La Regione Emilia Romagna ha emanato alcuni chiarimenti sull’applicazione del decreto “Sblocca Italia” con la Circolare n. 442803 del 21/11/2014 dell’Assessorato Programmazione Territoriale ed Urbanistica.
Dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 133/2014, convertito in L. n. 164/2014, ora tocca alle Regioni mettere mano alla propria legislazione per adeguarla alle nuove regole nazionali sul rilancio dell’edilizia sostenibile.
A fronte delle modifiche apportate al Testo Unico edilizia (D.P.R. n. 380/2001), risulta più ampia la lista degli interventi inquadrabili nella manutenzione straordinaria, ora estesa a frazionamenti o accorpamenti di unità immobiliari con esecuzione di opere. È ammessa la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso.
La Regione Emilia Romagna ha emanato alcuni chiarimenti sull’applicazione del decreto “Sblocca Italia” con la Circolare n. 442803 del 21/11/2014 dell’Assessorato Programmazione Territoriale ed Urbanistica.
Dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 133/2014, convertito in L. n. 164/2014, ora tocca alle Regioni mettere mano alla propria legislazione per adeguarla alle nuove regole nazionali sul rilancio dell’edilizia sostenibile.
A fronte delle modifiche apportate al Testo Unico edilizia (D.P.R. n. 380/2001), risulta più ampia la lista degli interventi inquadrabili nella manutenzione straordinaria, ora estesa a frazionamenti o accorpamenti di unità immobiliari con esecuzione di opere. È ammessa la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso.
A seguito di questi cambiamenti, la Regione Emilia Romagna ha riscritto la nozione di manutenzione straordinaria così come modificata dallo Sblocca Italia.
L’iter burocratico della Comunicazione Inizio Lavori risulta pertanto più snello, essendo venuto meno l’obbligo di allegare la relazione tecnica avente data certa con tanto di elaborati grafici. Basta invece la semplice asseverazione di un tecnico circa la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, oltre al mancato coinvolgimento delle parti strutturali dell’edificio.
Per quanto riguarda interventi di manutenzione straordinaria che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, quindi semplicemente con CIL asseverata, rispetto al testo previgente dell’art. 6, comma 2, lettera a) del T.U. edilizia, l’unica condizione sopravvissuta attiene all’esclusione delle parti strutturali dell’edificio. In precedenza, a non dover variare, erano anche il numero delle unità immobiliari ed i parametri urbanistici.
A risultare alleggerita è, di conseguenza, la previsione contenuta nell’art. 7, comma 4, lettera a), della L.R. n. 15/2013 in tema di manutenzione straordinaria attivabile con CIL.
Inoltre, l’ammissibilità di frazionamenti e accorpamenti in relazione ad opere di manutenzione straordinaria, comporta la modifica dell’Atto di coordinamento tecnico regionale 27 gennaio 2014, n. 75 (paragrafo 3), secondo cui tale tipologia di frazionamento era assoggettata a SCIA. Dopo lo “Sblocca Italia”, gli interventi di cui all’art. 32, comma 1, lettera g) della L.R. n. 15/2013 sono in regime di manutenzione straordinaria e si attivano mediante CIL asseverata.
Quanto all’onerosità della manutenzione straordinaria, il contributo di costruzione, commisurato ai soli oneri di urbanizzazione, è dovuto esclusivamente qualora sia previsto aumento del carico urbanistico e dall’intervento derivi un aumento della superficie calpestabile.
La Circolare regionale chiarisce che la particolare forma di frazionamento individuata dall’art. 32, comma 1, lettera g), della L.R. n. 15/2013 (e disciplinata dalla D.G.R. 27 gennaio 2014 n. 75), continua ad essere esonerata dal contributo di costruzione. Sarà pertanto assoggettato al pagamento degli oneri di urbanizzazione un intervento di manutenzione straordinaria che comporta la realizzazione di un soppalco, ma non nel caso di passaggio da superficie accessoria a superficie utile, non essendo previsto un aumento del calpestabile.
Più facili i rapporti con i Catasto. Prima del D.L. n. 133 dovevano occuparsene gli interessati, ora la CIL è valida anche a questi fini, e l’onere dell’inoltro spetta alle amministrazioni comunali. Tuttavia, la Regione sottolinea la temporanea impraticabilità della previsione nazionale, fino alla modifica delle procedure di presentazione delle dichiarazioni di iscrizione o aggiornamento richieste dall’amministrazione del Catasto.
Relativamente alle modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, se gli interventi non riguardino le parti strutturali possono essere eseguiti previa CIL asseverata. Tra le asseverazioni richieste al tecnico, proprio il mancato interessamento per le parti strutturali dell’edificio, oltre al rispetto della normativa sismica e sul rendimento energetico nell’edilizia. Inoltre, l’asseverazione della comunicazione sostituisce la relazione tecnica asseverata, che non deve più essere obbligatoriamente allegata alla CIL.
La Regione non ha coordinato la norma contenuta nell’art. 55, comma 5, l.r. n. 15/2013, secondo cui sono soggetti a SCIA i frazionamenti di fabbricati adibiti all’esercizio di impresa in più unità produttive autonome, quando invece lo “Sblocca Italia” legittimerebbe l’inquadramento di queste ipotesi nell’ambito della comunicazioni di inizio lavori. (Michele Deodati)
