Dopo la bocciatura subita dal T.A.R. Lombardia, resiste al vaglio del Consiglio di Stato la disciplina dei subentri nelle concessioni dei locali commerciali di Galleria Vittorio Emanuele II a Milano.

Una società interessata a subentrare ad un precedente concessionario, si è rivolta al T.A.R. lamentando l’illegittimità delle previsioni comunali che, in caso di cambio di insegna, o destinazione d’uso o marchio per il tempo residuo della concessione, hanno previsto per il subentrante il raddoppio del canone. L’Amministrazione si è inoltre riservata il potere di valutare la compatibilità della concessionaria entrante rispetto alle esigenze di decoro della Galleria.

 

Dopo la bocciatura subita dal T.A.R. Lombardia, resiste al vaglio del Consiglio di Stato la disciplina dei subentri nelle concessioni dei locali commerciali di Galleria Vittorio Emanuele II a Milano.

Una società interessata a subentrare ad un precedente concessionario, si è rivolta al T.A.R. lamentando l’illegittimità delle previsioni comunali che, in caso di cambio di insegna, o destinazione d’uso o marchio per il tempo residuo della concessione, hanno previsto per il subentrante il raddoppio del canone. L’Amministrazione si è inoltre riservata il potere di valutare la compatibilità della concessionaria entrante rispetto alle esigenze di decoro della Galleria.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo la disciplina delle concessioni dei locali  irragionevole e arbitraria, in quanto in grado di condizionare l’autonomia negoziale del concessionario e del subentrante, ponendosi in contrasto con i principi europei e nazionali in tema di libera concorrenza e sulla parità di trattamento tra gli operatori economici.

Il Comune ha impugnato la Sentenza del T.A.R., deducendo la correttezza del proprio operato in riferimento alla possibilità, introdotta con le ultime modifiche oggetto del ricorso di primo grado, di poter subentrare nelle concessioni dei locali commerciali della Galleria. La previsione circa il raddoppio del canone sarebbe inoltre legittima in un’ottica di piena valorizzazione del patrimonio comunale, anche in considerazione dell’elevato valore di mercato degli spazi da concedere. Infine, la conservazione del residuo termine di durata della concessione anche in caso di subingresso, garantirebbe il rispetto della normativa nazionale ed europea in tema di evidenza pubblica. Alla scadenza naturale della concessione, infatti, è prevista l’indizione di un’ulteriore gara.

Prima di approfondire il merito, il Collegio d’appello, con la Sentenza n. 5480 del 7/11/2014, si è preoccupato innanzitutto di sgombrare il campo da ogni dubbio inerente l’ammissibilità del ricorso. Un atto generale, infatti, è senz’altro immediatamente impugnabile, senza dover attendere alcun provvedimento applicativo, quando è in grado di incidere sui comportamenti e sulle scelte dei destinatari. Tale è da ritenersi la delibera milanese che ha previsto il raddoppio del canone di concessione, in quanto è evidente come di per sé una tale regola sia idonea ad incidere sulle valutazioni della convenienza delle trattative tra le imprese e sulla positiva conclusione del contratto di cessione tra il concessionario ed il subentrante.

Per quanto riguarda la scelta di modificare i criteri di concessione al fine di massimizzare i profitti, il Consiglio di Stato ha ritenuto che sia compito del Comune cercare di ottenere dalla valorizzazione dei propri beni il massimo importo percepibile. Esclusi i casi in cui è la legge a predeterminare rigidamente i canoni o a dettare regole per garantire finalità sociali nell’uso del patrimonio, come accade ad esempio in materia di alloggi popolari, è un imprescindibile dovere dell’Amministrazione pubblica quello di mirare alla riscossione degli importi più elevati, in rapporto di sinallagmaticità con l’utilizzazione dei suoi beni. Unico limite, il rispetto di procedimenti precostituiti e trasparenti. Sotto quest’ultimo profilo, la delibera comunale nulla ha modificato circa l’obbligo di mettere a gara pubblica le concessioni in scadenza, tanto più che in caso di subingresso, l’acquirente può proseguire l’attività fino allo spirare del termine della concessione originaria, dopodiché si dovrà indire nuova gara.

D’altra parte, costituisce una regola di buon amministrazione prevedere che in caso di concessione di beni pubblici, il passaggio da una gestione all’altra debba ottenere un “placet” da parte dell’ente concedente, sia per quanto riguarda il rispetto dei requisiti richiesti a tutela degli interessi perseguiti dal concedente stesso, sia in ordine alla possibilità, sempre per quest’ultimo, di vedere aumentati i propri introiti in ragione dell’affare concluso dai privati.

Anche le critiche mosse in tema di limiti all’ingresso di nuovi operatori non sono state riconosciute fondate. Infatti, è proprio grazie alla delibera impugnata che il sistema di concessione degli spazi commerciali di Galleria Vittorio Emanuele II si apre alla possibilità di cessione del titolo, prima preclusa, oltre che al cambio di insegna, destinazione d’uso o marchio.

Un ultimo richiamo da parte del Collegio, riguarda la legittimità dei poteri del Comune circa la compatibilità dei subentri anche dal punto di vista delle esigenze di tutela del decoro della Galleria come bene monumentale, così come richiesto espressamente dalla Soprintendenza. (Michele Deodati)