È legittimo il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione all’attività di pubblico esercizio adottato dal Comune per violazione reiterata delle prescrizioni igienico-sanitarie. A stabilirlo è stato il T.A.R. Lombardia, con la recente sentenza n. 309 del 29/01/2015.

Nel caso posto all’attenzione dei Giudici milanesi, un pubblico esercizio autorizzato per l’attività di bar-tavola fredda, somministrava pasti caldi, in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione sanitaria, oggi “notifica sanitaria”, in esecuzione del Regolamento CE 852/2004, facente parte del c.d. “pacchetto igiene”.

È legittimo il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione all’attività di pubblico esercizio adottato dal Comune per violazione reiterata delle prescrizioni igienico-sanitarie. A stabilirlo è stato il T.A.R. Lombardia, con la recente sentenza n. 309 del 29/01/2015.

Nel caso posto all’attenzione dei Giudici milanesi, un pubblico esercizio autorizzato per l’attività di bar-tavola fredda, somministrava pasti caldi, in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione sanitaria, oggi “notifica sanitaria”, in esecuzione del Regolamento CE 852/2004, facente parte del c.d. “pacchetto igiene”.

La decisione di sanzionare la condotta difforme dell’esercente, che ha posto in essere un’attività di ristorazione quando era abilitato solo per bar e piatti freddi, può destare sorpresa se si considera che ormai dal 2003 (l.r. n. 30), la Lombardia ha superato le vecchie distinzioni tra tipologie di pubblici esercizi (bar, ristoranti, sale da ballo e simili, gelaterie e simili), per adottare, come tante altre Regioni, la “tipologia unica” di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

In realtà, la circostanza che le distinzioni definitorie in materia di pubblici esercizi abbiano perso rilevanza a fini autorizzativi, non comporta conseguenze sul piano igienico-sanitario, in quanto l’attività concretamente esercitabile deve conformarsi alle relative prescrizioni, formulate, o meglio auto-formulate, in ragione delle attrezzature e delle strutture impiegate nel ciclo produttivo.

Come si diceva, nell’attuale regime amministrativo, ad accompagnare la Scia per l’apertura dell’attività è in concreto la notifica sanitaria, che ha sostituito la precedente d.i.a., a sua volta evoluzione della vecchia autorizzazione sanitaria, adottata dal Comune previo parere dell’Azienda Usl. Alla notifica va accompagnata una planimetria che evidenzi il layout delle attrezzature e dei servizi, oltre ad una relazione tecnica in cui l’operatore descrive l’attività esercitata e il suo ciclo di lavorazione. L’attività può essere iniziata fin dal momento della presentazione al SUAP, e una volta trasmessa alla competente Ausl, ottiene un numero di registrazione. L’attività autorizzata è quella descritta in questi atti, che fanno fede in caso di controllo e ispezione da parte dell’autorità sanitaria.

In sede cautelare, il T.A.R. ha respinto l’istanza di sospensiva, ritenendo la domanda di annullamento sprovvista del necessario “fumus”, in quanto l’autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande, qualificabile come autorizzazione di polizia, soggiace alle misure interdittive espresse in generale dall’art. 10 T.U.L.P.S. in caso di abuso. Superata la data della sanzione, nemmeno sul fronte del “periculum” sussisteva il danno grave e irreparabile presupposto per ottenere la tutela cautelare.

Inizialmente, nell’atto introduttivo, il ricorrente ha anche contestato la giurisdizione del Giudice amministrativo, che però sussiste senza dubbio alcuno, essendo evidente che la sospensione del titolo autorizzatorio da parte dell’Autorità che lo ha emesso costituisce esercizio di un pubblico potere. Questo è infatti requisito richiesto dalla Giurisprudenza costituzionale prima (sentenza n. 204/2004), e dalla legge poi (art. 7, d. lgs. 104/2010, Codice del processo amministrativo), perché possa radicarsi la giurisdizione amministrativa.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato, ben potendo il Comune intervenire in via sanzionatoria nel caso di abuso del titolo autorizzatorio dallo stesso rilasciato. A sostegno milita anche l’art. 69, comma 10 della legge regionale 6/2010, secondo cui “le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate”. (Michele Deodati)