Con un apposto strumento di pianificazione, il Comune di Firenze ha inteso disciplinare il rilascio delle concessioni di suolo pubblico per l’esercizio dell’attività commerciale, compresa l’ipotesi del divieto di subentro nel caso di cessazione. A seguito della presentazione di una Scia per subingresso in un posteggio esistente all’interno di un’area mercatale del centro storico, il Comune ha vietato la prosecuzione dell’attività, ritenendola in conflitto con le previsioni del piano comunale del commercio.
Con la sentenza n. 67 del 16/01/2015, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello dell’operatore del commercio su aree pubbliche, già soccombente in primo grado, essendo l’attività esercitata in contrasto con le norme a protezione del decoro e della fruibilità del patrimonio storico e artistico.
Con un apposto strumento di pianificazione, il Comune di Firenze ha inteso disciplinare il rilascio delle concessioni di suolo pubblico per l’esercizio dell’attività commerciale, compresa l’ipotesi del divieto di subentro nel caso di cessazione. A seguito della presentazione di una Scia per subingresso in un posteggio esistente all’interno di un’area mercatale del centro storico, il Comune ha vietato la prosecuzione dell’attività, ritenendola in conflitto con le previsioni del piano comunale del commercio.
Con la sentenza n. 67 del 16/01/2015, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello dell’operatore del commercio su aree pubbliche, già soccombente in primo grado, essendo l’attività esercitata in contrasto con le norme a protezione del decoro e della fruibilità del patrimonio storico e artistico.
Dalla normativa vigente emerge infatti la possibilità, per le amministrazioni comunali, di fissare limitazioni e divieti nei confronti delle attività commerciali, al fine di valorizzare la fruibilità dei beni storici. Il riferimento è alle norme contenute nell’art. 52 del d. lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) e nell’art. 70 del d. lgs. n. 59/2010, di recepimento della direttiva Bolkestein (2006/123/CE), finalizzate a salvaguardare le zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, prevedendo una serie di poteri conformativi ed interdittivi nei riguardi delle attività economiche ivi insediate.
A rivoluzionare ulteriormente la materia ci ha pensato il decreto n. 83 del 31/05/2014, convertito dalla l. n. 106, meglio noto come decreto “Artbonus”, responsabile di una vigorosa sterzata verso una più rigida protezione del patrimonio.
In sede di conversione, tuttavia, i nuovi e più penetranti poteri inibitori attribuiti alle Belle Arti nei confronti delle attività commerciali hanno subìto un certo ridimensionamento. Innanzitutto, le misure di divieto già previste all’interno dell’art. 52 comma 1-ter del Codice dei beni culturali sono state limitate ai “complessi monumentali e [agli] altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti”. In secondo luogo, completamente ridisegnato appare il primo periodo del comma 1-ter:
– sono state eliminate le finalità di contrasto all’esercizio delle attività commerciali, artigianali e di qualunque altra attività potesse considerarsi non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale;
– l’esercizio dei poteri di divieto sono riservati agli uffici periferici del MIBAC e non più alle Direzioni regionali. È inoltre necessaria l’intesa con i Comuni, mentre nella stesura originaria gli enti locali potevano solo essere sentiti.
Ispirandosi a queste norme, il Comune di Firenze ha individuato nominativamente le vie e le piazze in cui contingentare il numero dei posteggi e disporre il diniego assoluto di nuove concessioni e di riassegnazione delle concessioni scadute, revocate o rimaste libere.
Alle disposizioni di rango primario si aggiungono ulteriori provvedimenti di maggiore dettaglio, come la direttiva MIBAC del 10/10/2012 (c.d. direttiva sul decoro), secondo la quale gli atti così adottati avranno la prevalenza su qualunque autorizzazione commerciale o annonaria rilasciata anche precedentemente. Unico limite, il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Non è la prima volta che la Giurisprudenza amministrativa si trova impegnata a dirimere l’annosa diatriba tra tutela del patrimonio ed esigenze dell’imprenditoria commerciale. Si è giunti addirittura a riconoscere a città come Roma e Venezia “particolari poteri” di salvaguardia dei beni storici (sentenze n. 1860 del 2014, 859 del 2013, 824 del 2008). In altre occasioni, ad avere la meglio è stata la libertà di iniziativa privata, in quanto le misure restrittive adottate dalle amministrazioni andavano ben oltre lo stretto necessario, risultando ingiustificate e sproporzionate (T.A.R. Brescia, sentenze n. 1102 del 2013 e n. 480 del 2014, T.A.R. Milano, n. 2330 del 2014). Con la Sent. n. 3802 del 17 luglio 2014, ribaltando le conclusioni a cui era giunto il giudice di primo grado, la Quinta Sezione ha stabilito la legittimità di un diniego formulato da Roma Capitale rispetto alla domanda di apertura di un pubblico esercizio della somministrazione di alimenti e bevande in un’area che in base alla programmazione comunale non poteva più ospitare nuove aperture o trasferimenti. (Michele Deodati)
