La stringente regolamentazione che da sempre caratterizza la vendita dei generi di monopolio, in particolar modo dei tabacchi, può indurre a ritenere che in questo settore, il principio di libertà economica rimanga in secondo piano rispetto alle preponderanti esigenze di tutela delle finanze pubbliche e della relativa programmazione.
Leggendo la Sentenza del T.A.R. Lombardia n. 2377 del 23/09/2014, si nota come la Giurisprudenza sia approdata a conclusioni diverse, anche in applicazione dei principi a sua volta emersi in sede comunitaria.
La stringente regolamentazione che da sempre caratterizza la vendita dei generi di monopolio, in particolar modo dei tabacchi, può indurre a ritenere che in questo settore, il principio di libertà economica rimanga in secondo piano rispetto alle preponderanti esigenze di tutela delle finanze pubbliche e della relativa programmazione.
Leggendo la Sentenza del T.A.R. Lombardia n. 2377 del 23/09/2014, si nota come la Giurisprudenza sia approdata a conclusioni diverse, anche in applicazione dei principi a sua volta emersi in sede comunitaria.
Il titolare di una trattoria ubicata in una zona periferica di grande scorrimento, da circa quarant’anni era in possesso di un “patentino” per la vendita di tabacchi, con l’obbligo, previsto per legge (art. 54 D.P.R. N. 1074/58), di approvvigionarsi presso la più vicina rivendita ordinaria, situata in centro. Ciò in ossequio al quadro normativo vigente in materia (l. n. 1293/57), in ragione del quale l’amministrazione (AAMS) può autorizzare la vendita dei generi di monopolio in pubblici esercizi, luoghi di ritrovo e di cura, nonché in spacci cooperativi, a mezzo di apposito “patentino”.
Sulla base di considerazioni attinenti al mancato raggiungimento della soglia del 15% del fatturato riconducibile alla rivendita ordinaria, l’amministrazione competente, ha rigettato l’istanza di rinnovo e conseguentemente soppresso il patentino.
Adito il T.A.R. Lombardia, l’interessato incassava l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha evidenziato innanzitutto che l’attività degli operatori privati autorizzati in varie forme dall’AAMS, mantiene intatti i caratteri di indipendenza ed autonomia che caratterizzano la normale attività di impresa, pertanto anche in questo settore trovano applicazione i principi attinenti alla libertà di iniziativa economica.
Ciò comporta che quando l’amministrazione è impegnata a valutare i termini di un’istanza per l’apertura o il rinnovo di un titolo, deve preliminarmente perseguire l’interesse pubblico costituito dalla tutela della concorrenza, a cui consegue la possibilità di offrire una maggiore qualità di servizi al consumatore, attraverso una più capillare, e quindi meglio accessibile, rete di vendita (in questo senso: TAR Umbria, 13 gennaio 2012 n. 2; T.A.R. Campania, Napoli, 5 luglio 2007 n. 7494; C.d.S., sez. IV, 10 luglio 1996, n. 834).
In parallelo, va condotta la valutazione degli interessi legati al gettito di denaro nelle casse pubbliche, unitamente all’interesse degli operatori privati già attivi sul mercato.
Il Tribunale, inoltre, ha insistito soprattutto sull’inadeguatezza dell’apparato motivazionale posto a sostegno del diniego. Malgrado l’interessato, nel corso dell’istruttoria, avesse formulato osservazioni finalizzate a dimostrare le particolarità del proprio caso, l’AAMS ha ritenuto tali precisazioni irrilevanti, omettendo di approfondirle con una puntuale disamina valutativa.
In conseguenza alla riconosciuta pregnanza, anche in questo settore, dei principi posti a tutela della concorrenza e della libertà economica, incombe sull’amministrazione competente al rilascio di un titolo autorizzatorio offrire una compiuta motivazione circa le ragioni alla base di un diniego.
L’illegittimità del diniego si fonda dunque sulla superficialità con cui l’amministrazione dei Monopoli ha omesso di valutare le argomentazioni del richiedente.
La collocazione in una zona periferica in prossimità di una strada a grande scorrimento, la clientela costituita per la maggior parte da autisti di camion impossibilitati ad acquistare sigarette presso la rivendita ordinaria situata in centro, sono tutte circostanze che specificano le particolarità insite nel caso in questione, che l’Ente non poteva esimersi dal valutare.
D’altra parte, è la stessa Circolare n. 375/2005 a chiarire che è possibile derogare al criterio della produttività minima in presenza di situazioni particolari per la collocazione ambientale e la tipologia di clientela. (Michele Deodati)
