In data 26 novembre 2012 l’Avvocatura generale dello Stato per conto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha presentato ricorso, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, contro la Regione Toscana impugnando la L.R. 28.09.2012, n. 52, recante “Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1. Modifiche alla l.r. n. 28/2005 e alla l.r. n. 1/2005”, in relazione ai suoi articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 39 e 41. In particolare si sostiene che le disposizioni della legge regionale denunciate, subordinando l’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita di medie, grandi strutture di vendita e di centri commerciali ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio rendono più difficoltoso tanto l’avvio di nuove attività commerciali quanto le modificazioni all’esercizio delle stesse, imponendo ostacoli non proporzionali alla libera iniziativa economica ed alla concorrenza. Si sostiene ancora che le norme contenute negli artt. 13, 14, 15 e 16 introducono una procedura per il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita particolarmente onerosa e complessa sia per la copiosità della documentazione da produrre, sia per la pluralità delle fasi procedimentali che, peraltro, prevedono il coinvolgimento di vari enti locali. In sostanza , secondo l’ Avvocatura dello Stato, si tratta di disposizioni che, anziché semplificare l’entrata sul mercato di nuovi operatori, sono in grado di ritardarne l’ingresso, in tal modo imponendo restrizioni non proporzionate al libero svolgimento della concorrenza. Si contesta infine l’introduzione della tipologia di insediamento commerciale definita “strutture di vendita in forma aggregata”, costituite da medie o grandi strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari o se . a distanza superiore a tale limite, qualora presentino collegamenti strutturali tra loro. Trattasi in sostanza dei “parchi commerciali” (retail park, nella tradizione anglo-sassone), che altre Regioni hanno disciplinato da tempo, sottoponendoli alle procedure autorizzative previste per i centri commerciali. In attesa della pronuncia da parte della Corte costituzionale su tale ricorso non si può non rilevare che, pur avendo la Regione Toscana impostato la propria programmazione commerciale con criteri alquanto conservatori ( anche tenendo conto che, tranne l’area metropolitana di Firenze-Prato, si è in presenza di una configurazione territoriale imperniata su capoluoghi di provincia di medie dimensioni demografiche), con la L.R. n. 52/2012 ha introdotto alcune innovazioni importanti. Si fa riferimento, ad esempio, ad avere elevato la dimensione degli esercizi di vicinato, per le quali sussiste la piena liberalizzazione, a 300 mq. di superficie di vendita, o all’aver previsto, sia per le medie che per le grandi strutture di vendita, la possibilità di modifiche di settore merceologico, sia quantitative che qualitative, con la procedura della semplice Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Quanto poi al fatto che l’autorizzazione sia rilasciata dal SUAP competente per territorio e non dal SUAP del Comune questo deriva da un fatto organizzativo in quanto in presenza di Unioni di Comuni il SUAP ha una dimensione sovracomunale. Per quanto attiene alla complessità della documentazione da produrre occorre tenere presente che gran parte dei requisiti prestazionali previsti erano già contenuti nel precedente Regolamento di attuazione del Codice del commercio o in separati leggi o Regolamenti di settore, che ora sono stati riuniti in un corpo organico. In merito all’introduzione della tipologia dell’insediamento commerciale definito quale “struttura di vendita in forma aggregata” si tratta di una tipologia di formato distributivo che altre Regioni hanno già introdotto da tempo, in cui l’introduzione di distanze è funzionale alla definizione della tipologia e non certo intende introdurre limiti di distanza tra esercizi commerciali che sono stati aboliti da tempo. In realtà il limite della programmazione commerciale della Regione Toscana è quello di disporre ancora di criteri di programmazione urbanistica troppo generici e ormai obsoleti. Si auspica che nell’ambito del P.I.T. (Piano di Indirizzo Territoriale) sia quanto prima predisposto un organico Piano di settore per gli insediamenti commerciali, in modo da realizzare uno stretto collegamento tra pianificazione territoriale e programmazione commerciale. (o.z) N.B. Il testo della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 è consultabile nella sezione Monitor/Area giuridica/Normativa regionale/Regione Toscana/Commercio al dettaglio in sede fissa)