La materia delle valutazioni ambientali relative a determinati progetti pubblici e privati, tra cui la costruzione di centri commerciali, è disciplinata a livello europeo dalla direttiva 2011/92/UE, che ha codificato la precedente direttiva 85/337/CEE.

Con la D.g.r. 24 gennaio 2014 n. X/1267, la Regione Lombardia ha dettato disposizioni transitorie per medie e grandi strutture di vendita in materia di Valutazione di impatto ambientale e verifica di assoggettabilità a VIA (Screening), nell’attesa dell’adeguamento legislativo. Ad ispirare questo intervento della Regione, l’esigenza di superare le incongruenze del recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva sulla VIA, che non permetterebbero un adeguato livello di tutela ambientale.

L’accidentato percorso che ha portato al parziale recepimento nell’ordinamento interno di questa normativa, ha visto la Commissione europea contrapporsi allo Stato italiano fin dal 2003, anno in cui è stata avviata la prima procedura di infrazione (n. 2049). Con l’approvazione del Codice dell’ambiente (d. lgs. 152/2006), la procedura è stata prima sospesa, poi riaperta e infine nuovamente bloccata in forza delle modifiche introdotte dal d. lgs. 4/2008. Nel 2009, con la procedura n. 2086, la Commissione ha cercato di fare un passo avanti, formulando un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del Trattato UE. Questo l’iter che viene attivato quando si ritiene che uno Stato membro abbia mancato agli obblighi sanciti dal diritto europeo.

La materia delle valutazioni ambientali relative a determinati progetti pubblici e privati, tra cui la costruzione di centri commerciali, è disciplinata a livello europeo dalla direttiva 2011/92/UE, che ha codificato la precedente direttiva 85/337/CEE.

Con la D.g.r. 24 gennaio 2014 n. X/1267, la Regione Lombardia ha dettato disposizioni transitorie per medie e grandi strutture di vendita in materia di Valutazione di impatto ambientale e verifica di assoggettabilità a VIA (Screening), nell’attesa dell’adeguamento legislativo. Ad ispirare questo intervento della Regione, l’esigenza di superare le incongruenze del recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva sulla VIA, che non permetterebbero un adeguato livello di tutela ambientale.

L’accidentato percorso che ha portato al parziale recepimento nell’ordinamento interno di questa normativa, ha visto la Commissione europea contrapporsi allo Stato italiano fin dal 2003, anno in cui è stata avviata la prima procedura di infrazione (n. 2049). Con l’approvazione del Codice dell’ambiente (d. lgs. 152/2006), la procedura è stata prima sospesa, poi riaperta e infine nuovamente bloccata in forza delle modifiche introdotte dal d. lgs. 4/2008. Nel 2009, con la procedura n. 2086, la Commissione ha cercato di fare un passo avanti, formulando un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del Trattato UE. Questo l’iter che viene attivato quando si ritiene che uno Stato membro abbia mancato agli obblighi sanciti dal diritto europeo.

Al centro della contrapposizione tra istituzioni europee e Italia, le modalità di svolgimento dello Screening relativamente ai progetti di cui all’allegato II (progetti di sviluppo di zone industriali o produttive, nonché di aree urbane con superficie superiore a 40 ettari; costruzione di centri commerciali,…), rispetto ai quali gli Stati membri possono, nell’ipotesi in cui si prevedano effetti importanti sull’ambiente, valutare, attraverso lo Screening, se assoggettarli a Via mediante un esame caso per caso e/o la fissazione di soglie e criteri.

Il metodo per procedere all’esame caso per caso o alla fissazione di soglie o criteri è già contenuto nella direttiva, che indica i relativi criteri nell’allegato III. Lo Stato italiano, nell’individuare i progetti da assoggettare a procedura di Screening (allegato IV alla parte seconda del Codice), ha riproposto non tutti ma soltanto alcuni dei criteri indicati nell’allegato III della direttiva, attuando così una tutela dell’ambiente non soddisfacente. Queste le ragioni sollevate in sede europea contro l’Italia circa l’inadeguatezza del recepimento della direttiva 2011/92/UE.

La recente legge n. 97/2013, c.d. legge europea 2013, ha cercato di mettere ordine in questa spinosa vicenda, dettando disposizioni per il completo recepimento della direttiva 2011/92/UE, al fine di risolvere la procedura di infrazione 2009/2086. Entro il termine ordinatorio del 4/11/2013, con decreto del Ministero dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, si doveva provvedere all’emanazione di apposite Linee Guida finalizzate all’individuazione dei criteri e delle soglie per l’assoggettamento dei progetti sopraindicati alla procedura di “screening”, di cui all’articolo 20 del d. lgs. 152/2006, secondo i criteri di cui all’allegato V alla parte seconda del Codice stesso (che traspone integralmente l’allegato III della direttiva), tenendo quindi in considerazione, tra l’altro, dimensioni e cumulo con altri progetti, utilizzo delle risorse, produzione di rifiuti, localizzazione e caratteristiche dell’impatto potenziale.

Entro tre mesi dalle Linee Guida ministeriali, Regioni e Province autonome potranno definire criteri e soglie per lo Screening. Nel caso in cui non sia esercitata questa facoltà, i progetti di cui all’allegato IV alla parte seconda sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità senza alcuna previsione di criteri e soglie.

Con l’introduzione delle Linee Guida, il Ministero dell’ambiente intende estendere il ventaglio dei criteri di selezione per analizzare i possibili impatti sull’ambiente derivanti dalla realizzazione dei progetti di cui all’allegato IV, ma le tipologie progettuali e le attuali soglie dimensionali saranno solo implementate attraverso le Linee Guida e non modificate.

Nell’attesa che si perfezioni l’iter per l’approvazione del D.M. sulle Linee Guida, la Regione Lombardia, con la D.g.r. n. X/1267 del 24/01/2014, non ha perso tempo, adottando una disciplina transitoria finalizzata a superare la procedura di infrazione per interventi su medie e grandi strutture di vendita da assoggettare a VIA o Screening. Inoltre, in seguito all’emanazione della d.g.r. n. 1193/2013, sono decadute le condizioni per il blocco delle istruttorie per grandi strutture introdotto dalla l.r. n. 4/2013.

Rispetto ai criteri di cui all’allegato III della direttiva, per quanto riguarda il cumulo di progetti, secondo la d.g.r. n. 1267 del 24/01/2014, i parametri dimensionali del progetto proposto sono sommati a quelli dei progetti delle grandi strutture di vendita già autorizzate o in corso di autorizzazione ed allocate in un determinato raggio. Il riferimento è ai progetti definiti nell’allegato B, punto 7, lett. b1, b2, b3 e b4 della l.r. n. 5/2010 (in materia di VIA) e a quelli definiti nella d.g.r. n. 2598 del 30 novembre 2011 (sulla verifica di assoggettabilità a VIA delle grandi strutture di vendita), che, oltre ai precedenti, comprendono anche i progetti di cui al punto 8, lett. t, l.r. n. 5/2010. Sono sottoposti a Screening i progetti di nuova apertura in cui la somma della superficie di vendita con quella di altre grandi strutture di vendita autorizzate ed allocate nel raggio di 500 m in linea d’ariasuperi o abbia già superato complessivamente la soglia di 15.000 mq. di superficie di vendita.

Venendo al criterio della localizzazione dei progetti, l’applicazione dello Screening può riguardare l’apertura o modificazione di medie e grandi strutture, a seconda della classificazione della zona in cui sono previsti gli insediamenti.

Quanto alle caratteristiche dell’impatto potenziale ai fini della VIA o verifica, non rilevano le medie strutture di vendita ma soltanto le aperture o modificazioni di grandi strutture. (Michele Deodati)