Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5274 del 24/10/2014, ha confermato le sanzioni inflitte dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato a numerose imprese specializzate nella produzione di cosmetici per la cura della persona.

Secondo l’articolata ricostruzione istruttoria condotta dall’AGCM, alcune imprese leader mondiali nella produzione di cosmetici, con il concorso di una centrale acquisti, avrebbero posto in essere negli anni 2000/2007, un’intesa anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5274 del 24/10/2014, ha confermato le sanzioni inflitte dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato a numerose imprese specializzate nella produzione di cosmetici per la cura della persona.

Secondo l’articolata ricostruzione istruttoria condotta dall’AGCM, alcune imprese leader mondiali nella produzione di cosmetici, con il concorso di una centrale acquisti, avrebbero posto in essere negli anni 2000/2007, un’intesa anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Sono infatti vietati, in quanto incompatibili con il mercato interno, tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno. L’art. 2 della l. n. 287/90, istitutiva dell’Autorità Antitrust, ha ripreso la casistica contenuta nell’art. 101 TFUE.

Che le relazioni tra produzione e grande distribuzione organizzata si connotino come fenomeni di una certa complessità, a fronte del rapido evolversi delle dinamiche di mercato, traspare a chiare lettere anche dall’Indagine conoscitiva IC43 del 2013, sempre condotta dall’AGCM sul settore della GDO.

Tornando al caso dei cosmetici, l’intesa ha avuto ad oggetto il generale allineamento dei prezzi di listino, nonché lo scambio di informazioni sugli aumenti programmati dei prezzi di listino dei prodotti cosmetici e sulle condizioni della negoziazione con gli operatori della GDO. Da questi comportamenti, protratti per anni, è derivata una destabilizzazione dei normali assetti concorrenziali, anche se in casi come questi non è nemmeno necessario dimostrare che l’intesa ha prodotto effetti distorsivi nel mercato.

La Giurisprudenza comunitaria ha infatti distinto due tipologie di intese, quelle per “oggetto” e quelle per “effetto”. Le prime si configurano come forme di coordinamento tra imprese che possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza. Di fronte a certi comportamenti collusivi, che spesso sfociano in cartelli per la fissazione orizzontale dei prezzi, è talmente elevata la probabilità di influenzare il gioco concorrenziale, che si presume la responsabilità. Toccherà alle imprese  dimostrare l’insussistenza di effetti distorsivi (sentenza 5 dicembre 2013, in causa C-449/11). Quanto alle intese per “effetto”, in carenza delle descritte evidenze, occorre invece dimostrare che gli effetti dell’accordo hanno impedito, ristretto o falsato in modo significativo il gioco della concorrenza.

Dimostrare che si è perfezionata un’intesa illecita è tutt’altro che agevole sul piano probatorio. Gli incontri si svolgono in sedi clandestine, spesso all’estero, ed acquisire documentazione compromettente, come ad esempio resoconti di riunioni o scambi di dati, si rivela un compito arduo, per cui si è fatta strada la soluzione indiziaria. Nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, si legge infatti che “l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza, in quanto è ben difficile che di una intesa possano rinvenirsi prove dirette, desumibili da materiale documentale o da altre evidenze istruttorie” (Cons. Stato, n. 3026/2012, n. 4230/2014).

L’istruttoria condotta dall’Autorità ha evidenziato la sussistenza di comportamenti sfociati in un allineamento generalizzato e costante dei prezzi di listino comunicati agli operatori della GDO normalmente in misura superiore (tra il 3% ed il 5%) al tasso di inflazione annuale. Attraverso la diffusione di analisi e dati apparentemente disaggregati, grazie ad apposite chiavi di codifica, ciascuna impresa poteva accedere ad informazioni riguardanti i comportamenti della concorrenza nei confronti dei distributori. (Michele Deodati)