Con la L.R 27 giugno 2014, n. 7 “Legge comunitaria regionale per il 2014” la Regione Emilia Romagna recepisce in toto la direttiva comunitaria n. 123/2006, detta Bolkeistein.

In effetti all’indomani del varo della “Direttiva servizi “, di recepimento di detta direttiva comunitaria con D.Lgs. n. 59/2010, la Regione Emilia Romagna aveva sostenuto che essendo le previsioni di fabbisogno di superficie di vendita per le grandi strutture di vendita contenute all’interno di strumenti di pianificazione territoriale ( i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali – PTCP) esse non avevano uno specifico contenuto economico di programmazione commerciale, ma un prevalente contenuto di carattere urbanistico. In base alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1410 del 2000 era stato affidato alle Province il compito di definire “gli indirizzi strategici per la localizzazione e il dimensionamento delle grandi strutture di vendita”. In sostanza si sosteneva che la valutazione degli assetti socio-economici nei  PTCP aveva un ruolo del tutto accessorio.

Con la L.R 27 giugno 2014, n. 7 “Legge comunitaria regionale per il 2014” la Regione Emilia Romagna recepisce in toto la direttiva comunitaria n. 123/2006, detta Bolkeistein.

In effetti all’indomani del varo della “Direttiva servizi “, di recepimento di detta direttiva comunitaria con D.Lgs. n. 59/2010, la Regione Emilia Romagna aveva sostenuto che essendo le previsioni di fabbisogno di superficie di vendita per le grandi strutture di vendita contenute all’interno di strumenti di pianificazione territoriale ( i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali – PTCP) esse non avevano uno specifico contenuto economico di programmazione commerciale, ma un prevalente contenuto di carattere urbanistico. In base alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1410 del 2000 era stato affidato alle Province il compito di definire “gli indirizzi strategici per la localizzazione e il dimensionamento delle grandi strutture di vendita”. In sostanza si sosteneva che la valutazione degli assetti socio-economici nei  PTCP aveva un ruolo del tutto accessorio.

Questa impostazione concettuale ha cominciato a vacillare a seguito dell’emanazione tra il 2011 e il 2012 dei cosiddetti “decreti di liberalizzazione”.  In effetti con l’art. 31, comma 2, del D.L. n. 201/2011 (convertito con legge n. 214/2011) veniva stabilito che le Regioni e gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di libertà di apertura di nuovi esercizi  commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura. Successivamente l’art. 1 del D.L. n. 1/2012 (convertito con legge n. 27/2012) ha disposto l’abrogazione delle norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionali alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico.

Da segnalare poi a questo proposito la recente sentenza del TAR Lombardia ( n. 308/2013) – già oggetto di commento sulla rubrica “News Normativa” di questo sito web -, nella quale si sostiene che anche gli atti di programmazione territoriale non vanno esenti dalle verifiche prescritte dalla “Direttiva servizi” per il solo fatto di essere adottati nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica, dovendosi verificare se in concreto essi perseguono finalità di tutela dell’ambiente urbano o, comunque, riconducibili all’obiettivo di dare ordine e razionalità all’assetto del territorio, oppure perseguano la regolazione autoritativa dell’offerta sul mercato dei servizi attraverso restrizioni territoriali alla libertà di insediamento delle imprese.

Alla luce di queste nuove disposizioni normative il Capo II della citata legge regionale n. 7/2014 (artt. 60 – 63) apporta importanti modifiche alla disciplina del commercio in sede fissa dettata con L.R. n. 14/1999.

In primo luogo con l’art. 60 scompare la parola “equilibrio” per affermare il perseguimento del solo obbiettivo del “pluralismo tra le diverse tipologie distributive”.

Con il successivo art. 61 si sostituisce la parola “programmare” con la parola “pianificare” gli insediamenti e la trasformazione della rete di vendita in modo unitario negli ambiti territoriali, si modifica nuovamente la parola “equilibrato sviluppo” con il semplice “sviluppo delle diverse tipologie distributive”, ma soprattutto viene eliminata la finalità di stabilire le “condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita” ed affermato che ai fini della pianificazione delle grandi strutture di vendita i relativi criteri programmatici devono essere esclusivamente “finalizzati a contenere l’uso del territorio e assicurare le compatibilità ambientali e della mobilità sostenibile”.

Ancora più importante è poi la decisione, coerente con questa nuova impostazione di sola pianificazione territoriale ed urbanistica per gli insediamenti commerciali, di “disapplicazione dei limiti alla concorrenza”. L’art. 63 della L.R. n. 7/2014 prevede infatti che a far data dall’entrata in vigore della legge “cessano di avere applicazione le disposizioni della pianificazione provinciale che definiscono il dimensionamento della capacità insediativa delle grandi strutture di vendita rispetto al totale della dotazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 14 del 1999”. In questo modo vengono cancellate le quote di fabbisogno di superficie di vendita stabilite nei PTCP o nei relativi piani di settore per gli insediamenti commerciali. Ciò significa che i POC (Piani operativi comunali) o i PUA (Piani urbanistici attuativi) dovranno fornire indirizzi per gli insediamenti commerciali soltanto in termini di superficie territoriale del lotto e di superficie lorda utile o di pavimento del fabbricato, utilizzando pertanto solo parametri urbanistici ed edilizi, così come peraltro avviene per gli insediamenti residenziali o direzionali. Il riferimento alla superficie di vendita rimarrà valido solo ai fini dell’applicazione  dei parametri richiesti per la determinazione dei parcheggi per la clientela, in quanto si tratta di un parametro puramente tecnico che giustamente introduce nel caso degli insediamenti commerciali un rapporto non con la superficie complessiva  della struttura di vendita (comprendente anche aree di deposito merci, laboratori, uffici, ecc.), ma con la sola superficie effettiva di vendita ( quella destinata alla libera circolazione della clientela).

Con questa nuova impostazione di esclusiva pianificazione territoriale ed urbanistica degli insediamenti commerciali la Regione Emilia Romagna assume una posizione di avanguardia a livello nazionale, che potrà costituire riferimento anche per altre Regioni. (Onorio Zappi)

 

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