Con la Sentenza n. 104 del 18/04/2014, la Corte Costituzionale ha cancellato diverse norme della l.r. n. 5/2013, di modifica della l.r. n. 12/1999, che disciplina il commercio in Valle d’Aosta.

Si tratta di una sonora bocciatura per la legge di riforma del commercio, che al di là dei proclami circa l’eliminazione di vincoli e limitazioni, in realtà ha introdotto misure restrittive della concorrenza ritenute quasi tutte incostituzionali. Si parte con il nuovo art. 1-bis, inserito nella l.r. n. 12/1999, in base al quale viene attribuito alla Giunta regionale il potere di definire indirizzi per la determinazione, sulla base di criteri e parametri oggettivi e nell’osservanza dei vincoli di cui all’art. 1, “degli obiettivi di equilibrio della rete distributiva in rapporto alle diverse categorie e alla dimensione degli esercizi, con particolare riguardo alle grandi strutture di vendita, tenuto conto della specificità dei singoli territori e dell’interesse dei consumatori alla qualità, alla varietà, all’accessibilità e alla convenienza dell’offerta”. Questa norma è stata cassata per incostituzionalità, in quanto invade la materia della concorrenza, che l’art. 117 comma 2 lett. e) Cost. riserva alla competenza esclusiva statale. La Corte chiama a sostegno del proprio assunto l’articolato percorso recentemente delineato dalla propria giurisprudenza sull’argomento (Sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007), secondo cui la tutela della concorrenza è da intendersi sia con riferimento “agli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati”, sia in relazione alle “misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando barriere all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche”. Inoltre, la Corte ha avuto occasione di rimarcare che la tutela della concorrenza non è una materia di estensione certa o delimitata, ma è configurabile come “trasversale” e “ampia”, in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni (sentenze n. 80/2006, n. 38/2013; n. 299/2012).

Con la Sentenza n. 104 del 18/04/2014, la Corte Costituzionale ha cancellato diverse norme della l.r. n. 5/2013, di modifica della l.r. n. 12/1999, che disciplina il commercio in Valle d’Aosta.

Si tratta di una sonora bocciatura per la legge di riforma del commercio, che al di là dei proclami circa l’eliminazione di vincoli e limitazioni, in realtà ha introdotto misure restrittive della concorrenza ritenute quasi tutte incostituzionali. Si parte con il nuovo art. 1-bis, inserito nella l.r. n. 12/1999, in base al quale viene attribuito alla Giunta regionale il potere di definire indirizzi per la determinazione, sulla base di criteri e parametri oggettivi e nell’osservanza dei vincoli di cui all’art. 1, “degli obiettivi di equilibrio della rete distributiva in rapporto alle diverse categorie e alla dimensione degli esercizi, con particolare riguardo alle grandi strutture di vendita, tenuto conto della specificità dei singoli territori e dell’interesse dei consumatori alla qualità, alla varietà, all’accessibilità e alla convenienza dell’offerta”. Questa norma è stata cassata per incostituzionalità, in quanto invade la materia della concorrenza, che l’art. 117 comma 2 lett. e) Cost. riserva alla competenza esclusiva statale. La Corte chiama a sostegno del proprio assunto l’articolato percorso recentemente delineato dalla propria giurisprudenza sull’argomento (Sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007), secondo cui la tutela della concorrenza è da intendersi sia con riferimento “agli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati”, sia in relazione alle “misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando barriere all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche”. Inoltre, la Corte ha avuto occasione di rimarcare che la tutela della concorrenza non è una materia di estensione certa o delimitata, ma è configurabile come “trasversale” e “ampia”, in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni (sentenze n. 80/2006, n. 38/2013; n. 299/2012).

L’incostituzionalità della norma censurata ha contagiato anche l’art. 7 della l.r. n. 5/2013, che subordina il rilascio delle autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita al rispetto degli indirizzi cassati.

Stessa sorte per l’art. 11, che vieta aperture e trasferimenti di grandi strutture in centro storico. A nulla sono valsi i tentativi della difesa regionale di inquadrare la disciplina nell’ambito delle competenze esclusive in materia di commercio e pianificazione territoriale che può vantare una Regione a Statuto speciale. Queste competenze devono comunque essere esercitate in armonia con la Costituzione e i principi dell’Ordinamento della Repubblica. Nel contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di concorrenza e con i principi di liberalizzazione degli accessi al mercato senza vincoli, tradotti nell’art. 31 del d.l. n. 201/2011 (decreto “Salva Italia”), sono le norme regionali con essi incompatibili a dover cedere.

Al di là della violazione delle norme sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, è proprio il carattere di assolutezza del divieto a farne una limitazione che incide “…direttamente sull’accesso degli operatori economici al mercato e, quindi, si risolve in un vincolo per la libertà di iniziativa di coloro che svolgono o intendano svolgere attività di vendita” (sentenza n. 83/2013 richiamata dalla sentenza n. 104/2014).

Non tutti hanno pensato che la grande distribuzione sia tabù per i centri storici: in Veneto, ad esempio, l’insediamento e ampliamento di medie e grandi strutture di vendita all’interno dei centri storici è addirittura incentivato, con semplificazioni della procedura urbanistica e con possibilità di riduzione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione nei casi di recupero edilizio (art. 2, r.r. n. 1/2013).

La Regione Valle d’Aosta ha esteso l’applicazione delle nuove norme anche alle procedure autorizzatorie in corso. Anche in questo caso la Consulta ha detto no, chiamando in causa alcuni precedenti della propria giurisprudenza (sentenza n. 169/2010) e della corte di Strasburgo sulla CEDU, secondo cui “ogni intervento sanzionatorio (…) è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato”.

Anche la materia degli orari non ha superato il vaglio della costituzionalità: escludere il commercio su aree pubbliche dalle opportunità offerte dalla liberalizzazione degli orari è parso discriminatorio alla Corte, che ha dichiarato questa scelta costituzionalmente illegittima.

Dove invece la Corte Costituzionale ha respinto le censure mosse alla legge regionale, è in materia di requisiti professionali per l’esercizio del commercio nel settore merceologico alimentare. Diversamente da quanto previsto all’art. 71 d. lgs. 59/2010, in Vale d’Aosta anche chi fa commercio di alimentari per una ristretta cerchia di persone deve possedere i requisiti professionali. La norma regionale è stata considerata legittima, poiché qui non si tratta di “tutela della concorrenza” ma di “tutela della salute”, materia appartenente alla legislazione concorrente (art. 117, comma 3, Cost.), libera di esplicarsi nel caso manchino principi fondamentali della legislazione statale che vengano ad impedirla. (Michele Deodati)