I limiti alla possibilità di insediare strutture commerciali sono disseminati un po’ ovunque nel panorama della strumentazione urbanistica locale. Non c’è Comune che, quando si parla di attività produttive o commerciali in particolare, non abbia le sue regole e regolette studiate per sbarrare la strada a nuove iniziative, in ossequio a quella logica dirigistica che andava tanto di moda prima della crisi economica.

Oggi, tuttavia, dopo anni di calma piatta, la sensibilità degli amministratori locali sembra aver finalmente cambiato rotta, ma purtroppo, le norme statali, regionali e la stessa programmazione urbanistica locale, sono ancora le stesse dei tempi in cui si pensava che il compito dell’agire pubblico nell’economia consistesse nella capacità di frenare lo sviluppo per tutelare l’esistente. Si paventava il pericolo della speculazione, della cementificazione, della desertificazione delle piccole imprese, e così via. L’esperienza della crisi economica ha insegnato quanto sia ormai inaccettabile per le imprese il peso della burocrazia e dei limiti di acceso al mercato.

I limiti alla possibilità di insediare strutture commerciali sono disseminati un po’ ovunque nel panorama della strumentazione urbanistica locale. Non c’è Comune che, quando si parla di attività produttive o commerciali in particolare, non abbia le sue regole e regolette studiate per sbarrare la strada a nuove iniziative, in ossequio a quella logica dirigistica che andava tanto di moda prima della crisi economica.

Oggi, tuttavia, dopo anni di calma piatta, la sensibilità degli amministratori locali sembra aver finalmente cambiato rotta, ma purtroppo, le norme statali, regionali e la stessa programmazione urbanistica locale, sono ancora le stesse dei tempi in cui si pensava che il compito dell’agire pubblico nell’economia consistesse nella capacità di frenare lo sviluppo per tutelare l’esistente. Si paventava il pericolo della speculazione, della cementificazione, della desertificazione delle piccole imprese, e così via. L’esperienza della crisi economica ha insegnato quanto sia ormai inaccettabile per le imprese il peso della burocrazia e dei limiti di acceso al mercato.

Liberarsi di questa ragnatela di vincoli e divieti, ramificata e radicata in ogni livello della regolamentazione, non è cosa facile. Anche in questo caso, vediamo che spesso tocca ai giudici il compito di supplire alle incapacità della politica. È proprio quanto sta accadendo sul fronte dei limiti “territoriali”, messi al bando da un recente ma già consolidato indirizzo giurisprudenziale (Corte cost. n. 38/2013, n. 65/2013, Tar Lombardia n. 2271/2013), che ha tratto ispirazione dal vigente quadro normativo in tema di liberalizzazioni (direttiva 2006/123/CE, d.l. n. 223/2006, d.l. n. 201/2011, d.l. n. 1/2012).

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5494 del 7/11/2014, ci permette di ampliare le riflessioni finora espresse circa la strategia, anche processuale, per dimostrare che una norma urbanistica si pone in contrasto con il regime delle liberalizzazioni e vada dunque annullata o disapplicata perché illegittima.

Oggetto del ricorso principale, la delibera comunale che ha approvato un piano di lottizzazione per la realizzazione di un mercato annonario, mentre con motivi aggiunti è stata impugnata una successiva delibera che ha disposto l’adeguamento degli strumenti di programmazione comunale in materia di commercio.

Nelle NTA del PRG comunale si legge che nell’area interessata, “… è consentito l’insediamento di impianti, anche privati, per la conservazione e la preparazione, a scopo di trasformazione e/o distribuzione di prodotti alimentari, nonché degli impianti tipici del settore annonario, quali depositi, mercati e simili, compresi alloggi di custodia“.

In sede di approvazione del piano di lottizzazione, la norma è stata interpretata nel senso che in tale area è ammessa la destinazione commerciale all’ingrosso, con esclusione di quella al dettaglio.

Contro questa decisione è insorto il lottizzante, che ha impugnato il diniego davanti al T.a.r., che però ha respinto il ricorso. Stessa sorte ha subito l’appello. Le censure mosse dal ricorrente hanno attaccato l’interpretazione fornita dal Comune nei propri atti applicativi in merito al tenore della norma urbanistica, che a suo dire ammetterebbe il commercio al dettaglio. In realtà il Collegio ha ritenuto che l’interpretazione della norma fosse avvenuta correttamente.

Per superare l’incompatibilità, occorreva innanzitutto impugnare la norma assumendo come pacifico il suo significato circa l’esclusione della destinazione commerciale al dettaglio. Tuttavia andava dimostrata, con dati e riscontri fattuali, l’insussistenza nel caso concreto di interessi generali prevalenti e di segno opposto, ad esempio in ordine alla sostenibilità viabilistica, al rispetto degli standard, ecc., evidenziando così l’eventuale carattere ingiustificato e irragionevole del divieto di insediare strutture commerciali al dettaglio. (Michele Deodati)