Il progetto di legge
Non c’è pace per gli orari. A distanza di tre anni dalla riforma che ha permesso le aperture dei negozi senza limiti, le polemiche non sono ancora sopite. Anzi, hanno assunto la forma di un dibattito ormai maturo, convogliato in un progetto di legge (rif. A.C. 1240) che intende reintrodurre una buona parte dei divieti rimossi dopo anni di battaglie, con il rischio di un ritorno in grande stile della pianificazione commerciale.
Il progetto di legge, pur mantenendo il principio generale secondo cui le attività commerciali sono svolte senza dover rispettare orari di apertura o di chiusura, l’obbligo di chiusura domenicale, nonché l’obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, individua una serie di eccezioni: in particolare, si prevede di assoggettare le attività commerciali ad una determinata disciplina degli orari di apertura e chiusura domenicale e festiva per dodici giorni festivi dell’anno (1 gennaio, 6 gennaio, domenica di Pasqua, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre).
Il progetto di legge
Non c’è pace per gli orari. A distanza di tre anni dalla riforma che ha permesso le aperture dei negozi senza limiti, le polemiche non sono ancora sopite. Anzi, hanno assunto la forma di un dibattito ormai maturo, convogliato in un progetto di legge (rif. A.C. 1240) che intende reintrodurre una buona parte dei divieti rimossi dopo anni di battaglie, con il rischio di un ritorno in grande stile della pianificazione commerciale.
Il progetto di legge, pur mantenendo il principio generale secondo cui le attività commerciali sono svolte senza dover rispettare orari di apertura o di chiusura, l’obbligo di chiusura domenicale, nonché l’obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, individua una serie di eccezioni: in particolare, si prevede di assoggettare le attività commerciali ad una determinata disciplina degli orari di apertura e chiusura domenicale e festiva per dodici giorni festivi dell’anno (1 gennaio, 6 gennaio, domenica di Pasqua, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre).
Contestualmente, si ammette per ciascun esercente la possibilità di derogare all’obbligo di chiusura per un massimo di sei giorni, da scegliere liberalmente nell’ambito dei dodici indicati per legge. Chi intenderà valersi della possibilità di deroga, dovrà comunicarlo al Comune secondo le modalità previste da un successivo decreto ministeriale.
Il nuovo regime entrerebbe in vigore a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del progetto di legge.
Sfuggono ai divieti le attività di somministrazione di alimenti e bevande e le seguenti altre attività: rivendite di generi di monopolio; esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da
ricordo e artigianato locale; stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.
Ma le restrizioni non si fermano qui. I Comuni hanno la facoltà di promuovere accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, allo scopo di assicurare la fruibilità dei servizi, promuovere l’offerta e valorizzare zone a più marcata vocazione commerciale.
E’ inoltre previsto un percorso concertativo che oltre al coinvolgimento del mondo associativo, prevede la consultazione telematica della popolazione.
Ai Comuni è consentito altresì introdurre agevolazioni fiscali, sui tributi di propria competenza, al fine di favorire l’adesione degli operatori agli accordi.
Spetta poi alle Regioni definire i criteri per individuare le aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni nonché dei criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.
Al sindaco sono riconosciuti particolari poteri, da esercitarsi con ordinanza ai sensi dell’art. 50 d. lgs. 267/00, a tutela di sostenibilità ambientale o sociale, beni culturali, viabilità, diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo. Per periodi non superiori a tre mesi, i primi cittadini potranno addirittura definire gli orari di apertura e chiusura per attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi, al fine di limitare l’afflusso di pubblico in determinate zone del territorio comunale interessate da fenomeni di aggregazione notturna.
Per i trasgressori le sanzioni sono pesanti. Si va da 2000 a 12000 euro, con la possibilità di chiusura da uno a dieci giorni in caso di recidiva.
La posizione dell’Autorità Antitrust…
Con la Segnalazione AS1147 del 11/09/2014, l’Autorità Antitrust ha inteso formulare alcune osservazioni in merito alle restrizioni concorrenziali contenute nel progetto di legge sugli orari, manifestando forti perplessità in riferimento a tutte le misure previste. Giorni di chiusura obbligatoria, chiusura infrasettimanale, accordi territoriali, poteri sindacali, sono stati considerati restrizioni in contrasto con il diritto comunitario idonee a limitare il libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali. In sostanza, ripristinare i divieti abrogati dal Salva Italia così come previsto dal progetto di legge, significherebbe fare un passo indietro sul fronte della tutela della concorrenza e dell’adeguamento ai principi comunitari.
Sempre l’Autorità, in un parere al Comune di Bolzano (n. AS1022 del 28 febbraio 2013), scriveva che “le restrizioni alla libertà degli operatori economici in materia di orari e di giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ostacolano il normale dispiegarsi delle dinamiche competitive, riducendo la possibilità degli operatori attivi di differenziare il servizio adattandolo alle caratteristiche della domanda e sono, pertanto, suscettibili di peggiorare le condizioni di offerta e la libertà di scelta per i consumatori, senza peraltro avere una valida giustificazione in termini di efficienza dal punto di vista degli operatori, né tanto meno in particolari interessi pubblici” .
… e della Giurisprudenza costituzionale
Nonostante lo stillicidio di ricorsi da parte delle Regioni, la Corte costituzionale ha rimarcato più volte la legittimità delle misure promozionali a favore della concorrenza, tra cui rientrano senz’altro le norme finalizzate alla liberalizzazione degli orari di apertura. In particolare, con la sentenza n. 299/2012, ha ritenuto legittime le norme introdotte dall’art. 31 d.l. n. 201/2011, affermando che “l’efficienza e la competitività del sistema economico risentono della qualità della regolazione, la quale condiziona l’agire degli operatori sul mercato: una regolazione delle attività economiche ingiustificatamente intrusiva – cioè non necessaria e sproporzionata rispetto alla tutela di beni costituzionalmente protetti (sentenze n. 247 e n. 152 del 2010, n. 167 del 2009) – genera inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a detrimento degli interessi degli operatori economici, dei consumatori e degli stessi lavoratori e, dunque, in definitiva reca danno alla stessa utilità sociale”.
Ancora nella sentenza 299/2012, la Corte costituzionale ha sostenuto che eliminare “i limiti agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali favorisce, a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all’ingresso di nuovi operatori e amplia la possibilità di scelta del consumatore. Si tratta, dunque, di misure coerenti con l’obiettivo di promuovere la concorrenza, risultando proporzionate allo scopo di garantire l’assetto concorrenziale nel mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale”. Nelle numerose pronunce in tema di concorrenza, la Corte ha avuto modo di chiarire che questa materia deve essere concepita in senso dinamico e non statico. Ne deriva che se la concezione statica vorrebbe la materia degli orari di competenza delle Regioni, l’accezione dinamica in cui va intesa la concorrenza, comporta che la competenza legislativa si sposti sul livello esclusivo statale, senza che possano residuare spazi per le Regioni. Altri caratteri della concorrenza evidenziati in altri precedenti sono la trasversalità e l’ampiezza (sentenze n. 80 del 2006, n. 242 e n. 175 del 2005, n. 272 e n. 14 del 2004). (Michele Deodati)
