Quando si dedica alle semplificazioni, il legislatore non manca mai di fare ricorso al suo chiodo fisso: gli sportelli unici. Così è stato anche con il d.l. n. 69/2013, altrimenti noto come “decreto del fare”, recepito in Emilia Romagna, dalla l.r. n. 15/2013, di semplificazione della disciplina edilizia. Nell’intento di dare impulso alla ripresa del settore, il legislatore intende alleggerire il peso della burocrazia anche nel caso in cui si applica la Scia edilizia, come in precedenza era accaduto per il permesso di costruire con la legge n. 134/2012. Recita infatti il nuovo art. 23-bis del d.p.r. n. 380/2001, come introdotto dal decreto n. 69: “…Prima della presentazione della segnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. La norma offre un ventaglio di possibilità: 1) presentare la Scia corredata dagli atti autorizzatori necessari; 2) fare istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso prima di presentare la Scia; 3) presentare contestualmente Scia e istanza di acquisizione.
Per i procedimenti soggetti a Scia, prima della modifica normativa introdotta dal “decreto del fare”, l’unica strada percorribile, con ben pochi vantaggi in termini di semplificazione, era quella sub 1, che vedeva il privato costretto a sostenere comunque a proprio carico tutto l’iter burocratico richiesto dalla normativa di settore e lo obbligava a dichiarare nella Scia, su propria responsabilità anche penale, di possedere tutti i requisiti e titoli abilitativi necessari ad intraprendere un’attività. Ora le maglie di questo meccanismo un po’ perverso sono state allentate anche in materia di Scia, con la possibilità per l’operatore di spostare sulla struttura unica l’onere, oltre che la responsabilità, di acquisire i necessari atti di assenso comunque denominati. Spetterà poi allo sportello unico comunicare tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso. In caso di inerzia da parte degli enti e strutture deputati al rilascio di tali atti entro il termine di 60 giorni, il responsabile del SUAP indice la Conferenza di servizi.
Quando si dedica alle semplificazioni, il legislatore non manca mai di fare ricorso al suo chiodo fisso: gli sportelli unici. Così è stato anche con il d.l. n. 69/2013, altrimenti noto come “decreto del fare”, recepito in Emilia Romagna, dalla l.r. n. 15/2013, di semplificazione della disciplina edilizia. Nell’intento di dare impulso alla ripresa del settore, il legislatore intende alleggerire il peso della burocrazia anche nel caso in cui si applica la Scia edilizia, come in precedenza era accaduto per il permesso di costruire con la legge n. 134/2012. Recita infatti il nuovo art. 23-bis del d.p.r. n. 380/2001, come introdotto dal decreto n. 69: “…Prima della presentazione della segnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. La norma offre un ventaglio di possibilità: 1) presentare la Scia corredata dagli atti autorizzatori necessari; 2) fare istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso prima di presentare la Scia; 3) presentare contestualmente Scia e istanza di acquisizione.
Per i procedimenti soggetti a Scia, prima della modifica normativa introdotta dal “decreto del fare”, l’unica strada percorribile, con ben pochi vantaggi in termini di semplificazione, era quella sub 1, che vedeva il privato costretto a sostenere comunque a proprio carico tutto l’iter burocratico richiesto dalla normativa di settore e lo obbligava a dichiarare nella Scia, su propria responsabilità anche penale, di possedere tutti i requisiti e titoli abilitativi necessari ad intraprendere un’attività. Ora le maglie di questo meccanismo un po’ perverso sono state allentate anche in materia di Scia, con la possibilità per l’operatore di spostare sulla struttura unica l’onere, oltre che la responsabilità, di acquisire i necessari atti di assenso comunque denominati. Spetterà poi allo sportello unico comunicare tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso. In caso di inerzia da parte degli enti e strutture deputati al rilascio di tali atti entro il termine di 60 giorni, il responsabile del SUAP indice la Conferenza di servizi.
Se la presentazione dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso è contestuale alla presentazione della Scia – prosegue la nuova norma – “l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi”.
Sul punto si conclude estendendo la procedura prevista dal nuovo art. 23-bis del d.p.r. n. 380/2001 anche agli interventi soggetti alla comunicazione di inizio lavori di cui all’articolo 6, comma 2 dello stesso d.p.r., qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell’intervento edilizio.
Se si tratta di interventi di edilizia privata il riferimento allo sportello unico è da intendersi al SUE, lo sportello unico edilizia, istituito nel 2001 con funzioni analoghe a quelle del suo “fratello maggiore”, il SUAP, le cui competenze sono comunque fatte salve in caso di interventi edilizi relativi ad attività produttive.
Nel recepimento della nuova normativa, l’Emilia Romagna non ha perso tempo. Con la l.r. n. 15/2013, la precedente disciplina edilizia regolata dalla l.r. n. 31/2002 è stata sostituita da un intervento organico ispirato da una duplice esigenza: da un lato adeguarsi alle recenti norme statali, tra cui il decreto del fare, con una nuova definizione dell’attività edilizia libera ed introducendo lo strumento della Scia anche in materia edilizia, dall’altro fissare un altro pilastro nel più ampio disegno di semplificazione del sistema amministrativo messo in atto dalla Regione con la l.r. n. 18/2011. Tra gli strumenti previsti per realizzare la semplificazione dell’attività edilizia, spicca il rafforzamento del ruolo del SUE, che la Regione concepisce quale “unico interlocutore ai fini del rilascio dei titoli edilizi, estendendo all’attività edilizia libera e a tutti i titoli abilitativi la sua competenza a richiedere, alle altre amministrazioni e organismi competenti, ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per la realizzazione dell’intervento edilizio”(art. 2, comma 1, lett. a)). Si precisa inoltre che “La gestione dei procedimenti abilitativi inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, sono attribuiti al SUAP”.Attraverso il recepimento delle norme statali, l’Emilia Romagna attribuisce agli sportelli unici nuove competenze in merito all’acquisizione degli atti di assenso. Il principio trova applicazione nel successivo art. 4, comma 5, che nel caso del permesso di costruire, prevede sia lo sportello unico ad acquisire direttamente o tramite conferenza di servizi, “le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio”. Per la realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, la legge regionale, all’art. 5, si mostra sensibile alle necessità di coordinare la propria disciplina con le previsioni del Regolamento SUAP (d.p.r. n. 160/2010), attribuendo gli interventi in materia di attività edilizia libera soggetti a comunicazione e quelli soggetti a Scia, al procedimento automatizzato di cui all’art. 5 del d.p.r. n. 160.
Quanto al “procedimento unico”, a valenza autorizzatoria, così come disciplinato dall’art. 7 del d.p.r. n. 160/2010, “ai fini del rilascio del titolo unico per la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, comprensivo del permesso di costruire, il SUAP acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari”(art. 5, comma 4, l.r. n. 15/2013).
È possibile istituire una struttura unica che svolge le competenze di SUAP e SUE o mantenere le due strutture separate. Quanto ai rapporti tra i due sportelli in caso di mancata costituzione della struttura unica, la legge n. 15 chiarisce all’art. 5, comma 5,che nell’ambito dei procedimenti di edilizia produttiva, di competenza del SUAP, il SUE “svolge esclusivamente le funzioni di verifica della conformità alla disciplina dell’attività edilizia. Per tali interventi edilizi, lo Sportello unico per l’edilizia provvede altresì al rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità delle opere realizzate, nonché all’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo dell’attività edilizia, secondo le disposizioni di cui alla presente legge e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23”.(Michele Deodati)
