Un provvedimento di sospensione innestato nell’ambito di un procedimento avviato per il rilascio di un permesso di costruire, deve rispettare i canoni di cautela e certezza posti a fondamento del potere sospensivo. È quanto ha stabilito la sentenza n. 1102 del 10/09/2014 emessa dal Tar Puglia, sede di Bari, su un ricorso proposto contro un atto del Comune che ha bloccato un procedimento teso all’emanazione di un permesso di costruire.

Le argomentazioni addotte dal Comune, facevano leva sulla necessità di sottoporre il Piano particolareggiato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica e al Piano di Bacino nel frattempo intervenuto. Da qui l’adozione di una delibera di Consiglio che ha sospeso l’efficacia della precedente delibera di approvazione del Piano particolareggiato e degli ulteriori atti conseguenti ed accessori. In particolare, la sospensione è stata disposta “per sei mesi e comunque per il tempo strettamente necessario per il completamento del procedimento”.

Un provvedimento di sospensione innestato nell’ambito di un procedimento avviato per il rilascio di un permesso di costruire, deve rispettare i canoni di cautela e certezza posti a fondamento del potere sospensivo. È quanto ha stabilito la sentenza n. 1102 del 10/09/2014 emessa dal Tar Puglia, sede di Bari, su un ricorso proposto contro un atto del Comune che ha bloccato un procedimento teso all’emanazione di un permesso di costruire.

Le argomentazioni addotte dal Comune, facevano leva sulla necessità di sottoporre il Piano particolareggiato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica e al Piano di Bacino nel frattempo intervenuto. Da qui l’adozione di una delibera di Consiglio che ha sospeso l’efficacia della precedente delibera di approvazione del Piano particolareggiato e degli ulteriori atti conseguenti ed accessori. In particolare, la sospensione è stata disposta “per sei mesi e comunque per il tempo strettamente necessario per il completamento del procedimento”.

Il potere di sospendere l’efficacia o l’esecuzione di un provvedimento amministrativo è riconosciuto alla pubblica amministrazione dall’art. 7, comma 2, della l. n. 241/90, e trova ulteriore disciplina nell’art. 21-quater della stessa legge. Alla base della sospensione, esigenze cautelari o temporanee che impongono la fissazione di un termine preciso, al fine di non tradire il dovere di certezza che incombe sull’amministrazione in ordine alla durata degli effetti sospensivi.

Sulla necessità di esplicitare con chiarezza la durata della sospensione, l’art. 21-quater non lascia adito a dubbi: “Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta”, mentre al primo periodo del comma 2 si afferma che il potere sospensivo deve reggersi su “gravi ragioni” e può essere esercitato solo “per il tempo strettamente necessario”.

Per la mancanza di un termine preciso, la sospensione disposta dal Comune con la delibera impugnata e con i successivi atti, si configura come un inammissibile arresto procedimentale sine die, tale da rendere illegittimi gli atti adottati.

Secondo il Tar, all’amministrazione comunale non resta che “rideterminarsi sulla domanda di permesso di costruire presentata dalla ricorrente, nel rispetto dei principi del giusto procedimento e della necessità di adozione di provvedimenti espressi, entro i termini di legge”.

La materia della pianificazione urbanistica rimane assoggettata ai principi dettati dalla l. n. 241/1990, malgrado sussista un “insindacabile ambito di apprezzamento tecnico rimesso all’Amministrazione nel perseguimento del superiore interesse pubblico all’ordinato e sicuro utilizzo del territorio”.

La sospensione attuata dal Comune si inserisce nell’ambito dei cosiddetti “atti soprassessori”, che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, sfuggono alla regola generale della non impugnabilità in sede giurisdizionale degli atti infraprocedimentali.

Tali atti, “Rinviando ad un avvenimento futuro ed incerto nell’an e nel quando il soddisfacimento dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato, determinano un arresto a tempo indeterminato del procedimento che lo stesso privato ha attivato a sua istanza, [e risultano] idonei, come tali, ad imprimere un indirizzo ineludibile alla determinazione conclusiva” (richiamate in Tar Puglia, Sez. I, 25 giugno 2014, n. 780: Tar Lazio, Sez. I, 22 febbraio 2012, n. 2223; Cons. St., Sez. IV, 4 febbraio 2008, n. 296; id., 11 marzo 2004, n. 1246; 11 marzo 1997, n. 226; Sez. VI, 9 ottobre 1998, n. 1377). (Michele Deodati)