la viabilità ed il tessuto urbano circostante. Non vi è dubbio che il limite di 600 mq. per le medie strutture di livello inferiore previsto dalle indicazioni programmatiche della Regione Lombardia ed al quale il Comune di San Giuliano Milanese si è adeguato è troppo basso per un comune che si trova collocato nell’area metropolitana milanese, mentre può essere valido per comuni rurali o montani. Dato che in sede di osservazioni presentate nel corso della formazione del PGT la società Lidl Italia aveva già fatto presente le sue esigenze e che la stessa Amministrazione comunale aveva manifestato le proprie perplessità in ordine alla congruità di tale limite, non si comprende per quale ragione abbia poi confermato detto limite, mentre poteva avvalersi della propria competenza in materia e stabilire nelle NTA limiti differenziati a seconda del grado di infrastrutturazione dei vari ambiti territoriali urbani, ovvero assicurare una maggiore flessibilità a detti limiti prevedendo quote di incremento (del 20-25%) in caso di ampliamento (come previsto in altre regioni), dato che con tali gradi di incremento l’impatto territoriale ed ambientale di una media struttura di vendita non muta.
La sentenza del TAR Lombardia risulta comunque discutibile nei suoi contenuti neo-liberistici in quanto appare in contraddizione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2060 del 10.04.2012, nella quale si afferma che le prescrizioni contenute nei piani urbanistici, rispondendo all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, possono porre limiti agli insediamenti degli esercizi commerciali e dunque alla libertà di iniziativa economica. La stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea ( causa C-400/08, punto 80 contro la Spagna) ha affermato che “la localizzazione e la dimensione dei grandi esercizi commerciali appaiono mezzi idonei a raggiungere gli obbiettivi di razionale gestione del territorio e di protezione dell’ambiente. Un ordinato assetto del territorio, anche per quanto attiene gli insediamenti commerciali, rientra pertanto tra i motivi imperativi di interesse generale atti a garantire la realizzazione degli obiettivi della protezione dell’ambiente, della razionale gestione del territorio e della tutela dei consumatori previsti dalla direttiva Bolkestein.
Nel caso in oggetto non sappiamo se il Comune di San Giuliano Milanese vorrà adire in secondo grado al Consiglio di Stato. E’ comunque chiaro che la sentenza emanata dal TAR Lombardia si riferisce soltanto al rilascio di una autorizzazione commerciale, che dovrà essere seguita dal rilascio o meno della prescritta concessione edilizia allorchè Lidl presenterà il relativo progetto edilizio. In quella sede sarà difficile per il Comune di San Giuliano Milanese non osservare quanto previsto nelle NTA del proprio PGT, per cui la sentenza favorevole del TAR non porterà alcun giovamento a Lidl. Soltanto la revisione delle vigenti NTA del PGT potrà risolvere positivamente per Lidl la vicenda oggetto di questo ricorso.
(Onorio Zappi)
