Sono risarcibili i danni provocati dall’erogazione tardiva di un contributo per l’avvio di un’attività commerciale. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 5522 del 11/11/2014, confermando la posizione del giudice di primo grado.

Per sostenere l’avvio di un’attività in franchising affiliata ad un marchio noto a livello nazionale nell’ambito della cosmetica naturale, un’imprenditrice ha chiesto un contributo economico ad una società specializzata nello sviluppo d’impresa.

Una vicenda burocratica alquanto tormentata ha comportato lo slittamento del procedimento ben oltre i termini fissati dalla legge per la sua conclusione. Nel frattempo, la nascente impresa si sobbarcava i costi per l’acquisto degli arredi, per poi vedersi costretta a cedere l’azienda a terzi per fronteggiare problemi di liquidità.

Sono risarcibili i danni provocati dall’erogazione tardiva di un contributo per l’avvio di un’attività commerciale. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 5522 del 11/11/2014, confermando la posizione del giudice di primo grado.

Per sostenere l’avvio di un’attività in franchising affiliata ad un marchio noto a livello nazionale nell’ambito della cosmetica naturale, un’imprenditrice ha chiesto un contributo economico ad una società specializzata nello sviluppo d’impresa.

Una vicenda burocratica alquanto tormentata ha comportato lo slittamento del procedimento ben oltre i termini fissati dalla legge per la sua conclusione. Nel frattempo, la nascente impresa si sobbarcava i costi per l’acquisto degli arredi, per poi vedersi costretta a cedere l’azienda a terzi per fronteggiare problemi di liquidità.  

Soltanto in seguito a tali circostanze perveniva la comunicazione di ammissione al finanziamento da parte del soggetto erogatore. L’impresa si è rivolta al T.A.R., che ha riconosciuto la sussistenza di un danno da ritardo. A nulla è valso l’appello della società erogatrice, in quanto il Consiglio di Stato lo ha respinto.

Il danno da ritardo, istituto già noto alla Giurisprudenza, ha fatto il suo esordio a livello normativo ad opera della l. n. 69/2009, che ha introdotto l’art. 2-bis all’interno della l. n. 241/90. Tre sono le casistiche riconducibili al danno da ritardo: a) l’adozione tardiva di un provvedimento legittimo ma sfavorevole per il privato interessato; b) l’adozione di un provvedimento favorevole ma tardivo; c) la mera inerzia, intesa come mancata adozione del provvedimento. Nel caso in esame, la fattispecie di danno è quella sub b), connessa ad un interesse legittimo pretensivo, che la Giurisprudenza ha ritenuto risarcibile a partire dalla storica sentenza n. 500/99 della Corte di Cassazione.

L’appellante, se da un lato non contesta l’avvenuto superamento del termine di conclusione del procedimento, dall’altro evidenziava la non perentorietà di tale termine, oltre all’assenza di colpa.

Ad opinione del Collegio romano, insistere sul carattere meramente acceleratorio del termine di conclusione del procedimento amministrativo contenuto nell’art. 2 l. n. 241/90, appare fuorviante ed inutile se si considera che l’aver superato tale termine configura di per sé un inadempimento (Cons. St., n. 1767/2014). Inoltre, a norma del successivo art. 2-bis, “le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’ articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.

Il comportamento della società, che si è resa responsabile del ritardo nella conclusione del procedimento a causa di un’istruttoria basata su alcuni errori e su dati di fatto non veritieri, peraltro facilmente accertabili, fornisce prova evidente circa la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa, indispensabile a fini risarcitori.

L’avvio dell’attività imprenditoriale a rischio e pericolo del titolare, non rappresenta una circostanza sufficiente per escludere un collegamento tra l’iniziativa privata e l’aspettativa di usufruire di un contributo finanziario. Secondo il Giudice d’appello “il riconoscimento del finanziamento non è condizione perché taluno possa avviare una attività imprenditoriale: integra un ausilio. L’imprenditore però, ben può confidare (…) nella detta elargizione, che va a comporre una “voce” attiva, seppur futura e può ricevere un danno dalla mancata concessione nei termini del detto contributo, ove allo stesso spettante”.

Il ragionamento operato dal T.A.R. con riguardo alla risarcibilità dei soli costi connessi al ritardo è stato ritenuto corretto. Dalle spese sono stati detratti i ricavi ottenuti in forza della cessione, mentre le mensilità di affitto sono state ritenute rilevanti solo per il periodo di superamento del termine istruttorio. (Michele Deodati)