La Regione Lombardia con L.R. 27.06.2013, n. 4 (B.U. 1.07.2013, n. 27) ha introdotto due importanti modifiche alla normativa vigente in materia di grandi strutture di vendita.
In primo luogo viene previsto che l’autorizzazione all’apertura o alla modificazione di una grande struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l’attività entro tre anni dal rilascio della stessa.e che solo a fronte di cause impreviste sopravvenute e non imputabili al titolare dell’autorizzazione verificatesi dopo l’avvio dei lavori, il Comune può prorogare il termine di cui sopra esclusivamente per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle opere edilizie relative alla struttura commerciale e all’inizio dell’attività. Viene inoltre previsto che in caso di inizio dell’attività relativamente ad una sola parte della superficie di vendita autorizzata, qualora il titolare non dia inizio all’attività sulla restante superficie entro un anno dall’inizio parziale, il Comune modifica l’autorizzazione rilasciata riducendo proporzionalmente la superficie di vendita autorizzata.
La Regione Lombardia con L.R. 27.06.2013, n. 4 (B.U. 1.07.2013, n. 27) ha introdotto due importanti modifiche alla normativa vigente in materia di grandi strutture di vendita.
In primo luogo viene previsto che l’autorizzazione all’apertura o alla modificazione di una grande struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l’attività entro tre anni dal rilascio della stessa.e che solo a fronte di cause impreviste sopravvenute e non imputabili al titolare dell’autorizzazione verificatesi dopo l’avvio dei lavori, il Comune può prorogare il termine di cui sopra esclusivamente per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle opere edilizie relative alla struttura commerciale e all’inizio dell’attività. Viene inoltre previsto che in caso di inizio dell’attività relativamente ad una sola parte della superficie di vendita autorizzata, qualora il titolare non dia inizio all’attività sulla restante superficie entro un anno dall’inizio parziale, il Comune modifica l’autorizzazione rilasciata riducendo proporzionalmente la superficie di vendita autorizzata.
In secondo luogo viene disposto che “Al fine di aggiornare la programmazione regionale per lo sviluppo del settore commerciale, fino all’approvazione dei provvedimenti amministrativi di disciplina del settore commerciale relativi a criteri e modalità di valutazione delle grandi strutture di vendita di cui all’articolo 4, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, sono sospesi i procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni relative all’apertura o alla modificazione di grandi strutture di vendita e i connessi procedimenti per il rilascio di autorizzazioni relative ad interventi previsti in accordi di programma promossi dalla Regione o con adesione regionale, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni in materia di programmazione commerciale. Modifica al titolo II, capo I, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)”
Sono esclusi dalla sospensione sopra citata i procedimenti per il rilascio di autorizzazioni relative ad opere e interventi previsti in accordi di programma promossi da Regione Lombardia o con adesione regionale che siano inerenti o funzionali alla realizzazione delle opere per Expo 2015 di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 6 maggio 2013 (Nomina del Commissario unico delegato dal Governo per Expo Milano 2015.
Alla scadenza del termine di cui sopra le domande relative ai procedimenti sospesi sono istruite applicando i criteri e le modalità di valutazione delle grandi strutture di vendita vigenti”.
In merito a tali disposizioni il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (Cncc) in una nota a firma del suo presidente Pietro Malaspina del 18.07.2013 ha rilevato che tale legge “danneggia gravemente gli operatori del nostro settore che hanno domande di nuove aperture o di ampliamenti pendenti ed anche quelli che si apprestano a presentarle” e che “si tratta di un provvedimento di assai dubbia legittimità costituzionale, che ad avviso di autorevoli commentatori si pone in palese contrasto con le norme che tutelano la libera concorrenza, materia nella quale le Regioni non hanno alcuna competenza…”.
A tale scopo viene annunciato che il Cncc sta collaborando con Federdistribuzione per coordinare i ricorsi dei propri associati contro la legge regionale.
