Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 7736 del 2 aprile 2014) ha stabilito che fino a quando non è stato costituito il consorzio degli operatori di un centro commerciale la gestione delle parti comuni del centro medesimo avviene con le regole del condominio.
La sentenza della Cassazione trae origine da un caso in cui il proprietario – costruttore di un centro commerciale aveva cominciato a vendere le singole unità immobiliari prevedendo che le spese per la gestione delle parti comuni sarebbe stata disciplinata dal consorzio degli operatori di successiva costituzione.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 7736 del 2 aprile 2014) ha stabilito che fino a quando non è stato costituito il consorzio degli operatori di un centro commerciale la gestione delle parti comuni del centro medesimo avviene con le regole del condominio.
La sentenza della Cassazione trae origine da un caso in cui il proprietario – costruttore di un centro commerciale aveva cominciato a vendere le singole unità immobiliari prevedendo che le spese per la gestione delle parti comuni sarebbe stata disciplinata dal consorzio degli operatori di successiva costituzione.
Dopo l’apertura del centro commerciale e prima dell’avvenuta costituzione del consorzio degli operatori commerciali l’assemblea degli operatori aveva deciso di suddividere le spese sulla base delle regole condominiali stabilite dal Codice civile.
Un operatore del centro commerciale aveva fatto opposizione a questa determinazione dei condomini contestandone la legittimità, opposizione che era stata accolta in primo grado del giudizio e respinta in appello.
La citata sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che “nel caso di edifici che costituiscono dei centri commerciali si applicano le norme sul condominio negli edifici, fin tanto che non trovano applicazione le clausole contrattuali che disciplinano la gestione delle parti comuni alle singole unità immobiliari”. Nel caso in esame era solo a seguito della costituzione del consorzio degli operatori che “l’amministrazione delle cose comuni relativa all’area adibita a centro commerciale sarebbe stata differentemente normata e disciplinata con autonoma e nuova deliberazione di tabelle di ripartizione di spese ed oneri”. E pertanto dalla deliberazione assunta dall’assemblea dei condomini “non poteva che derivare l’obbligo del dovuto pagamento”. (o.z.)
