La Corte Costituzionale, con decisione n. 65 del 12 aprile 2013,ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30 contenente “Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio”. Con tali disposizioni si introducevano nuovi limiti agli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sed fissa e si reintroduceva l’obbligo della chiusura nei giorni domenicali e festivi, violando in questo modo l’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della tutela della concorrenza, competenza esercitata mediante l’approvazione dell’art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 241, che ha eliminato i limiti e le prescrizioni agli orari e alle giornate di apertura degli esercizi commerciali.
La Corte Costituzionale, con decisione n. 65 del 12 aprile 2013,ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30 contenente “Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio”. Con tali disposizioni si introducevano nuovi limiti agli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sed fissa e si reintroduceva l’obbligo della chiusura nei giorni domenicali e festivi, violando in questo modo l’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della tutela della concorrenza, competenza esercitata mediante l’approvazione dell’art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 241, che ha eliminato i limiti e le prescrizioni agli orari e alle giornate di apertura degli esercizi commerciali. Con la medesima decisione la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30 contenente “disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali”, sollevata dal Governo ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. La citata disposizione regionale aveva provveduto a sospendere i procedimenti di autorizzazione commerciale relativa alle aperture e agli ampliamenti delle grandi strutture di vendita e parchi commerciali sino all’entrata in vigore della nuova normativa regionale in materia di commercio in sede fissa su area privata e comunque entro e non oltre il termine di un anno dall’entrata in vigore della medesima normativa regionale del 2011 (e quindi entro il 31 dicembre 2012). Da un lato, sotto il profilo della competenza, la Corte non ha ravvisato alcuna violazione della potestà legislativa statale in materia di tutela della concorrenza di cui all’articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, poichè l’intervento normativo regionale è avvenuto nel pieno rispetto della normativa statale, che dapprima con l’articolo 3 del decreto legge n. 138 del 2011 e successivamente con il decreto legge n. 1 del 2012, aveva fissato al 31 dicembre 2012 il termine per l’adeguamento, da parte delle regioni e degli enti locali, ai principi di liberalizzazione dell’esercizio delle attività economiche introdotti dalla medesima normativa statale. Nel contempo, sotto il profilo del merito, la Corte ha ritenuto che la sospensione dei procedimenti di cui trattasi, avente una tempistica certa e proporzionata nelle more di una riforma organica del settore operata con la finalità di adeguare la normativa regionale ai soppravvenuti principi di liberalizzazione, non costituisce “un irragionevole limite all’iniziativa economica privata”.