Per esigenze sottese al rispetto dei valori architettonici e ambientali, del contesto sociale e del decoro, un Comune ha adottato una deliberazione che vietava lo svolgimento in centro storico di attività quali la vendita ed erogazione di servizi mediante distributori automatici in locale ad uso esclusivo, le lavanderie self service e a gettone, nonché la vendita di materiale erotico o pornografico. Tali attività commerciali potevano svolgersi nelle altre zone del territorio, diverse dal centro storico, rispettando la distanza minima di 400 metri da luoghi di culto, ospedali, scuole ed insediamenti destinati allo svago di ragazzi.

Il Tar Brescia, con sentenza n. 480/2014, su ricorso di un esercente l’attività di sexy shop, ha ritenuto illegittima tale deliberazione comunale, in quanto i divieti sono stati imposti senza un preventivo bilanciamento tra le esigenze di liberalizzazione e la tutela di valori quali la salute, i beni culturali, l’ambiente.

Per esigenze sottese al rispetto dei valori architettonici e ambientali, del contesto sociale e del decoro, un Comune ha adottato una deliberazione che vietava lo svolgimento in centro storico di attività quali la vendita ed erogazione di servizi mediante distributori automatici in locale ad uso esclusivo, le lavanderie self service e a gettone, nonché la vendita di materiale erotico o pornografico. Tali attività commerciali potevano svolgersi nelle altre zone del territorio, diverse dal centro storico, rispettando la distanza minima di 400 metri da luoghi di culto, ospedali, scuole ed insediamenti destinati allo svago di ragazzi.

Il Tar Brescia, con sentenza n. 480/2014, su ricorso di un esercente l’attività di sexy shop, ha ritenuto illegittima tale deliberazione comunale, in quanto i divieti sono stati imposti senza un preventivo bilanciamento tra le esigenze di liberalizzazione e la tutela di valori quali la salute, i beni culturali, l’ambiente.

Come ha insegnato la giurisprudenza comunitaria nella storica sentenza Corte UE 22 febbraio 2002 C 390/99 Canal Satelite, l’intervento pubblico deve essere in grado di conseguire il risultato prefissato senza andare oltre quanto necessario per raggiungerlo. In applicazione di tale principio, sono state elaborate le clausole generali della proporzionalità e adeguatezza, a cui anche i nostri giudici si sono ispirati (Cons. St., sez. V, 14 aprile 2006 n. 2087, mentre per TAR Lazio Roma 12 luglio 2006 n. 10485, tali principi obbligano la pubblica amministrazione ad adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti).

Il comune ha motivato le scelte adottate con riferimento a valorizzazione della funzione di aggregazione sociale degli esercizi di vicinato, presidio dell’integrità del territorio, sostegno alle attività locali. Tali ragioni, seppur meritevoli, non sono state supportate da un bilanciamento dei predetti interessi con il valore comunitario della concorrenza e la spinta alla piena liberalizzazione delle attività economiche promossa dalla normativa comunitaria e nazionale. Le “gravi ragioni di interesse generale” alla base di previsioni regolamentari totalmente ostative all’insediamento, devono fondarsi su approfondimenti istruttori costituiti da un’analisi puntuale di dati economici delle attività già insediate nel centro storico ovvero dall’elaborazione di relazioni aggiornate sul contesto socio-ambientale, che nel caso di specie sono mancate.

In un’altra vicenda sempre relativa ad attività di sexy shop, è stata impugnata un’ordinanza sindacale che vietava l’insediamento di tale tipologia di esercizio ad una distanza inferiore a 1000 metri da luoghi sensibili (chiese e luoghi di culto, case di cura, cimiteri, scuole di ogni ordine e grado e insediamenti destinati all’educazione e allo svago di bambini e ragazzi). A questo provvedimento, successivamente revocato in autotutela, ne è seguito un altro, che ha fissato il divieto assoluto di esercizio di attività commerciali di sexy shop nelle zone urbanistiche omogenee residenziali A1 (parchi e ville), A2 (centri storici) e comunque in determinate vie. Anche in questo caso l’amministrazione ha pensato di tornare sui propri passi revocando l’ordinanza e cambiando strategia: con delibera di Consiglio, il Comune ha modificato e integrato il Regolamento di Polizia Urbana, stabilendo divieti all’insediamento di attività di vendita o noleggio di articoli o materiale pornografico a distanza inferiore a 300 metri da luoghi di culto, cimiteri, ospedali, case di cura, scuole di ogni ordine e grado e asili. La vertenza si è conclusa con la sentenza n. 2330 del 10/09/2014 delTAR Lombardia, Milano, che ha dichiarato la parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, avendo il Comune revocato le ordinanze.

Sotto il profilo risarcitorio, la pretesa è stata invece ritenuta fondata. A detta del Tar, infatti, “il Comune avrebbe dovuto disciplinare in via permanente l’insediamento nel proprio territorio delle attività di sexy shop con lo strumento regolamentare e non attraverso l’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente, la quale invece è destinata ontologicamente ad esplicare i propri effetti soltanto in via temporanea”. Ad essere illegittimo, è dunque lo strumento dell’ordinanza, per la mancata sussistenza delle ragioni di contingibilità ed urgenza che ne sono alla base. (Michele Deodati)