Nell’ambito della propria attività di segnalazione, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato si è espressa con il parere AS1098 dell’11 dicembre scorso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 16 dicembre 2013 n. 51, in merito alla modifica dell’art. 31, comma 2, del D.L. n. 201/2011, ad opera dell’art. 30, comma 5ter, del D.L. n. 69/2013, meglio noto come decreto del “Fare”. In forza di tale modifica, Regioni ed Enti locali chiamati ad adeguare i propri ordinamenti al principio di libertà di iniziativa economica senza vincoli anticoncorrenziali, possono “prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali”. L’intervento si inserisce all’interno dell’articolato percorso normativo improntato ad una liberalizzazione degli accessi delle imprese commerciali al mercato, senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. In materia di commercio, tale percorso normativo ha preso le mosse d. lgs. 114/1998 (primo decreto Bersani), che, archiviando l’approccio dirigistico che ancora caratterizzava i vecchi piani comunali del commercio previsti dalla l. 476/1971, ha introdotto un nuovo sistema di pianificazione basato su una forte integrazione fra urbanistica e disciplina economica delle attività commerciali.

Nell’ambito della propria attività di segnalazione, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato si è espressa con il parere AS1098 dell’11 dicembre scorso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 16 dicembre 2013 n. 51, in merito alla modifica dell’art. 31, comma 2, del D.L. n. 201/2011, ad opera dell’art. 30, comma 5ter, del D.L. n. 69/2013, meglio noto come decreto del “Fare”. In forza di tale modifica, Regioni ed Enti locali chiamati ad adeguare i propri ordinamenti al principio di libertà di iniziativa economica senza vincoli anticoncorrenziali, possono “prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali”. L’intervento si inserisce all’interno dell’articolato percorso normativo improntato ad una liberalizzazione degli accessi delle imprese commerciali al mercato, senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. In materia di commercio, tale percorso normativo ha preso le mosse d. lgs. 114/1998 (primo decreto Bersani), che, archiviando l’approccio dirigistico che ancora caratterizzava i vecchi piani comunali del commercio previsti dalla l. 476/1971, ha introdotto un nuovo sistema di pianificazione basato su una forte integrazione fra urbanistica e disciplina economica delle attività commerciali. Per superare le opposte interpretazioni di chi ha voluto vedere nei prg un nuovo strumento per condizionare lo sviluppo economico e quanti invece sostenevano che la pianificazione urbanistica non potesse limitare le dinamiche di mercato, lo stesso legislatore del 1998 è intervenuto con il d.l. n. 223/2006, vietando l’introduzione di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale. L’evoluzione normativa è poi proseguita con l’avvento della direttiva servizi, n. 123/2006/CE, volta alla riduzione dei vincoli procedimentali e sostanziali gravanti sulle attività di servizi, al fine di favorire la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei medesimi. Il principio cardine della nuova regolamentazione costituisce una rivitalizzazione dei vecchio art. 41 Cost., stabilendo che l’iniziativa economica non possa, di regola, essere assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni del rapporto fra domanda ed offerta, essendo ciò consentito solo qualora sussistano motivi imperativi di interesse generale rientranti nel catalogo formulato dalla Corte di Giustizia. All’interno del solco tracciato dalla direttiva servizi si sono mossi tutti i successivi interventi legislativi in materia di tutela della concorrenza, a partire dal d. lgs. n. 59/2010, di recepimento della stessa direttiva, passando per le misure contenute nel d.l. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011 (Manovra bis), d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011 (Salva Italia), d.l. 1/2012, convertito in l. n. 27/2012 (Cresci Italia) (per una ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia, si veda la recentissima Sentenza n. 2271/2013 del Tar Lombardia). La modifica all’articolo 31 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 ad opera del decreto del fare, ha concesso la possibilità di reintrodurre in sede di programmazione urbanistica quelle stesse limitazioni che la legislazione precedente si era così faticosamente sforzata di vietare. Si apre così la strada per la creazione di intere zone off-limits per il commercio, e le aree a vocazione produttivo-commerciale saranno esposte all’esercizio di un nuovo potere vincolistico di portata amplissima. Guardando al clima di sospetto, se non di aperto ostruzionismo, che storicamente ha sempre accompagnato l’attuazione delle liberalizzazioni, è evidente che, da parte di molte Regioni ed enti locali, non mancheranno tentativi strumentali per rispolverare i tanto vituperati contingenti numerici. Tuttavia, la Giurisprudenza amministrativa ha già posto le basi per indirizzare correttamente l’approccio degli Enti locali, come si legge nella recentissima Sentenza n. 2271/2013 del Tar Lombardia, che ammette limiti solo se giustificati da approfondite risultanze istruttorie, in quanto proporzionati e finalizzati alla tutela di interessi generali.

Con il parere AS1098 dell’11 dicembre scorso, l’AGCM ha ritenuto opportuno affiancarsi all’opera del Giudice amministrativo dettando la linea a Regioni ed enti locali, proprio al fine di evitare un pericoloso uso distorto delle nuove previsioni che possa indurre a indebite limitazioni alla libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio.  “Regioni ed Enti locali – sancisce l’AGCM – potranno legittimamente introdurre restrizioni per quanto riguarda le aree di insediamento di attività produttive o commerciali, così come espressamente previsto dalla nuova formulazione della norma, solo ove esse risultino giustificate dal perseguimento di un interesse pubblico, specificamente individuato, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, e a condizione che ciò avvenga nel rigoroso rispetto dei principi di stretta necessità e proporzionalità della limitazione, oltre che del principio di non discriminazione”. (Michele Deodati)