Tempi duri per bar e ristoranti nei centri storici. Come se non bastassero crisi economica, disturbo della quiete pubblica, consumo di alcolici e ludopatie, a complicare ulteriormente la vita ai pubblici esercizi ci hanno pensato anche le Belle Arti. Con la comunicazione n. 5817 del 3 marzo scorso, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha fatto sapere che l’occupazione di vie e piazze nei centri storici con tavolini, sedie, ombrelloni, ecc. è soggetta ad autorizzazione preventiva della competente Soprintendenza. Non si tratta solo di un aggravio procedurale per chi debba ottenere il rilascio di un titolo abilitativo di tipo commerciale: a rischio è la stessa possibilità di poter svolgere la propria attività in questi spazi, anche per chi lo faceva da anni.

Tempi duri per bar e ristoranti nei centri storici. Come se non bastassero crisi economica, disturbo della quiete pubblica, consumo di alcolici e ludopatie, a complicare ulteriormente la vita ai pubblici esercizi ci hanno pensato anche le Belle Arti. Con la comunicazione n. 5817 del 3 marzo scorso, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha fatto sapere che l’occupazione di vie e piazze nei centri storici con tavolini, sedie, ombrelloni, ecc. è soggetta ad autorizzazione preventiva della competente Soprintendenza. Non si tratta solo di un aggravio procedurale per chi debba ottenere il rilascio di un titolo abilitativo di tipo commerciale: a rischio è la stessa possibilità di poter svolgere la propria attività in questi spazi, anche per chi lo faceva da anni.

Il ragionamento del MIBAC parte dal presupposto che devono considerarsi sottoposti a tutela piazze, vie e altri spazi pubblici realizzati da oltre settant’anni, ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. g) e dall’art. 10, comma 1 del Codice beni culturali (d. lgs. n. 42/2004), nonché della c.d. “direttiva decoro” del 10/10/2012. Da ciò consegue che per l’esecuzione su tali beni culturali di opere e lavori di qualunque genere, compresa la collocazione di elementi d’arredo mobili o rimovibili, aperti o chiusi, coperti o scoperti, occorre acquisire la preventiva autorizzazione del Soprintendente, su progetto o descrizione tecnica dell’intervento, a norma dell’art. 21 del Codice.

Il tema si intreccia con una norma introdotta all’interno del Codice (art. 52, comma 1-bis) ad opera del d.l. n. 91/2013, convertito in l. n. 112/2013, secondo cui le Belle Arti (Direzioni regionali e Soprintendenze), sentiti gli enti locali, possono adottare apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione dei beni, per quanto riguarda il commercio ambulante con o senza posteggio o le occupazioni di suolo pubblico a qualunque titolo. Gli atti così adottati – si legge nella direttiva sul decoro – avranno la prevalenza su qualunque autorizzazione commerciale o annonaria rilasciata anche precedentemente. Unico limite, il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Nel determinare l’assetto degli interessi pubblici e privati coinvolti, la tutela e valorizzazione dei beni soggetti a vincolo risulta contrapporsi ad altri interessi tutelati costituzionalmente, primo fra tutti quello alla libertà di iniziativa economica, che dovrà subire la minore compressione possibile. Quindi le restrizioni consentite saranno solo quelle strettamente necessarie a conseguire l’obiettivo della tutela dei beni.

È logico supporre che un così ampio e cogente potere discrezionale nelle mani di organismi tecnici, supportato da un preciso indirizzo normativo, non potrà che penalizzare le piccole imprese del commercio e della somministrazione, già subissate da ogni genere di difficoltà. Spesso, paradossalmente, i locali si allargano all’esterno per intercettare il flusso di turisti che nella bella stagione invade i nostri centri storici proprio per godere di quelle bellezze che sembrano meno fruibili per colpa di sedie e tavolini. Si auspica che i Comuni, interessati in via preventiva ad esprimersi sulle determinazioni degli organi culturali, sappiano fornire i giusti elementi di valutazione per evitare distorsioni.

Con lo scopo di snellire le procedure di rilascio delle autorizzazioni per l’occupazione di aree pubbliche, il Ministero auspica il ricorso ad accordi Ministero-Comuni sulla falsariga dell’art. 15, l.n. 241/1990, all’interno dei quali sono compresi gli accordi ai sensi dell’art. 24 dello stesso Codice. (Michele Deodati)