Porta la data del 29 luglio scorso la legge n. 106, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31/07/2014 n. 175, che ha convertito in legge il decreto n. 83 del 31/05/2014, meglio noto come decreto “Artbonus”, un pacchetto di misure su cui l’Esecutivo ha puntato per il rilancio della nostra economia attraverso una maggiore valorizzazione dello sterminato patrimonio storico e artistico italiano.
Il decreto, già commentato in occasione di una recente news, ha introdotto nuove norme nell’ambito dell’annoso conflitto tra tutela dei beni storici ed esigenze del commercio e delle attività economiche in genere, con una vigorosa sterzata verso una più rigida protezione del patrimonio.
Porta la data del 29 luglio scorso la legge n. 106, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31/07/2014 n. 175, che ha convertito in legge il decreto n. 83 del 31/05/2014, meglio noto come decreto “Artbonus”, un pacchetto di misure su cui l’Esecutivo ha puntato per il rilancio della nostra economia attraverso una maggiore valorizzazione dello sterminato patrimonio storico e artistico italiano.
Il decreto, già commentato in occasione di una recente news, ha introdotto nuove norme nell’ambito dell’annoso conflitto tra tutela dei beni storici ed esigenze del commercio e delle attività economiche in genere, con una vigorosa sterzata verso una più rigida protezione del patrimonio.
In sede di conversione, tuttavia, i nuovi e più penetranti poteri inibitori attribuiti alle Belle Arti nei confronti delle attività commerciali hanno subìto un certo ridimensionamento. Innanzitutto, le misure di divieto già previste all’interno dell’art. 52 comma 1-ter del Codice dei beni culturali (d. lgs. n. 42/2004), sono state limitate ai “complessi monumentali e [agli] altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti”. In secondo luogo, completamente ridisegnato appare il primo periodo del comma 1-ter:
– sono state eliminate le finalità di contrasto all’esercizio delle attività commerciali, artigianali e di qualunque altra attività potesse considerarsi non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale;
– l’esercizio dei poteri di divieto sono riservati agli uffici periferici del MIBAC e non più alle Direzioni regionali. È inoltre necessaria l’intesa con i Comuni, mentre nella stesura originaria gli enti locali potevano solo essere sentiti.
L’intesa con i Comuni è richiesta anche per avviare i procedimenti di riesame, ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990, delle autorizzazioni e concessioni di area pubblica non più compatibili con le nuove esigenze di tutela, con l’aggiunta del principio di rotazione.
Nel caso all’esito del procedimento di riesame si proceda alla revoca del titolo, l’amministrazione ha davanti a sé due soluzioni: a) la possibile collocazione in uno spazio alternativo, che ora può limitarsi ad essere solo potenzialmente equivalente, mentre nella versione licenziata dal Governo si poneva l’accento anche sull’aspetto della remuneratività; b) in mancanza di collocazioni alternative praticabili, è corrisposto l’indennizzo previsto sempre all’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, “nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali”. In prima battuta la quantificazione si assestava su un valore irrisorio, in quanto l’indennizzo non poteva superare un dodicesimo del canone annuo dovuto. Nel testo definitivo si è cercato invece di ricondurre l’onere di riparazione, dovuto dall’Amministrazione, ad un valore più vicino all’effettivo pregiudizio economico sopportato da chi si è visto sopprimere il proprio posto di lavoro.
Nel complesso, la conversione in legge ha senz’altro ridimensionato e ridotto i poteri di divieto e di riesame del MIBAC nei confronti delle attività economiche svolte nei centri storici o in prossimità di altri beni culturali. In precedenza infatti, anche a causa di interventi normativi anteriori allo stesso decreto oggetto di conversione (d.l. n. 91/2013), le Direzioni regionali per i beni culturali e le Soprintendenze disponevano di una discrezionalità dai contorni troppo ampi. Nel definire quali attività potessero risultare incompatibili con le nuove esigenze di tutela, avremmo assistito ad un fiorire di provvedimenti interdittivi diffusi a macchia di leopardo e fuori dalla sfera di controllo dei Comuni. (Michele Deodati)
