Nella rivisitazione delle norme del Codice del commercio (l.r. n. 28/2005) dedicate a requisiti qualitativi per la grande distribuzione, aggregazioni di medie strutture e factory outlet, la Regione Toscana si è spinta oltre la soglia della costituzionalità. Lo ha stabilito la Consulta con la Sentenza n. 165 dell’11 giugno scorso. Il giudizio di legittimità costituzionale, promosso in via principale dallo Stato, si è concentrato sull’impianto normativo introdotto nel corpus del Codice dalla l.r. n. 52/2012 e dai successivi aggiustamenti operati con l.r. n. 13/2013.
Va ricordato che in materia di requisiti qualitativi per la grande distribuzione, con il decreto del Presidente della Giunta regionale 1/04/2009, n. 15/R, la Toscana aveva già introdotto una delle discipline all’epoca più innovative.
Nella rivisitazione delle norme del Codice del commercio (l.r. n. 28/2005) dedicate a requisiti qualitativi per la grande distribuzione, aggregazioni di medie strutture e factory outlet, la Regione Toscana si è spinta oltre la soglia della costituzionalità. Lo ha stabilito la Consulta con la Sentenza n. 165 dell’11 giugno scorso. Il giudizio di legittimità costituzionale, promosso in via principale dallo Stato, si è concentrato sull’impianto normativo introdotto nel corpus del Codice dalla l.r. n. 52/2012 e dai successivi aggiustamenti operati con l.r. n. 13/2013.
Va ricordato che in materia di requisiti qualitativi per la grande distribuzione, con il decreto del Presidente della Giunta regionale 1/04/2009, n. 15/R, la Toscana aveva già introdotto una delle discipline all’epoca più innovative.
La valutazione di incostituzionalità è fondata sul contrasto della normativa regionale con le disposizioni liberalizzatrici contenute nell’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201/2011 e nell’art. 1 del d.l. n. 1/2012, che costituiscono esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e)). I nuovi artt. 18-ter e seguenti della l.r. n. 28/2005 introducono una serie di adempimenti che appesantiscono il procedimento da instaurare davanti SUAP per aprire, ampliare o trasferire una grande struttura di vendita. In particolare, sono previsti una serie di requisiti qualitativi obbligatori così riassumibili: dotazioni energetiche; collaborazione con le associazioni di volontariato sociale; produzione, raccolta e gestione dei rifiuti; realizzazione di accordi sindacali di secondo livello. Inoltre, le grandi strutture di vendita con superficie superiore a quattromila metri quadrati devono possedere ulteriori elementi, quali strutture per il lavaggio dei mezzi commerciali; fasce verdi per la protezione dall’inquinamento; bacini per la raccolta delle acque piovane; parcheggi per le biciclette e le auto elettriche (con i relativi punti di ricarica); servizi di trasporto pubblico e privato; spazi per l’accoglienza del cliente e aree dedicate ai bambini.
Secondo la Corte, il legislatore regionale ha alterato la procedura davanti al SUAP così come delineata dal legislatore statale (art. 38, comma 3, del d.l. n. 112/2008), aumentando le richieste poste a carico dei privati e istituendo nuovi passaggi procedimentali. Tali oneri istruttori, che per i loro carattere discriminatorio sono stati considerati un ostacolo effettivo alla libera concorrenza, comportano una disparità di trattamento sia rispetto agli operatori di altre Regioni, che possono contare su norme meno restrittive, sia nei confronti degli operatori già insediati nel medesimo territorio, che hanno potuto accedere al mercato a condizioni più favorevoli.
Il tema dei requisiti qualitativi ha assunto via via sempre maggiore importanza dopo l’ingresso nell’ordinamento del d.l. n. 223/2006 e della direttiva n. 2006/123/CE, anche in seguito alla profonda eco suscitata in sede giurisprudenziale da questi provvedimenti (per tutte, Tar Lombardia 6259/2007 e Consiglio di Stato n. 2808/2009). Le riforme introdotte dal Governo Monti (d.l. n. 201/11, d.l. n. 1/2012, d.l. n. 5/2012), si sono mosse nel solco tracciato dalle norme pro-concorrenziali del 2006 ulteriormente sviluppandole e offrendo una base ancora più solida ai successivi orientamenti giurisprudenziali. Il punto centrale, che neppure le ultime riforme hanno risolto compiutamente, risiede nella capacità di coniugare e risolvere il conflitto tra liberalizzazione del commercio e altri valori costituzionalmente garantiti, quali la maggiore tutela della salute, del lavoro, dell’ambiente e dei beni culturali. Secondo l’insegnamento della Corte, questo contemperamento deve essere inteso “sempre in senso sistemico, complessivo e non frazionato (sentenze n. 85 del 2013 e n. 264 del 2012), all’esito di un bilanciamento che deve compiere il soggetto competente nelle materie implicate, le quali nella specie afferiscono ad ambiti di competenza statale, tenendo conto che la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, assume carattere prevalente e funge, quindi, da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare in forza della competenza in materia di commercio (sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012) o in altre materie”. Se questo è dunque il metodo per comporre il conflitto tra valori costituzionalmente garantiti, è evidente che ad uscirne sconfitte sono innanzitutto le Regioni, che nulla possono in materia di concorrenza. Appartiene ormai al senso comune la considerazione secondo cui fare impresa deve essere senz’altro più semplice, ma soprattutto uguale ovunque. In un tale scenario, il regionalismo italiano mostra tutti i suoi limiti, sempre più relegato dai quotidiani interventi della Consulta al ruolo di “terzo incomodo” tra lo Stato e le imprese.
Pollice verso anche per la quanto mai rigorosa disciplina delle aggregazioni di medie strutture di vendita contenuta nel nuovo art. 19-quinquies, che impone appesantimenti procedurali in caso sia superato il limite di distanza stabilito in 160 m. tra un esercizio e l’altro.
Anche le norme sui prezzi dei prodotti esposti nei Factory outlet sono state oggetto di una sonora bocciatura, in quanto il diritto civile è pertinenza dello Stato. Stessa sorte per le disposizioni sui distributori di carburanti, giudicate eccessivamente onerose rispetto alle liberalizzazioni sancite dal d.l. 98/2011. (Michele Deodati)
