Con la Circolare n. 3 del 10/02/2014, la Regione Lombardia si è espressa in merito al delicato tema del dimensionamento delle strutture commerciali. In base ai risultati dell’aggiornamento annuale della banca dati sul commercio in sede fissa, è emerso che i Comuni, in alcuni casi, hanno ritenuto non più applicabile l’art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del D. Lgs. 114/1998, che nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti considera esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita fino a 150 mq., mentre sono medie strutture le attività commerciali con superficie di vendita compresa tra 151 mq. e 1.500 mq. Negli altri Comuni, il vicinato può arrivare a 250 mq. e le medie strutture a 2.500 mq. di superficie di vendita. Oltre questi limiti si parla di grande distribuzione.

 

Con la Circolare n. 3 del 10/02/2014, la Regione Lombardia si è espressa in merito al delicato tema del dimensionamento delle strutture commerciali. In base ai risultati dell’aggiornamento annuale della banca dati sul commercio in sede fissa, è emerso che i Comuni, in alcuni casi, hanno ritenuto non più applicabile l’art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del D. Lgs. 114/1998, che nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti considera esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita fino a 150 mq., mentre sono medie strutture le attività commerciali con superficie di vendita compresa tra 151 mq. e 1.500 mq. Negli altri Comuni, il vicinato può arrivare a 250 mq. e le medie strutture a 2.500 mq. di superficie di vendita. Oltre questi limiti si parla di grande distribuzione.

Secondo la suggestiva ricostruzione elaborata dai Comuni, la norma in questione sarebbe da disapplicare in quanto messa fuori gioco dal sistema di liberalizzazioni introdotto da vari provvedimenti di legge, tra cui il D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011, a mente del quale devono ritenersi abrogate le disposizioni che prevedono limitazioni in relazione al numero di persone titolate ad esercitare un’attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l’esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno (art. 3, comma 9). Alla luce della norma richiamata, non sarebbero più praticabili limitazioni dimensionali delle attività commerciali legate a soglie numeriche.

La Regione è intervenuta sulla problematica chiarendo che se il disegno riformatore sotteso al D. Lgs. n. 59/2010, di recepimento della direttiva Servizi, ha inteso eliminare i limiti di accesso al mercato non giustificati da interessi generali, l’art. 3 comma 9 del D. L. n. 138/2011 ha espresso un principio diverso, proibendo l’introduzione di limiti o divieti volti a consentire solo ad un numero limitato di soggetti l’accesso al mercato e il relativo esercizio di un’attività economica. Al contrario – continua la Regione nella circolare del 10 febbraio scorso – l’art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del D. Lgs. 114/1998, peraltro non abrogato dalle disposizioni statali sopravvenute, si limita a definire quale attività commerciale vada considerata in forma di esercizio di vicinato e quale di media struttura di vendita, non ponendo alcuna restrizione o divieto all’accesso all’attività.

Tuttavia, la Regione ritiene di dover puntualizzare che il riferimento alla popolazione residente per dimensionare le strutture commerciali è giustificato dall’esigenza di prestare la necessaria tutela al territorio e all’ambiente, alla luce degli impatti riconducibili agli insediamenti commerciali. Pertanto si tratta di limiti posti a protezione di interessi generali e dunque legittimi.

In realtà, la soluzione approntata dalla Regione non convince pienamente. Lo spartiacque dei 10.000 abitanti, che sopra questa soglia accomuna piccoli paesi a grandi metropoli, appare ormai inadeguato se si pensa alla rivoluzione copernicana che si è recentemente abbattuta sulla regolazione locale proprio in forza del sistema di liberalizzazioni introdotto dai decreti sopra richiamati e da altre leggi ad essi precedenti e successive (D.L. n. 223/2006, convertito il L. n. 248/2006, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (Salva Italia), D.L. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012 (Cresci Italia)). Infatti, questo complesso di norme, così come interpretato dalla più recente giurisprudenza (Corte cost., Sent. n. 83/2013; Tar Lombardia, Sent. n. 2271/2013; Tar Lombardia, Sent. n. 326/2014), ha sancito l’abbandono dei vecchi schemi quantitativi, cari alla pianificazione commerciale risalente alla L. 476/1971, per aderire ad un approccio qualitativo, improntato a criteri di sostenibilità modulati sullo specifico contesto di riferimento. Da qui l’illegittimità dei c.d. limiti “territoriali” all’insediamento o all’ampliamento delle attività produttive. Di conseguenza, anche per quanto riguarda la sussistenza di interessi generali da tutelare, il giudice è chiamato ad esercitare sulle limitazioni un controllo molto più penetrante rispetto al passato, sottoponendole al vaglio dei principi comunitari di proporzionalità e ragionevolezza. (Michele Deodati)