All’esito della Conferenza di servizi prevista dal procedimento per l’autorizzazione di un esercizio della grande distribuzione o di un centro commerciale, occorre impugnare davanti al TAR competente l’atto finale adottato dal Comune e non il verbale conclusivo della Conferenza di servizi. Nella Sentenza 11 settembre 2013 n. 4507, riformando la decisione del giudice di prime cure, il Consiglio di Stato ha messo la parola fine sul nuovo centro commerciale di 15.000 mq. di superficie di vendita a Castelli Calepio, provincia di Bergamo. La tormentata vicenda giudiziaria, trae origine da un ricorso presentato da un Comune confinante con quello in cui era previsto l’insediamento, motivato dalla ritenuta insufficiente valutazione degli effetti negativi che la realizzazione del Centro commerciale avrebbe comportato sulla fragile viabilità della zona. 

Merito della Sentenza in commento, aver chiarito ulteriormente il ruolo degli atti conclusivi della Conferenza di servizi rispetto all’esercizio dell’impugnativa per l’annullamento degli stessi.

All’esito della Conferenza di servizi prevista dal procedimento per l’autorizzazione di un esercizio della grande distribuzione o di un centro commerciale, occorre impugnare davanti al TAR competente l’atto finale adottato dal Comune e non il verbale conclusivo della Conferenza di servizi. Nella Sentenza 11 settembre 2013 n. 4507, riformando la decisione del giudice di prime cure, il Consiglio di Stato ha messo la parola fine sul nuovo centro commerciale di 15.000 mq. di superficie di vendita a Castelli Calepio, provincia di Bergamo. La tormentata vicenda giudiziaria, trae origine da un ricorso presentato da un Comune confinante con quello in cui era previsto l’insediamento, motivato dalla ritenuta insufficiente valutazione degli effetti negativi che la realizzazione del Centro commerciale avrebbe comportato sulla fragile viabilità della zona. 

Merito della Sentenza in commento, aver chiarito ulteriormente il ruolo degli atti conclusivi della Conferenza di servizi rispetto all’esercizio dell’impugnativa per l’annullamento degli stessi.

La Giurisprudenza costituzionale ha avuto occasione di soffermarsi più volte sull’istituto della Conferenza di servizi. I primi interventi risalgono al 1993, quando la Corte osservò, con la Sentenza n. 62, che la Conferenza è stata prevista “non tanto per eliminare uno o più atti del procedimento, quanto per rendere  contestuale quell’esame da parte di amministrazioni diverse che, nella procedura ordinaria, sarebbe destinato a svolgersi secondo una sequenza temporale scomposta in fasi distinte”. Nella Sentenza n. 248 dello stesso anno, la Corte ha definito l’istituto “un giusto contemperamento fra la necessità della concentrazione delle funzioni in un’istanza unitaria e le esigenze connesse alla distribuzione delle competenze fra gli enti che paritariamente vi partecipano con propri rappresentanti, senza che ciò implichi attenuazione delle rispettive attribuzioni”. In interventi più vicini a noi (Sentenza n. 313/2010), è stata sottolineata la “funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l’interesse pubblico primario e prevalente”. In ultima analisi (Sentenza n. 179/2013), la conferenza di servizi è stata definita quale “modulo procedimentale-organizzativo suscettibile di produrre un’accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti. Esso, infatti, consente l’assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti da un procedimento pluristrutturale specificatamente conformato dalla legge, senza che ciò comporti alcuna modificazione o sottrazione delle competenze, posto che ciascun rappresentante, partecipante alla conferenza, imputa gli effetti giuridici degli atti che compie all’amministrazione rappresentata, competente in forza della normativa di settore”. Su questa stessa falsariga si trova l’ormai consolidato orientamento del Giudice amministrativo, che ha ritenuto “la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, anche se di tipo decisorio, ha pur sempre carattere endoprocedimentale e presuppone quindi un successivo provvedimento finale con valenza effettivamente determinativa della fattispecie, con conseguente esclusione di onere di impugnazione immediata” (v. Cons. St., sez. VI, 9 novembre 2010, n. 7981 e 11 novembre 2008, n. 5620).

Sempre su questi presupposti si muove il ragionamento espresso nella Sentenza n. 4507/2013 del Consiglio di Stato:  “Qualora (…) nello schema procedimentale alla conferenza di servizi segua un atto monocratico di recepimento da parte di un organo dell’ente al quale spetta la competenza finale a provvedere, quest’ultimo è l’atto conclusivo del procedimento, al quale devono essere imputati gli effetti eventualmente lesivi. In ulteriore conseguenza, è questo l’atto che deve essere impugnato da parte di chi si ritenga leso nella propria sfera giuridica. Deve essere osservato, inoltre, come sia irrilevante la qualificazione che, secondo le appellanti incidentali, la conferenza di servizi avrebbe conferito al proprio atto, posto che tale supposta autoqualificazione non può incidere sulla disciplina del procedimento ed ancora meno sulla tutela degli interessati”. Dunque, il provvedimento favorevole rilasciato dal SUAP comunale si delinea come atto di conferma di un percorso istruttorio proseguito anche oltre l’iter della Conferenza, assumendo una valenza ulteriore ed autonoma rispetto alle statuizioni contenute nel verbale. L’onere di impugnazione dovrà pertanto esplicarsi contro l’atto comunale, in quanto dotato di autonoma capacità lesiva, mentre rispetto alle determinazioni della conferenza di servizi vige una mera facoltà e non un obbligo di tempestiva impugnazione. (Michele Deodati)